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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1529

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Normativa europea32021R1529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il nuovo strumento IPA III per sostenere i paesi candidati e potenziali candidati nel percorso di adesione all’Unione nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. L’assistenza è orientata a riforme dello Stato di diritto, della pubblica amministrazione, dell’economia, della coesione sociale e territoriale, della sostenibilità ambientale e della cooperazione regionale, con un forte accento su risultati, “quota equa” tra beneficiari e condizionalità politica. Sono inoltre previste regole specifiche per programmazione, gestione diretta/indiretta, cooperazione transfrontaliera, tutela degli interessi finanziari dell’Unione, visibilità dei fondi e uso di strumenti finanziari come l’EFSD+.

Istituisce lo strumento di assistenza preadesione IPA III per il periodo 2021-2027, definendone obiettivi, dotazione finanziaria, regole di programmazione e modalità di attuazione a favore dei beneficiari dei Balcani occidentali, Turchia e altri beneficiari elencati.

Ambito di applicazione

Si applica all’assistenza dell’Unione destinata ai beneficiari elencati nell’allegato I, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia, nel quadro della politica di allargamento per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027. Copre sia l’assistenza bilaterale sia la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri e, in parte, con altri paesi/territori ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, nonché la partecipazione a programmi e strumenti come Erasmus+, Interreg, EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne. Restano salve le azioni avviate sotto IPA II e i precedenti strumenti, che continuano fino alla chiusura.

Regolamento (UE) 2021/1529 - strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Il regolamento istituisce lo strumento di assistenza preadesione IPA III per il periodo 2021-2027, quale quadro finanziario e operativo dell’Unione per accompagnare i paesi candidati e potenziali candidati nel percorso verso l’adesione. Il testo si colloca nel più ampio contesto della politica di allargamento e mira a garantire continuità rispetto a IPA II, con particolare attenzione al rispetto dei valori dell’Unione, allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali, alla democrazia e alla stabilità regionale.

Ambito soggettivo e territoriale

L’assistenza è destinata ai beneficiari elencati nell’allegato I: Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Il regolamento copre sia l’assistenza bilaterale sia la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri e, in alcuni casi, con altri paesi e territori ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

Restano inoltre rilevanti le azioni già avviate nell’ambito dei precedenti strumenti di preadesione, che proseguono fino alla loro chiusura secondo le regole transitorie dell’articolo 19.

Obiettivi del programma

L’obiettivo generale, stabilito dall’articolo 3, è sostenere le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché i beneficiari si allineino progressivamente all’acquis dell’Unione in vista della futura adesione. Tale sostegno deve contribuire alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità sia dell’Unione sia dei beneficiari.

Gli obiettivi specifici coprono:

  • Stato di diritto, democrazia, diritti umani, libertà fondamentali, sicurezza e gestione della migrazione;
  • pubblica amministrazione, trasparenza, riforme strutturali e buona governance, inclusi appalti pubblici e aiuti di Stato;
  • allineamento a norme, standard, politiche e prassi dell’Unione e rafforzamento della cooperazione regionale e dei rapporti di buon vicinato;
  • sviluppo economico e sociale, con attenzione a giovani, istruzione, occupazione, PMI, agricoltura e sviluppo rurale;
  • ambiente, clima, digitalizzazione e connettività sostenibile;
  • coesione territoriale e cooperazione transfrontaliera.

Priorità tematiche

Le priorità tematiche dell’assistenza sono dettagliate negli allegati II e III. Tra le aree centrali figurano la riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la gestione delle frontiere e della migrazione, la comunicazione strategica e il contrasto alla disinformazione, la riforma della pubblica amministrazione, la governance economica e di bilancio, la riconciliazione e la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della società civile, la parità di genere, l’istruzione, l’occupazione, la protezione sociale, la connettività, l’energia, l’ambiente, il clima, il digitale e il settore agroalimentare.

Per la cooperazione transfrontaliera, le priorità includono anche occupazione e mobilità, ambiente e clima, trasporti e infrastrutture, economia e società digitali, turismo e patrimonio, giovani e competenze, governance locale e regionale, riconciliazione, competitività e innovazione.

Programmazione, risultati e principio della quota equa

Il regolamento introduce un quadro di programmazione IPA per l’intero QFP 2021-2027. La Commissione lo adotta mediante atto di esecuzione, in consultazione con il comitato IPA III, e deve tener conto del quadro politico di allargamento, delle strategie nazionali e delle priorità settoriali.

La logica di intervento è esplicitamente basata su due criteri:

  • approccio fondato sui risultati;
  • principio della quota equa tra beneficiari.

