Regolamento (UE) 2021/1483
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione del 15 settembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e conferma la necessità di mantenere misure antidumping sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo provenienti da Cina e Taiwan. La Commissione accerta la persistenza del dumping per la RPC durante il periodo dell’inchiesta e la persistenza del dumping per Taiwan, nonché il pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e il rischio di reiterazione/persistenza in caso di cessazione delle misure. Viene inoltre disciplinato il coordinamento con la misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici, per evitare un cumulo eccessivo dei prelievi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC indicati all’articolo 1, paragrafo 1, originari della RPC e di Taiwan. Riguarda importatori, esportatori/produttori dei paesi interessati e, sul versante unionale, l’industria dell’Unione, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori coinvolti nel riesame. Sono previste esclusioni e specificità per Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., soggetta a dazio zero, e per l’interazione con la misura di salvaguardia sui prodotti di acciaio del regolamento (UE) 2019/159, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1029.
Dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. La Commissione, sulla base degli elementi raccolti nel procedimento e della mancata collaborazione sostanziale dei produttori esportatori cinesi e taiwanesi, conferma la persistenza del dumping, il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e la necessità di mantenere le misure per evitare la reiterazione o la persistenza del pregiudizio.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati in una serie di codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1. La Commissione precisa che l’inclusione di alcuni codici NC aggiuntivi rispetto alla formulazione iniziale non costituisce un ampliamento del prodotto, ma un chiarimento, poiché tali prodotti erano già sostanzialmente ricompresi nell’inchiesta originaria; i codici NC hanno valore meramente informativo e non vincolano la qualificazione tariffaria.
Procedimento, mancanza di collaborazione e metodo probatorio
Il riesame è stato aperto il 25 agosto 2020 sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di istanza presentata da Eurofer, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione ha svolto il procedimento sul periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 per il dumping, e dal 1° gennaio 2017 fino al termine del PIR per il pregiudizio. In assenza di collaborazione dei produttori esportatori della RPC e di Taiwan, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e, per la RPC, ha applicato anche la metodologia del valore normale fondata sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo.
Accertamento del dumping per la RPC
Per la Repubblica popolare cinese la Commissione constata che le importazioni sono rimaste attive ma su livelli molto contenuti. Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, costruisce il valore normale secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, e conclude che nel PIR le esportazioni cinesi erano oggetto di dumping con un margine medio ponderato del 17,9 %. La scelta del Brasile come paese rappresentativo si fonda sulla presenza di produzione del prodotto oggetto del riesame, sulla disponibilità di dati pubblici pertinenti e sull’analogia di sviluppo economico; sono stati utilizzati dati GTA per materie prime, statistiche ILO per il lavoro e dati EDP Brasil per l’energia elettrica, oltre a dati finanziari di Aperam Inox America do Sul S.A. per SGAV e profitti.
Distorsioni significative nell’economia cinese
La Commissione richiama un ampio quadro di distorsioni nel settore siderurgico cinese: elevata presenza di imprese statali, capacità di interferenza statale nella determinazione di prezzi e costi, pianificazione economica settoriale, distorsioni nei mercati finanziari, nel lavoro, nel fallimentare e nei diritti di proprietà, oltre a sovvenzioni pubbliche dirette. In base a tali elementi, conclude che i prezzi e i costi interni cinesi non sono affidabili per la determinazione del valore normale e che i costi dei fattori produttivi risultano viziati da intervento pubblico sostanziale.
Accertamento del dumping per Taiwan
Per Taiwan, la Commissione, in assenza di collaborazione, utilizza i dati disponibili e ricostruisce il valore normale sulla base dei prezzi interni taiwanesi, ritenuti in perdita e quindi da adeguare mediante un profitto ragionevole del 6 %. Ne deriva un margine di dumping nazionale del 12 %, con la conseguenza che le pratiche di dumping risultano proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è individuata in 13 produttori che complessivamente occupano 13 660 addetti. Gli indicatori macroeconomici e microeconomici evidenziano un forte deterioramento: produzione, vendite, utilizzo degli impianti, produttività e risultati finanziari sono in calo; la redditività scende dal 7,6 % allo 0,4 %, il flusso di cassa si riduce del 52 %, l’utile sul capitale investito cala dell’80 % e gli investimenti diminuiscono. La Commissione conclude quindi che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale e ruolo delle importazioni da Taiwan
La Commissione esclude che il pregiudizio notevole nel periodo considerato sia stato causato dalle importazioni cinesi, perché i volumi sono stati molto bassi e i prezzi superiori a quelli dell’industria unionale. Diversamente, ritiene che le importazioni da Taiwan, per volumi significativi, quota di mercato rilevante e prezzi inferiori, abbiano inciso in modo determinante sulla contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione e sul suo deterioramento economico.
