Regolamento (UE) 2021/1532
Regolamento (UE) 2021/1532 della Commissione del 17 settembre 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento inserisce nell’elenco unionale degli aromatizzanti autorizzati la sostanza 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione (n. FL 16.127). L’aggiornamento segue la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tiene conto del parere EFSA, che ha ritenuto sicuro l’uso della sostanza entro specifici livelli massimi. Il testo fissa pure le condizioni d’uso per numerose categorie alimentari e dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire nell’elenco unionale una nuova sostanza aromatizzante autorizzata (n. FL 16.127) con specifiche e limiti d’uso per categoria alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano aromi e sostanze aromatizzanti negli e sugli alimenti nell’Unione europea. Incide sull’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, con effetti per le categorie di alimenti indicate nell’allegato del regolamento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; riguarda la sostanza n. FL 16.127 e non introduce disciplina generale per altre sostanze diverse da quella inserita.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per l’inclusione della sostanza aromatizzante n. FL 16.127
Il regolamento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate, inserendo una nuova sostanza nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. L’intervento si colloca nella procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e prende atto del parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto l’uso della sostanza sicuro entro determinati limiti massimi.
Contesto normativo e procedimento
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati per l’uso negli e sugli alimenti, nonché le relative condizioni d’impiego. Tale elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 e può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di domanda di uno Stato membro o di una persona interessata, secondo la procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.
Valutazione della sostanza e motivi dell’autorizzazione
La domanda di autorizzazione per la sostanza 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione, identificata con il n. FL 16.127, è stata presentata il 10 agosto 2012. Dopo trasmissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e condivisione con gli Stati membri, l’EFSA ha adottato il proprio parere il 21 giugno 2016, concludendo che l’uso della sostanza non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se limitato ai livelli massimi specificati per varie categorie alimentari. L’Autorità ha inoltre qualificato la sostanza come avente proprietà modificative degli aromi. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno autorizzarne l’uso, rilevando anche l’assenza di rischio di induzione in errore del consumatore.
Modifica dell’elenco unionale e specifiche della sostanza
La modifica consiste nell’inserimento, nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, della voce 16.127 relativa alla sostanza indicata. L’iscrizione riporta il numero CAS 1119831-25-2, il numero FL 2161 e una purezza minima di almeno il 99%, determinata mediante saggio HPLC/UV.
Limiti di impiego per categoria alimentare
L’allegato stabilisce limiti massimi di impiego differenziati per numerose categorie alimentari. In particolare, la sostanza può essere utilizzata:
- categoria 1.4: non oltre 4 mg/kg;
- categoria 1.8: non oltre 8 mg/kg;
- categoria 3: non oltre 4 mg/kg;
- categoria 5.1: non oltre 15 mg/kg;
- categoria 5.2: non oltre 16 mg/kg;
- categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg;
- categoria 5.4: non oltre 15 mg/kg;
- categoria 6.3: non oltre 25 mg/kg;
- categoria 12.1: non oltre 75 mg/kg;
- categoria 12.2: non oltre 100 mg/kg;
- categoria 12.3: non oltre 25 mg/kg;
- categoria 12.4: non oltre 25 mg/kg;
- categoria 12.5: non oltre 4 mg/kg;
- categoria 13.2: non oltre 4 mg/kg;
- categoria 13.3: non oltre 4 mg/kg;
- categoria 14.1.4: non oltre 4 mg/l, solo per le bevande a base di latte;
- categoria 14.1.5: non oltre 8 mg/kg;
- categoria 15.1: non oltre 20 mg/kg;
- categoria 16: non oltre 4 mg/l, solo per i dessert a base di latte.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l’aggiornamento dell’elenco unionale e delle condizioni di impiego della nuova sostanza autorizzata.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’allegato I, parte A, dell’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate.
Valutazione scientifica e autorizzazione della sostanza n. FL 16.127
La sostanza 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione è stata oggetto di domanda presentata il 10 agosto 2012. L’EFSA, nel parere del 21 giugno 2016, ha concluso che l’uso non desta preoccupazioni per la sicurezza se limitato ai livelli massimi specificati e ha rilevato che la sostanza presenta proprietà modificative degli aromi. La Commissione la autorizza poiché non comporta rischi alle condizioni indicate e non dovrebbe indurre in errore il consumatore.
Inserimento nell’elenco unionale e specifiche tecniche
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è inserita la voce 16.127 relativa alla sostanza indicata, con numero CAS 1119831-25-2, numero FL 2161 e purezza minima pari ad almeno il 99% (saggio HPLC/UV).
Limiti massimi d’impiego per categoria alimentare
L’allegato fissa limiti specifici di utilizzo come sostanza aromatizzante per varie categorie: categoria 1.4 fino a 4 mg/kg; 1.8 fino a 8 mg/kg; 3 fino a 4 mg/kg; 5.1 fino a 15 mg/kg; 5.2 fino a 16 mg/kg; 5.3 fino a 30 mg/kg; 5.4 fino a 15 mg/kg; 6.3 fino a 25 mg/kg; 12.1 fino a 75 mg/kg; 12.2 fino a 100 mg/kg; 12.3 fino a 25 mg/kg; 12.4 fino a 25 mg/kg; 12.5 fino a 4 mg/kg; 13.2 fino a 4 mg/kg; 13.3 fino a 4 mg/kg; 14.1.4 fino a 4 mg/l solo per bevande a base di latte; 14.1.5 fino a 8 mg/kg; 15.1 fino a 20 mg/kg; 16 fino a 4 mg/l solo per dessert a base di latte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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