Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1474

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della Commissione del 14 settembre 2021 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

Normativa europea32021R1474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accerta che il dazio antidumping definitivo già vigente sui fogli di alluminio originari della RPC è stato eluso mediante spedizioni dalla Thailandia. La Commissione conclude che le operazioni svolte in Thailandia integrano un caso di assemblaggio/elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, e dispone quindi l’estensione del dazio del 30 % alle importazioni interessate. Sono previste una disciplina specifica per le importazioni destinate a usi diversi dall’uso domestico e la riscossione retroattiva sui quantitativi registrati.

Estensione del dazio antidumping definitivo alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere dall’origine dichiarata, per contrastare pratiche di elusione delle misure applicate alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio classificati nei codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90, corrispondenti ai prodotti descritti nell’articolo 1, paragrafo 1, quando sono spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601). L’estensione riguarda le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 e si applica salvo esenzione per usi diversi dall’uso domestico secondo il regime di uso finale del codice doganale dell’Unione. Il regolamento ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e opera nell’intero territorio doganale dell’Unione.

Estensione del dazio antidumping sui fogli di alluminio spediti dalla Thailandia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 interviene nel quadro delle misure antidumping già vigenti sui fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le esportazioni dalla Thailandia costituivano una forma di elusione delle misure originarie, realizzata mediante operazioni di assemblaggio in Thailandia con componenti cinesi.

Contesto procedurale

Le misure antidumping originarie erano state istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009, mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 a seguito di riesame in previsione della scadenza e poi estese, per un precedente caso di elusione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 a determinati fogli di alluminio leggermente modificati. In seguito a una domanda presentata il 9 novembre 2020, la Commissione ha aperto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 un’inchiesta antielusione e ha ordinato la registrazione delle importazioni dalla Thailandia.

Prodotto interessato e prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto interessato è costituito da specifici fogli di alluminio, definiti in base allo spessore, alla larghezza dei rotoli e ad altre caratteristiche tecniche, classificati nei codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è sostanzialmente lo stesso prodotto, ma spedito dalla Thailandia, indipendentemente dalla sua origine dichiarata. La Commissione rileva che i prodotti esportati dalla RPC e quelli spediti dalla Thailandia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, con conseguente qualificazione come prodotti simili.

Periodo dell’inchiesta e raccolta delle informazioni

Il periodo dell’inchiesta copre il periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2020; il periodo di riferimento, più dettagliato ai fini dell’analisi dei prezzi e dei quantitativi, va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020. La Commissione ha informato le autorità cinesi e thailandesi, i produttori esportatori, gli importatori dell’Unione e l’industria dell’Unione, mettendo a disposizione questionari e moduli di richiesta di esenzione. A causa della pandemia di COVID-19 non sono state effettuate visite di verifica in loco; alcune informazioni sono state valutate sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Valutazione dell’elusione: modificazione degli scambi e mancanza di giustificazione economica

L’inchiesta evidenzia un forte aumento delle importazioni dalla Thailandia, accompagnato da un incremento delle esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia. La Commissione osserva che il grosso delle importazioni thailandesi è riconducibile al Dingsheng Group, il quale ha avviato la produzione in Thailandia nel 2018 e ha esportato nell’Unione a partire dal 2019. Le operazioni svolte in Thailandia consistono in lavorazioni considerate relativamente secondarie, come laminazione, taglio longitudinale, ricottura e imballaggio, e non sono state sorrette da una sufficiente motivazione economica diversa dall’elusione dei dazi.

Criteri dell’assemblaggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2

La Commissione conclude che le operazioni di assemblaggio sono iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, o comunque nel periodo immediatamente precedente, e che i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alle misure, poiché le materie prime provengono in via sostanziale dalla RPC. Risulta inoltre soddisfatto il criterio del valore dei pezzi, ampiamente superiore al 60 % del valore complessivo, mentre il valore aggiunto in Thailandia è risultato sensibilmente inferiore al 25 % del costo di produzione. Ne deriva la qualificazione delle operazioni come elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).

