Sentenza n. 1665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione quarta) n. 202 del 29 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 202 del 29 gennaio 2024, nella parte in cui aveva accertato l’obbligo del Comune di consentire la realizzazione dell’accesso alla struttura alberghiera secondo il tracciato più breve e più idoneo
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società avevano agito dinanzi al TAR contro il silenzio-inadempimento del Comune su una richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un accesso alla struttura ricettiva e per l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del 31 gennaio 2017 relativa all’Ambito di Trasformazione AT14. Il TAR aveva ritenuto che l’art. 3 della convenzione imponesse al Comune di garantire un accesso pedonale e carraio ai lotti sia dalla strada comunale via Lungo Viola sia dalla strada statale n. 301, transitando sul parcheggio pubblico, e aveva accertato l’obbligo comunale di consentire la realizzazione dell’accesso secondo il tracciato più breve e più idoneo. Il Comune ha appellato tale statuizione deducendo, in primo luogo, l’erronea interpretazione dell’art. 3 della convenzione: l’accesso dalla strada statale non avrebbe imposto un ingresso diretto, perpendicolare e idoneo a dividere in due il parcheggio pubblico, mentre la convenzione avrebbe lasciato al Comune la scelta della collocazione concreta. In via subordinata, il Comune ha dedotto l’indeterminatezza e la perplessità del capo decisorio, la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’ultrapetizione, sostenendo che il TAR avesse individuato modalità di esercizio del potere amministrativo non ancora definite dall’amministrazione. Il TAR aveva inoltre dichiarato inammissibile, per carenza di lesività, il distinto ricorso contro la determinazione dirigenziale di conclusione positiva della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un collegamento pedonale tra parcheggi e impianti sciistici; tale capo non è stato contestato in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato la sentenza nella parte relativa al primo ricorso, respingendolo. Ha interpretato l’art. 3 della convenzione nel senso che l’accesso alla struttura, eventualmente anche dalla strada statale n. 301, non deve necessariamente consistere in un ingresso diritto e perpendicolare dalla statale, tale da tagliare in due il parcheggio pubblico. La convenzione individua i mappali interessati dal passaggio e i limiti dimensionali dell’accesso, ma non determina in modo rigido il punto e la conformazione concreta dell’ingresso. Anche in presenza di un dubbio interpretativo, la scelta della precisa collocazione dell’accesso spetta al Comune, quale titolare del potere discrezionale e tecnico di organizzare il territorio, tutelare l’interesse pubblico e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale potere deve essere esercitato rispettando la convenzione e le legittime aspettative dei privati, senza privare l’ente della propria funzione pubblicistica. È stata invece confermata, perché non contestata, la declaratoria di inammissibilità del secondo ricorso concernente la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 della convenzione urbanistica del 31 gennaio 2017
“che l’accesso sia pedonale che carraio ai lotti (sarebbe avvenuto)…direttamente dalla strada comunale via Lungo Viola, e dalla strada statale n. 301 transitando sul parcheggio pubblico insistente sui mappali 497, 499, 509, 507, 505, 503, 61, 62, 64, 65, 501, 537 e 539 del Foglio 40”; “l’accesso carraio dalla strada statale n. 301 (avrebbe avuto)…i seguenti limiti dimensionali, determinati dal sistema fisico di barriere attualmente installato: larghezza massima consentita 6,50 mt. e altezza massima pari a 2,30 mt”
La disposizione riconosce l’accesso anche dalla strada statale, ma non impone necessariamente un ingresso diritto e perpendicolare né predetermina rigidamente il punto concreto di accesso; la scelta della collocazione spetta al Comune nel rispetto dei mappali e dei limiti dimensionali indicati.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Richiamato quale base della conferenza di servizi decisoria relativa al distinto progetto di collegamento tra parcheggi e impianti sciistici; il relativo capo della sentenza di primo grado è stato confermato perché non contestato.
Massime di principio
- Una convenzione urbanistica che riconosca l’accesso a un lotto anche da una determinata strada, individuando i mappali interessati dal passaggio e i limiti dimensionali dell’ingresso, non impone necessariamente una conformazione geometrica rigida dell’accesso, salvo che ciò risulti inequivocabilmente dal testo convenzionale.
- Quando la convenzione urbanistica non individua in modo puntuale il punto concreto e le modalità tecniche di realizzazione dell’accesso, spetta al Comune determinarli nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, tenendo conto dell’interesse pubblico, dell’organizzazione del territorio e della sicurezza della circolazione.
- L’esercizio della discrezionalità comunale nell’attuazione di una convenzione urbanistica deve rispettare gli obblighi convenzionali e le legittime aspettative del privato, ma non comporta rinuncia al potere pubblicistico dell’ente di perseguire gli interessi della collettività.
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