Cassazione Penale, Sentenza n. 13153/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 341-bis c.p., deducendo l'omesso accertamento dell'elemento costitutivo relativo alla "presenza di più persone" necessaria per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale; si censura l'applicazione di una presunzione di sussistenza della pluralità di persone in ragione della sola circostanza del luogo (pubblica via).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis c.p., osservando che la sentenza impugnata non ha acquisito la prova dell'elemento costitutivo "presenza di più persone" (diverse dai pubblici ufficiali presenti per lo stesso atto d'ufficio) e che non è ammissibile trasferire sull'imputato l'onere di provare il contrario sulla base della sola ubicazione in luogo pubblico. Tuttavia, poiché il fatto è stato commesso il 15/03/2011 e il termine di prescrizione era decorso al 15/03/2021, il reato di cui all'art. 341-bis si è estinto per prescrizione: la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo. La pena per la residua imputazione è rideterminata in mesi otto di reclusione (con eliminazione dell'aumento per continuazione attribuito al 341-bis).
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
"l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale"; "in luogo pubblico o aperto al pubblico"; "in presenza di più persone"
La Corte interpreta l'art. 341-bis come norma che richiede, oltre al nesso con lo svolgimento delle funzioni del pubblico ufficiale, la presenza contestuale di più persone quale elemento costitutivo della fattispecie (non più mera circostanza aggravante). Le "più persone" devono essere diverse dai pubblici ufficiali presenti per lo stesso motivo d'ufficio; possono, invece, essere altri pubblici ufficiali non lì per lo stesso atto o soggetti estranei.
legge 15 luglio 2009, n. 94
Rientro normativo che ha ridefinito la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale imponendo la congiunta offesa di "onore e prestigio" e il requisito della "pubblicità" (luogo pubblico e presenza di più persone), trasformando la circostanza delle più persone in elemento costitutivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata in punto di proscioglimento; la Corte rileva che dalla sentenza impugnata non emergono elementi che consentano il proscioglimento ai sensi di tale disposizione, ragion per cui si procede all'annullamento per prescrizione anziché al proscioglimento.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6: n. 30136/2021, n. 29406/2018, n. 16527/2017)
La giurisprudenza richiamata stabilisce che non è necessario che l'offesa sia effettivamente percepita dal pubblico ufficiale, ma è sufficiente che, nelle condizioni di tempo e di luogo, questi avesse la possibilità di percepirla. Conferma inoltre il principio per cui le "più persone" non possono essere computate tra coloro che sono presenti per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale l'offesa è stata posta in essere.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 341-bis c.p. occorre accertare la presenza di più persone come elemento costitutivo: non basta la sola collocazione in luogo pubblico.
- La presenza di altre persone rilevanti può comprendere anche altri pubblici ufficiali, ma solo se non sono presenti per lo stesso atto d'ufficio che ha dato luogo all'offesa.
- Non è necessario che il pubblico ufficiale abbia effettivamente udito o percepito l'offesa: è sufficiente che, per le condizioni di tempo e luogo, avesse la possibilità di percepirla.
- L'onere di provare gli elementi costitutivi del reato è a carico dell'accusa; la corte non può basare la condanna su mere presunzioni collegate al luogo senza prova della pluralità delle persone.
- Se il giudice di legittimità rileva omissioni sull'accertamento di un elemento costitutivo e il reato è estinto per prescrizione, può disporre l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo estinto e rideterminare la pena per le rimanenti imputazioni.
- Nelle difese di casi analoghi, porre l'accento sulla necessitaà che l'accusa dimostri la presenza effettiva o la concreta possibilità di percezione da parte del pubblico ufficiale e che le altre persone non fossero lià per lo stesso atto d'ufficio.
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