Ciò significa che l’assistenza deve essere calibrata sulla situazione specifica di ciascun beneficiario e sui progressi effettivamente compiuti, con particolare attenzione ai settori fondamentali: Stato di diritto e diritti fondamentali, istituzioni democratiche e riforma della pubblica amministrazione, sviluppo economico e competitività. In caso di regressione significativa o assenza persistente di progressi, la portata e l’intensità del sostegno possono essere ridotte o rimodulate.

Dotazione finanziaria

L’articolo 4 stabilisce una dotazione complessiva di 14 162 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La stessa dotazione può coprire anche misure di supporto all’attuazione, compresi preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici istituzionali.

Forme di attuazione e gestione

L’assistenza è attuata in gestione diretta o indiretta, tramite piani d’azione e misure annuali o pluriennali. La Commissione adotta tali atti di attuazione con procedura d’esame. I piani d’azione possono coprire periodi non superiori a sette anni.

Il passaggio dalla gestione diretta alla gestione indiretta da parte dei beneficiari deve essere progressivo, coerente con le capacità amministrative disponibili e con i principi di buona governance. La Commissione conserva poteri di vigilanza e può invertire tale transizione in caso di inadempimento.

Cooperazione con altri strumenti dell’Unione

Il regolamento insiste sulla coerenza e complementarità con altre politiche e programmi UE. L’IPA III può contribuire a Erasmus+, a programmi collegati alla politica di coesione e allo sviluppo rurale, nonché a programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. È inoltre possibile il contributo a misure di altri programmi, purché non si finanzino gli stessi costi.

Per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, l’IPA III prevede una quota indicativa massima del 3 % della dotazione. Il cofinanziamento dell’Unione non può superare l’85 % della spesa ammissibile, salvo il prefinanziamento specificamente disciplinato. È prevista anche la possibilità di riallocare risorse se un programma transfrontaliero viene annullato.

EFSD+ e garanzie

I beneficiari dell’allegato I sono ammissibili al sostegno dell’EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Per i Balcani occidentali opera un comitato strategico specifico, con funzioni consultive sulla strategia degli investimenti e sull’allineamento con il quadro politico e gli obiettivi del regolamento. Il comitato comprende Commissione, Stati membri e BEI; il Parlamento europeo ha status di osservatore.

Controllo, monitoraggio e tutela del bilancio UE

La sorveglianza e la rendicontazione seguono, mutatis mutandis, le regole del regolamento (UE) 2021/947. Gli indicatori chiave di prestazione sono elencati nell’allegato IV e comprendono, tra gli altri, criteri politici ed economici, percezione dell’UE, allineamento all’acquis, occupazione, competenze digitali, clima, ambiente e cooperazione di buon vicinato.

Il regolamento rafforza la tutela degli interessi finanziari dell’Unione: i beneficiari devono comunicare senza indugio irregolarità e frodi accertate, utilizzare il sistema elettronico di gestione delle irregolarità e cooperare con la Commissione, OLAF, Corte dei conti ed eventualmente EPPO.

Visibilità, comunicazione e partecipazione

L’IPA III impone obblighi di visibilità del sostegno UE e di comunicazione strategica. I destinatari dei fondi devono evidenziare l’origine europea dei finanziamenti; gli accordi di finanziamento devono contenere obblighi specifici di comunicazione. La Commissione deve inoltre promuovere la comunicazione istituzionale, la diplomazia pubblica e il contrasto alla disinformazione.

Il testo valorizza anche il coinvolgimento della società civile, delle autorità locali e regionali e, più in generale, dei portatori di interesse nei beneficiari, prevedendo consultazione, accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità organizzative.

Disposizioni finali e transitorie

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare gli allegati e integrare il regolamento con ulteriori obiettivi e priorità tematiche; il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega e opporsi agli atti delegati entro due mesi, prorogabili.

L’articolo 19 disciplina la transizione dai precedenti strumenti di preadesione, consente spese tecniche e amministrative per il passaggio a IPA III e prevede stanziamenti anche oltre il 2027 per completare azioni non concluse entro il 31 dicembre 2027. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità dello strumento IPA III

L’articolo 1 istituisce lo strumento di assistenza preadesione per il periodo 2021-2027 e ne definisce oggetto, obiettivi, bilancio, forme di assistenza e regole di erogazione. Il quadro è concepito per garantire continuità all’azione esterna dell’Unione dopo la scadenza del regolamento IPA II al 31 dicembre 2020.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 individua come obiettivo generale il sostegno alle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per l’allineamento progressivo all’acquis e per la futura adesione all’Unione. Gli obiettivi specifici riguardano Stato di diritto, democrazia, diritti umani, pubblica amministrazione, allineamento normativo, cooperazione regionale, sviluppo economico e sociale, ambiente, clima, digitale, connettività e cooperazione transfrontaliera.

