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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2156

Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione del 17 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato istituisce il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley, in attuazione del quadro sui controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625. La misura si giustifica con il rischio di introduzione e diffusione della malattia nell’Unione, anche in ragione del suo carattere zoonotico e transfrontaliero. Il testo è molto essenziale e contiene sostanzialmente la sola istituzione del laboratorio e le disposizioni finali su entrata in vigore e applicabilità diretta.

Istituzione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley (RVF).

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali in materia di sanità animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, con riferimento specifico alla febbre della Rift Valley. Riguarda l’organizzazione a livello UE del supporto laboratoristico per la sorveglianza, il controllo e l’eradicazione di una malattia animale trasmissibile e zoonotica, potenzialmente rilevante per ruminanti selvatici e domestici e, indirettamente, per la salute umana. Non contiene esclusioni espresse; si limita a istituire il laboratorio di riferimento e si applica in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile.

Istituzione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley

Il regolamento delegato (UE) 2021/2156 integra il regolamento (UE) 2017/625 istituendo un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley (RVF). La misura risponde all’esigenza di rafforzare la preparazione dell’Unione rispetto a una malattia zoonotica emergente, trasmessa da vettori, potenzialmente grave per i ruminanti e rilevante anche per la salute umana.

Contesto e motivazione dell’intervento

Nei considerando la Commissione richiama il rischio di introduzione del virus nell’Unione e nello SEE, già evidenziato da una valutazione rapida dei rischi dell’ECDC del marzo 2019 e da un parere scientifico EFSA del 23 gennaio 2020. Viene sottolineato che, pur essendo il rischio di introduzione tramite commercio legale di animali e prodotti di origine animale giudicato molto basso, non può essere trascurato il rischio derivante da trasporti illegali di carni fresche, latte non pastorizzato e prodotti non trasformati ottenuti da ruminanti infetti, né la possibile trasmissione ulteriore tramite vettori se il virus entrasse nel territorio dell’Unione.

Quadro giuridico di riferimento

Il regolamento si fonda sull’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina controlli ufficiali e altre attività ufficiali nel settore alimentare, veterinario e fitosanitario. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa quadro in materia di sanità animale, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, il quale qualifica la RVF come malattia di categoria A, D ed E, richiedendo l’adozione immediata di misure di eradicazione in caso di individuazione.

Funzione del laboratorio di riferimento

L’articolo 1 istituisce il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. La ratio è garantire che le misure di sorveglianza e controllo siano applicate su base scientifica e in modo uniforme in tutta l’Unione, assicurando nel contempo il coordinamento dell’assistenza ai laboratori ufficiali e la disponibilità di adeguate capacità analitiche.

Ambito materiale e rilevanza operativa

Il testo non disciplina in dettaglio compiti tecnici, procedure operative o ripartizione delle competenze del laboratorio; si limita alla sua istituzione. Tuttavia, dal contesto emerge che il laboratorio dovrà sostenere le attività di diagnosi, sorveglianza e controllo della RVF, in un’ottica di prevenzione dell’ingresso della malattia nell’Unione e di pronta risposta qualora essa venga rilevata.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Istituzione del laboratorio di riferimento UE

L’articolo 1 istituisce il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire misure di sorveglianza e controllo basate su conoscenze scientifiche omogenee, rafforzare l’efficacia dei controlli ufficiali e coordinare l’assistenza ai laboratori ufficiali.

Fondamento giuridico e contesto normativo

Il regolamento è adottato in base all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali e altre attività ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che qualificano la RVF come malattia di categoria A, D ed E con necessità di misure immediate di eradicazione.

Ragioni dell’intervento

I considerando evidenziano che la febbre della Rift Valley è una malattia zoonotica emergente trasmessa da vettori, con impatto rilevante sui ruminanti e con possibili conseguenze anche sull’uomo. Si richiamano le valutazioni dell’ECDC del marzo 2019 e il parere scientifico EFSA del 23 gennaio 2020, dai quali emerge il rischio di introduzione del virus nell’Unione e la necessità di adeguate misure di sorveglianza, controllo e capacità laboratoristiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficializoonosilaboratori di riferimento

Testo integrale

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