Rischio di reiterazione o persistenza del dumping e del pregiudizio
Per la RPC, la Commissione valorizza la notevole capacità inutilizzata, pari al 62,5 % del consumo dell’Unione nel PIR, e il fatto che i prezzi verso i mercati terzi siano molto inferiori a quelli praticati nell’Unione. Ne deriva il giudizio di forte rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Per Taiwan, con capacità inutilizzata pari al 18,5 % del consumo dell’Unione nel PIR e prezzi verso i mercati terzi inferiori rispetto a quelli verso l’Unione, la Commissione conclude che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza del dumping e del pregiudizio.
Interesse dell’Unione e coordinamento con la salvaguardia sull’acciaio
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori. Pur prendendo atto delle difficoltà di approvvigionamento richiamate da alcuni operatori e dell’impatto della pandemia di COVID-19, conclude che non vi sono motivi contrari al mantenimento delle misure. Poiché il prodotto è anche soggetto alla salvaguardia sui prodotti siderurgici, il regolamento stabilisce regole per evitare il cumulo pieno tra dazio antidumping e dazio tariffario oltre contingente: se il dazio di salvaguardia è più elevato, si applica solo quello; se è più basso, si applica anche la differenza rispetto al dazio antidumping, con sospensione della parte non riscossa di quest’ultimo per il periodo di applicazione della salvaguardia.
Dispositivo e applicazione pratica
Il dispositivo istituisce i dazi antidumping definitivi con aliquote individuali per alcune società cinesi e per Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. a Taiwan, prevedendo il codice addizionale TARIC e una condizione documentale specifica per l’applicazione delle aliquote individuali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento delle misure
A seguito del riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione mantiene i dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della RPC e di Taiwan, ritenendo sussistenti dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione al mantenimento delle misure.
Definizione del prodotto e chiarimento dei codici NC
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, inclusi i codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1. La Commissione chiarisce che l’inclusione di alcuni codici NC aggiuntivi rispetto alla formulazione iniziale non amplia la definizione del prodotto, ma rettifica un’omissione meramente descrittiva.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono fissate aliquote differenziate: per la RPC, 24,4 % per Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. e Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd.; 24,6 % per le altre società cinesi che hanno collaborato e indicate in allegato; 25,3 % per tutte le altre società della RPC. Per Taiwan, 0 % per Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. e 6,8 % per tutte le altre società taiwanesi.
Condizione documentale per l’applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali sono applicabili solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile della società emittente, con indicazione del volume, del produttore, del codice addizionale TARIC e del Paese di origine. In mancanza, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.
Accertamento del dumping per la RPC
Per la RPC la Commissione, in assenza di collaborazione dei produttori esportatori e del governo, applica l’articolo 18 del regolamento di base e costruisce il valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Individua distorsioni significative nell’economia cinese, utilizza il Brasile come paese rappresentativo e conclude per un margine di dumping medio ponderato del 17,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Accertamento del dumping per Taiwan
Per Taiwan, in assenza di collaborazione, la Commissione si fonda sui dati disponibili e conclude che il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di dumping nazionale per le esportazioni verso l’Unione è pari al 12 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione rileva un deterioramento complessivo dell’industria dell’Unione: produzione -16 %, vendite -15 %, utilizzo degli impianti dal 84 % al 68 %, redditività dal 7,6 % allo 0,4 %, flusso di cassa -52 %, ROI -80 %. Conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale
Il pregiudizio notevole è escluso in relazione alla RPC come causa diretta nel periodo esaminato, poiché i volumi importati sono rimasti molto bassi e i prezzi cinesi risultavano superiori a quelli dell’industria unionale. Per Taiwan, invece, la Commissione ritiene che le importazioni oggetto di dumping, per volumi, quota di mercato e prezzi, abbiano causato il pregiudizio rilevato.
Rischio di reiterazione/persistenza del dumping e del pregiudizio
La Commissione valuta capacità inutilizzata, attrattività del mercato dell’Unione e differenziali di prezzo rispetto ai mercati terzi. Per la RPC individua una capacità inutilizzata pari al 62,5 % del consumo dell’Unione nel PIR e un forte rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio. Per Taiwan individua una capacità inutilizzata pari al 18,5 % del consumo dell’Unione nel PIR e un forte rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio in caso di mancata proroga.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che non vi sono validi motivi contrari al mantenimento delle misure: la tutela dell’industria dell’Unione prevale sugli effetti per importatori e utilizzatori, anche tenendo conto delle criticità della catena di approvvigionamento e della pandemia di COVID-19.
Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio
Poiché il prodotto è interessato anche dalla misura di salvaguardia del regolamento (UE) 2019/159, come prorogato dal regolamento (UE) 2021/1029, il regolamento disciplina il cumulo: se il dazio tariffario oltre contingente supera l’equivalente del dazio antidumping, si applica solo il dazio di salvaguardia; se è inferiore, si applica anche la differenza rispetto al dazio antidumping, con sospensione della parte non riscossa del dazio antidumping per il periodo di applicazione della salvaguardia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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