Priorità tematiche e allegati

L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, elenca le priorità tematiche per l’assistenza generale e per la cooperazione transfrontaliera; gli allegati II e III le dettagliano. È prevista una delega alla Commissione per integrare e aggiornare obiettivi e priorità tematiche, in particolare rispetto ad alcune materie dell’articolo 3.

Dotazione finanziaria

L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria complessiva in 14 162 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La stessa dotazione può finanziare anche misure di sostegno all’attuazione, incluse preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché i sistemi informatici istituzionali.

Coerenza con altri strumenti e programmi UE

L’articolo 5 prevede la coerenza, le sinergie e la complementarità con gli altri settori dell’azione esterna e con programmi UE quali Erasmus+, Interreg, fondi strutturali e altri strumenti connessi. Sono disciplinati i contributi dell’IPA III a programmi esterni e territoriali, nonché la possibilità di estendere l’ammissibilità in casi debitamente giustificati.

Programmazione e approccio basato sui risultati

Gli articoli 7 e 8 prevedono un quadro di programmazione IPA per il QFP 2021-2027, adottato dalla Commissione mediante atto di esecuzione, con assegnazioni indicative per settore e indicatori di performance. L’assistenza si basa su risultati e sul principio della quota equa: eventuali regressioni o assenza di progressi nei settori fondamentali possono comportare modulazione della portata e dell’intensità dei fondi.

Gestione delle misure e modalità di attuazione

L’articolo 9 disciplina l’attuazione tramite gestione diretta o indiretta, attraverso piani d’azione e misure annuali o pluriennali adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. La transizione verso la gestione indiretta da parte dei beneficiari deve essere progressiva e può essere invertita in caso di inadempienza; i piani d’azione non possono superare sette anni.

Cooperazione transfrontaliera

L’articolo 10 riserva indicativamente fino al 3 % della dotazione ai programmi di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri; il cofinanziamento UE per priorità non supera l’85 % della spesa ammissibile. È previsto un prefinanziamento pari al 50 % dei primi tre impegni di bilancio e la possibilità di riallocare risorse se un programma è annullato.

Ammissibilità dei soggetti e reciprocità

L’articolo 11 apre le gare e le procedure di sovvenzione e premio a organizzazioni internazionali e regionali e a persone fisiche e giuridiche stabilite nei paesi ammissibili elencati, oltre che in Stati membri, SEE e paesi dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/947. È prevista anche l’ammissione per reciprocità, previa decisione della Commissione e consultazione del paese interessato.

EFSD+ e garanzia per le azioni esterne

L’articolo 12 rende i beneficiari dell’allegato I ammissibili al sostegno dell’EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Per i Balcani occidentali è istituito un comitato strategico specifico con funzione consultiva sulla strategia degli investimenti, composto da Commissione, Stati membri e BEI, con il Parlamento europeo in qualità di osservatore.

Sorveglianza, valutazione e tutela degli interessi finanziari

L’articolo 13 richiama le regole di sorveglianza e rendicontazione del regolamento (UE) 2021/947 e prevede indicatori chiave di prestazione nell’allegato IV. I beneficiari devono comunicare senza indugio le irregolarità e le frodi accertate, tramite il sistema elettronico di gestione delle irregolarità, e cooperare pienamente con Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO ove applicabile.

Delega e atti di esecuzione

Gli articoli 14 e 15 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati II, III e IV e integrare il regolamento con ulteriori obiettivi e priorità tematiche. La delega è revocabile da Parlamento o Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Visibilità, comunicazione e disposizioni transitorie

L’articolo 18 impone obblighi di visibilità dell’origine UE dei finanziamenti e di comunicazione strategica, inclusa la lotta alla disinformazione. L’articolo 19 salva le azioni avviate sotto i precedenti strumenti e consente l’uso della dotazione IPA III per costi di transizione e per azioni non concluse entro il 31 dicembre 2027; l’articolo 20 prevede applicazione dal 1 gennaio 2021 e entrata in vigore alla pubblicazione.

Come è indicizzato

Materieallargamentocooperazione allo sviluppocooperazione territoriale europeafinanziamenti e bilancio UEdiritti fondamentali e Stato di diritto

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