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Sentenza

Sentenza n. 9954/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - della Nota Prot. GSEWEB/P20230914985 del 23/11/2023 del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito per brevità solo “GSE”), ricevuta a mezzo pec in data 24/11/2023, con cui è stata disposta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19/2/2007 (c.d. “Secondo Conto Energia”) per l'impianto fotovoltaico n. 219568, di potenza pari a 999 kW, sito in Contrada Masseria Carli, snc, nel Comune di Squinzano (LE), di proprietà di PV 1 S.r.l.; - della Nota Prot. prot. GSEWEB/P20220541691 del 18/10/2022 avente ad oggetto comunicazione di sospensione dei termini del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, con la quale il GSE ha richiesto alla PV 1 S.r.l. di fornire osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti; - della Nota Prot. GSE/P20200043102 del 7/10/2020 con la quale il GSE ha avviato il procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014; - del verbale di sopralluogo (cod. attività di controllo 2020-36062) effettuato sul predetto impianto in data 13/10/2020 dall'ATI Seingim Global Service srl – e Ambiente srl, per conto del GSE; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'impresa ricorrente, con riserva di motivi aggiunti. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA PV 1 S.R.L. IL 21/2/2024: - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche solo il “GSE”) prot. n. GSE/P20240002228 del 1 febbraio 2024, avente ad oggetto “ID Verifica 2020 -36062 – Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D. Lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 219568, sito in Contrada Masseria Carli, snc, nel Comune di Squinzano (LE) – Richiesta restituzione incentivi”, ricevuta a mezzo PEC in data 1 febbraio 2024, con cui è stata richiesta a PV 1 S.r.l. “la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a euro 6.296.139,76”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dalle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia e successiva richiesta di restituzione di € 6.296.139,76

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un procedimento di verifica mediante sopralluogo, ha disposto la decadenza dagli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico di 999 kW. Il GSE aveva rilevato, tra l’altro, che i moduli fotovoltaici installati erano privi delle etichette recanti i dati di targa, in difformità dalla norma CEI EN 50380, sicché non era possibile collegare con certezza i moduli alla documentazione di certificazione prodotta per dimostrarne la conformità alla norma CEI EN 61215. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, del d.m. 31 gennaio 2014, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, illogicità, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che il GSE non avrebbe esaminato le osservazioni e la perizia tecnica prodotte nel procedimento. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza e la stessa sussistenza della violazione, sostenendo che i moduli fossero comunque conformi alla normativa tecnica e che il GSE si fosse limitato a rilevare l’assenza delle certificazioni senza verificare in positivo la non conformità. I motivi aggiunti hanno impugnato la successiva richiesta di restituzione degli incentivi per illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’obbligo derivante dall’art. 10-bis l. 241/1990 non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento del privato: è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente dalla quale emerga che osservazioni e documenti siano stati esaminati e che siano percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento. Nel caso concreto il GSE non aveva ignorato la documentazione della società, ma l’aveva valutata ritenendola insufficiente. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il TAR ha affermato che la conformità dei moduli alle norme tecniche richiamate dal d.m. 19 febbraio 2007 e la disponibilità di certificazioni idonee costituiscono requisiti essenziali per l’accesso agli incentivi. Poiché la criticità riguardava la totalità dei moduli e la documentazione prodotta non consentiva di riferire le certificazioni ai moduli effettivamente installati, risultava integrata la violazione rilevante prevista dall’Allegato 1, lett. j), d.m. 31 gennaio 2014, comportante la decadenza integrale dagli incentivi. Il GSE non era tenuto a sostituirsi al soggetto responsabile nelle verifiche necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti: l’onere della prova grava sull’istante in applicazione del principio di autoresponsabilità, poiché il regime incentivante si fonda sulle dichiarazioni e sulla documentazione prodotte dal richiedente. Non è inoltre consentito ricostruire ex post, mediante perizia, lo stato originario dell’impianto quando l’interessato non abbia fornito tempestivamente documentazione e chiarimenti idonei; il dovere di collaborazione e buona fede impedisce di trarre vantaggio processuale dalla propria inerzia o dalla incompletezza dell’istruttoria cui si è contribuito. La richiesta di restituzione è stata conseguentemente ritenuta legittima in quanto atto consequenziale non affetto da illegittimità derivata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Disciplina i controlli del GSE sui requisiti per il riconoscimento degli incentivi; il controllo può condurre alla decadenza quando emerga l’insussistenza di requisiti essenziali.

  • d.m. 19 febbraio 2007, art. 4, comma 4

    Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

    La conformità dei componenti alle norme tecniche richiamate costituisce requisito per l’ammissione agli incentivi.

  • Allegato 1 d.m. 19 febbraio 2007

    Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti [...] devono rispettare [...] CEI EN 61215 [...] CEI EN 50380.

    Richiama le norme tecniche applicabili ai moduli fotovoltaici, tra cui quelle sulla qualificazione del progetto, sulla certificazione e sui dati di targa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica di ogni osservazione; è sufficiente che la motivazione complessiva dimostri l’esame delle deduzioni e renda percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Codifica il dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, rilevante anche nei procedimenti di verifica degli incentivi.

  • Allegato 1, lett. j), d.m. 31 gennaio 2014

    Prevede una violazione rilevante in caso di insussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi; la sua integrazione comporta la decadenza integrale.

  • art. 64 c.p.a.

    È richiamato per escludere un’inversione dell’onere probatorio: la prova dei requisiti per l’incentivazione incombe sul soggetto responsabile.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di verifica degli incentivi pubblici, il soggetto responsabile deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio; la mancata prova documentale idonea può essere valutata come insussistenza del requisito, senza che l’amministrazione debba svolgere accertamenti autonomi in sostituzione dell’interessato.
  • Quando la certificazione prodotta non può essere riferita con certezza ai componenti effettivamente installati, viene meno la prova della conformità richiesta dalla disciplina incentivante; se la criticità riguarda la totalità dei componenti, la violazione può giustificare la decadenza integrale dagli incentivi.
  • L’obbligo di motivazione conseguente alle osservazioni procedimentali non richiede la confutazione analitica di ogni argomento del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente che dimostri l’esame delle osservazioni e renda comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • Il soggetto che, nel procedimento, non fornisce tempestivamente la documentazione e i chiarimenti richiesti non può successivamente imputare all’amministrazione l’incompletezza dell’istruttoria né pretendere che essa ricostruisca autonomamente i fatti o consenta una prova postuma mediante perizia.
  • Il regime degli incentivi fondato su dichiarazioni e documenti del richiedente è informato al principio di autoresponsabilità: l’amministrazione verifica la veridicità e l’idoneità della documentazione prodotta, ma non è tenuta a surrogarsi al beneficiario nella dimostrazione dei requisiti essenziali.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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