Regolamento (UE) 2021/1533
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione del 17 settembre 2021 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sulle importazioni dal Giappone di alimenti e mangimi dopo Fukushima, confermando un sistema di controlli e certificazione per alcune categorie di prodotti esposti al rischio di contaminazione da cesio-134 e cesio-137. Mantiene livelli massimi specifici di radionuclidi, impone per taluni prodotti il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione e disciplina i controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione e l’immissione in libera pratica. Viene sostituito il regolamento (UE) 2016/6, con una disposizione transitoria per le partite munite di dichiarazione precedente e con riesame previsto entro il 30 giugno 2023.
Condizioni speciali per l’importazione nell’Unione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o spediti dal Giappone, in relazione alla contaminazione radioattiva conseguente all’incidente di Fukushima, con sostituzione del regime previgente.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, originari del Giappone o da esso spediti e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Restano escluse le partite di peso lordo non superiore a 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco se spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli da esposizione, inserite nel bagaglio personale dei passeggeri per consumo o uso personale, spedite non commercialmente a persone fisiche senza destinazione al mercato, oppure destinate a scopi scientifici. In caso di dubbio sull’uso dei prodotti, l’onere della prova grava sul proprietario del bagaglio o sul destinatario. Il regolamento si applica nell’Unione e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6; contiene inoltre una disciplina transitoria per partite già accompagnate da dichiarazioni ufficiali rilasciate prima del 10 ottobre 2021.
Condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari dal Giappone a seguito di Fukushima
Il regolamento aggiorna le misure UE adottate dopo l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima per prevenire l’ingresso nel mercato dell’Unione di prodotti potenzialmente contaminati da radionuclidi. La disciplina si fonda sull’evoluzione dei dati di monitoraggio forniti dalle autorità giapponesi e mira a mantenere un sistema coerente di livelli massimi, certificazione e controlli ufficiali per le categorie di prodotti ancora esposte a rischio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, originari del Giappone o da esso spediti e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Sono esclusi i piccoli quantitativi non commerciali o destinati a uso personale/scientifico, con soglia massima di 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco. In caso di dubbio sulla destinazione, l’onere della prova incombe sul proprietario del bagaglio personale o sul destinatario.
Contesto e ratio della disciplina
Nei considerando la Commissione richiama l’incidente del 2011, i precedenti regimi succedutisi nel tempo e i dati di occorrenza sulla radioattività forniti dal Giappone relativi al periodo gennaio 2019-dicembre 2020. Sulla base di tali dati, la Commissione ritiene necessario mantenere l’obbligo di campionamento e analisi per alcuni prodotti e revocarlo per altri, mantenendo al contempo una frequenza ridotta dei controlli ufficiali all’ingresso, vista l’assenza di non conformità rilevate per oltre nove anni.
Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137
L’allegato I stabilisce i livelli massimi ammissibili della somma di cesio-134 e cesio-137. Per i prodotti alimentari i valori sono differenziati per categoria:
- 50 Bq/kg per alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, latte e bevande a base di latte;
- 10 Bq/kg per acque minerali, bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate;
- 100 Bq/kg per altri prodotti alimentari. Per gli alimenti per animali i limiti sono:
- 100 Bq/kg per alimenti destinati a bovini ed equini;
- 80 Bq/kg per alimenti destinati ai suini;
- 160 Bq/kg per alimenti destinati al pollame;
- 40 Bq/kg per alimenti destinati ai pesci, esclusi gli alimenti per pesci ornamentali. Il regolamento precisa inoltre regole tecniche per i prodotti essiccati destinati a consumo ricostituito, per i funghi essiccati e per il tè.
Certificazione ufficiale e tracciabilità documentale
Per le partite dei prodotti indicati nell’allegato II è richiesto un certificato ufficiale originale valido, redatto secondo il modello dell’allegato III e compilato secondo le istruzioni dell’allegato IV. Il certificato deve attestare sia la conformità al diritto giapponese applicabile sia il rispetto dei livelli massimi UE. Deve inoltre indicare una delle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 3: assenza di origine/spedizione da prefetture soggette a campionamento e analisi, spedizione da tali prefetture senza origine né esposizione a radioattività durante transito o trasformazione, oppure presenza di un rapporto di analisi per i prodotti originari delle prefetture interessate o di origine ignota.
Per il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere di Fukushima e Gunma, il certificato deve sempre essere accompagnato da un rapporto di analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco in Giappone. Il certificato deve inoltre essere riportato con il relativo numero di riferimento e, se utilizzato, il riferimento IMSOC.
Prodotti soggetti a campionamento e analisi prima dell’esportazione
L’allegato II individua le merci e le prefetture giapponesi per cui il campionamento e l’analisi sono obbligatori prima dell’esportazione nell’Unione. Tra i principali casi figurano:
- funghi selvatici e derivati da Fukushima, Miyagi, Iwate, Shizuoka, Yamanashi, Yamagata, Ibaraki, Nagano e Niigata;
- specifiche specie ittiche e prodotti della pesca da Fukushima e Gunma;
- felce maggiore selvatica, koshiabura, bambù e felce florida giapponese in relazione a determinate prefetture;
- kaki essiccati da Fukushima;
- prodotti composti contenenti oltre il 50% di tali prodotti. L’allegato delimita con precisione, per ciascuna prefettura, i codici NC interessati e le eventuali eccezioni specie-specifiche.
Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione e immissione in libera pratica
Le partite soggette all’articolo 4 sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Per i prodotti diversi da quelli soggetti all’obbligo rafforzato di certificazione più analisi, sono possibili controlli di identità e fisici presso punti di controllo autorizzati, secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2123. In ogni caso, oltre ai controlli documentali, le autorità effettuano controlli casuali di identità e fisici, con analisi di laboratorio per cesio-134 e cesio-137; i risultati devono essere disponibili entro cinque giorni lavorativi.
L’immissione in libera pratica è consentita solo se la partita è accompagnata da un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, che confermi la conformità alle norme applicabili.
Rapporto con altri atti dell’Unione
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 sul sistema IMSOC e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sui modelli di certificati e sulle sostituzioni. Esso precisa che le nuove misure non pregiudicano la disciplina dei nuovi alimenti e che i certificati, anche elettronici, devono rispettare le regole di tali atti.
Riesame, abrogazione e regime transitorio
Il regolamento dispone il riesame entro il 30 giugno 2023, in vista dei risultati del monitoraggio riferiti all’undicesimo e dodicesimo periodo vegetativo post-incidente (2021 e 2022). Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e prevede una transizione per le partite già coperte da dichiarazioni ufficiali rilasciate in conformità al regime previgente prima del 10 ottobre 2021, le quali possono ancora essere importate secondo le regole del vecchio regolamento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito
L’articolo 1 stabilisce le condizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari del Giappone o da esso spediti e destinati al mercato UE. Sono previste esclusioni per partite di modesta entità e per usi non commerciali o scientifici.
Livelli massimi di radionuclidi
L’articolo 3, paragrafo 2, rinvia all’allegato I, che fissa i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137, distinti tra prodotti alimentari e alimenti per animali. Tra i valori principali: 50 Bq/kg per alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, latte e bevande a base di latte; 10 Bq/kg per acque minerali, bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate; 100 Bq/kg per altri prodotti alimentari; per i mangimi 100 Bq/kg per bovini ed equini, 80 per suini, 160 per pollame e 40 per pesci (salvo alimenti per pesci ornamentali).
Prodotti soggetti a certificato ufficiale
L’articolo 3, paragrafo 3, prevede che ogni partita dei prodotti elencati nell’allegato II, con relativo codice NC, sia accompagnata da un certificato ufficiale e sia identificata da un codice riportato anche nel documento sanitario comune di entrata (DSCE). L’elenco dei prodotti dell’allegato II non incide sulle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti.
Campionamento e analisi prima dell’esportazione
L’articolo 4 e l’allegato II impongono, per specifiche merci e prefetture giapponesi, il campionamento e l’analisi per verificare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione. L’obbligo riguarda, tra l’altro, funghi selvatici e loro derivati da diverse prefetture, alcuni pesci e prodotti della pesca da Fukushima e Gunma, felce maggiore selvatica, koshiabura, felce florida giapponese, kaki essiccati e prodotti composti contenenti oltre il 50% di tali ingredienti. Per alcune categorie l’obbligo è revocato rispetto al precedente regime; per i funghi, la felce maggiore e i kaki l’obbligo è limitato rispettivamente a funghi selvatici, felce maggiore selvatica e kaki essiccati.
Contenuto e firma del certificato ufficiale
L’articolo 5 dispone che il certificato sia redatto secondo il modello dell’allegato III e compilato secondo le istruzioni dell’allegato IV. Per i prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), il certificato è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o di un ente sotto la sua supervisione; per i casi di cui alle lettere c) e d) e per i prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è richiesto anche il rapporto di analisi. Il certificato deve rispettare le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, e i certificati di sostituzione sono possibili solo secondo le regole di tale regolamento.
Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione
L’articolo 6 prevede controlli ufficiali delle partite ai posti di controllo frontalieri; per i prodotti non rientranti nell’articolo 4, paragrafo 4, possono essere effettuati controlli di identità e fisici anche presso punti di controllo autorizzati. Oltre ai controlli documentali, sono previsti controlli casuali di identità e fisici, inclusa l’analisi di laboratorio per la ricerca di cesio-134 e cesio-137; i risultati devono essere disponibili entro cinque giorni lavorativi.
Immissione in libera pratica
L’articolo 7 subordina l’immissione in libera pratica alla presentazione di un DSCE debitamente compilato che confermi la conformità alle norme applicabili.
Riesame, abrogazione e transizione
L’articolo 8 prevede il riesame del regolamento entro il 30 giugno 2023. L’articolo 9 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. L’articolo 10 mantiene, in via transitoria, la possibilità di importare secondo il vecchio regime le partite accompagnate da una dichiarazione ufficiale rilasciata prima del 10 ottobre 2021. L’articolo 11 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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