Regolamento (UE) 2021/1531
Regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione del 17 settembre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i livelli massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per diverse sostanze attive e per due agenti microbiologici. Le modifiche discendono da domande presentate nell’ambito di autorizzazioni d’impiego, valutazioni degli Stati membri e pareri motivati dell’EFSA sulla sicurezza per i consumatori. Viene inoltre corretto il valore relativo all’etirimol nei cetrioli, con applicazione retrodatata al 17 maggio 2021, e vengono inseriti in allegato IV due microrganismi per i quali non si applicano LMR specifici.
Modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, etirimol, penthiopyrad e picloram e inserendo due microrganismi nell’allegato IV.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui prodotti elencati negli allegati I, II e III di tale regolamento. Riguarda in particolare i residui delle sostanze aclonifen, acrinatrina, etirimol, penthiopyrad, picloram, Bacillus pumilus QST 2808 e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134. Non introduce un regime generale autonomo, ma modifica l’assetto vigente degli LMR; per le due sostanze microbiologiche inserite in allegato IV opera l’esenzione dagli LMR specifici. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Una disciplina transitoria specifica è prevista per l’etirimol nei cetrioli, applicabile dal 17 maggio 2021.
Modifica degli LMR per aclonifen, acrinatrina, etirimol, penthiopyrad e picloram
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione motiva l’intervento sulla base di domande di modifica presentate nel contesto di autorizzazioni fitosanitarie, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri motivati dell’EFSA, che ha ritenuto accettabili le modifiche proposte sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.
Ambito e struttura dell’intervento
L’atto non istituisce un regime autonomo, ma modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. In allegato II sono aggiornati gli LMR per aclonifen, acrinatrina ed etirimol; in allegato III, parte A, quelli per penthiopyrad e picloram; in allegato IV sono inserite due sostanze microbiologiche per le quali non si applicano LMR specifici.
Presupposti valutativi richiamati dalla Commissione
La Commissione richiama che le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e che l’EFSA ha esaminato dati e relazioni di valutazione, considerando i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L’EFSA ha concluso che le informazioni richieste erano sufficienti e che le modifiche dei limiti erano compatibili con la sicurezza alimentare per 27 gruppi di consumatori europei, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Etirimol: correzione del valore per i cetrioli e decorrenza anticipata
Un punto specifico riguarda l’etirimol. Il regolamento (UE) 2020/1566 aveva ridotto l’LMR nei cetrioli a 0,05 mg/kg per un errore di segnalazione; poiché l’etirimol è il metabolita principale del bupirimato e la riduzione avrebbe potuto comportare superamenti legati a un uso legittimo di tale sostanza, la Commissione recepisce la rettifica dell’EFSA e fissa l’LMR per i cetrioli a 0,2 mg/kg. Per ragioni di certezza del diritto, questa disposizione si applica dal 17 maggio 2021.
Inserimento in allegato IV di Bacillus pumilus QST 2808 e Pseudomonas sp. DSMZ 13134
Per Bacillus pumilus QST 2808 e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 l’EFSA, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, ha raccomandato l’inserimento nell’allegato IV. L’effetto pratico è che tali sostanze non sono soggette a LMR specifici nel sistema del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’unica disciplina temporale speciale riguarda l’etirimol nei cetrioli, per il quale l’applicazione è fissata al 17 maggio 2021.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In particolare, nell’allegato II sono sostituite le colonne relative ad aclonifen, acrinatrina ed etirimol; nell’allegato III, parte A, sono sostituite le colonne relative a penthiopyrad e picloram; nell’allegato IV sono inserite le voci "Bacillus pumilus QST 2808" e "Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134".
Nuovi LMR per aclonifen, acrinatrina ed etirimol
Per aclonifen, acrinatrina ed etirimol sono ridefiniti numerosi LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con valori differenziati per categorie di prodotti vegetali e animali. Per diverse matrici restano i limiti di determinazione analitica indicati con "(*1)"; per alcuni prodotti sono fissati valori specifici, tra cui, ad esempio, etirimol nei cetrioli a 0,2 mg/kg e vari valori per acrinatrina in lattughe, uve, ortaggi e prodotti di origine animale. Il regolamento richiama anche le note tecniche su definizione del residuo, liposolubilità, standard di riferimento e mancanze informative evidenziate dall’EFSA.
Nuovi LMR per penthiopyrad e picloram
Nell’allegato III, parte A, sono fissati o aggiornati i LMR per penthiopyrad e picloram in numerose categorie di prodotti. Per penthiopyrad sono previsti, tra gli altri, valori per frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, semi oleaginosi, cereali, luppolo, spezie e prodotti di origine animale. Per picloram sono fissati valori per specifiche categorie vegetali e animali, con numerosi limiti al livello di determinazione analitica e alcuni valori specifici, ad esempio per ortaggi a radice, ortaggi a frutto, cavoli, legumi, cereali, oliose ed alcuni prodotti animali.
Inserimento di due sostanze nell’allegato IV
Sono inserite nell’allegato IV le voci "Bacillus pumilus QST 2808" e "Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134", con conseguente esclusione dall’applicazione di LMR specifici ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005.
Decorrenza e applicazione dell’etirimol nei cetrioli
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per l’LMR dell’etirimol nei cetrioli la sua applicazione decorre dal 17 maggio 2021, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/1566, al fine di garantire certezza del diritto.
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