Indebolimento degli effetti riparatori e dumping

La Commissione constata che l’effetto riparatore del dazio è stato indebolito sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo. Le importazioni dalla Thailandia passano da livelli trascurabili a quasi il 9 % del totale, mentre l’analisi dei prezzi mostra underselling e undercutting significativi, rispettivamente pari al 49 % e al 40 %. Inoltre, il confronto tra valori normali precedentemente accertati e prezzi all’esportazione indica che, nel periodo di riferimento, le società che hanno collaborato importavano i rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping.

Richiesta di esenzione e posizione di altri operatori

La richiesta di esenzione presentata da Dingheng New Materials Co., Ltd. viene respinta, poiché il produttore è risultato coinvolto nelle pratiche di elusione. Un importatore svizzero di fogli di alluminio destinati alla trasformazione, pur non essendo importatore del prodotto oggetto dell’inchiesta, è ammesso a partecipare come parte interessata; tuttavia la Commissione chiarisce che l’estensione delle misure comporta anche l’estensione del regime di uso finale per gli importatori di prodotti destinati a usi diversi dall’uso domestico.

Dispositivo e conseguenze operative

L’articolo 1 estende alle importazioni dalla Thailandia il dazio antidumping definitivo del 30 % già in vigore per le importazioni dalla RPC e per i prodotti leggermente modificati. Il medesimo articolo prevede l’esenzione per gli usi diversi dall’uso domestico, subordinandola al regime di uso finale del codice doganale dell’Unione. L’articolo 2 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni; l’articolo 3 respinge l’esenzione richiesta da Dingheng; l’articolo 4 disciplina le future richieste di esenzione; l’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Accertamento dell’elusione e presupposti dell’estensione

La Commissione conclude che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, Thailandia e Unione, determinata da operazioni di assemblaggio in Thailandia prive di sufficiente giustificazione economica, con riduzione dell’effetto riparatore dei dazi in termini di quantitativi e prezzi e presenza di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati. L’inchiesta si fonda sull’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato e classificazione doganale

L’estensione riguarda i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza fino a 650 mm e peso superiore a 10 kg; i fogli di spessore da 0,007 mm a meno di 0,008 mm; quelli da 0,008 mm a 0,018 mm in rotoli di larghezza superiore a 650 mm; quelli di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm; e quelli da 0,021 mm a 0,045 mm costituiti da almeno due strati. I prodotti sono classificati nei codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 e nei corrispondenti codici TARIC indicati dal regolamento.

Estensione del dazio antidumping del 30 %

Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384, e già esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, viene esteso alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dalla Thailandia. La misura estesa corrisponde al dazio del 30,0 % applicabile a "tutte le altre società", da applicarsi al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Riscossione sui quantitativi registrati

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio esteso è riscosso anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura (UE) 2020/2162, con effetto retroattivo sui prodotti importati durante il periodo di registrazione. È prevista un’eccezione per le importazioni per le quali sia dimostrato l’uso diverso dall’uso domestico.

Esenzione per uso diverso dall’uso domestico e regime di uso finale

Le importazioni del prodotto sono esentate dal dazio antidumping se destinate a usi diversi dall’uso domestico. L’esenzione è subordinata alle condizioni previste dalla normativa doganale dell’Unione sul regime di uso finale, in particolare l’articolo 254 del codice doganale dell’Unione. Il regolamento ribadisce che l’estensione delle misure comporta anche l’applicazione di tale regime.

Rigetto della richiesta di esenzione del produttore thailandese

La richiesta di esenzione presentata da Dingheng New Materials Co., Ltd. è respinta perché l’inchiesta ha confermato che il produttore partecipava all’elusione delle misure vigenti.

Chiusura della registrazione e richieste future di esenzione

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162. Resta salva la possibilità di chiedere successivamente esenzioni individuali alla Commissione, per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingelusione dei daziunione doganalecommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.