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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03893/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (farmacia)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una farmacia per il pagamento del saldo relativo al rimborso di prestazioni farmaceutiche maturate nei mesi da marzo ad agosto 2011, con richiesta anche di interessi moratori. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo di aver già eseguito, prima del ricorso monitorio e nei termini convenzionali, i pagamenti delle singole distinte contabili mensili mediante bonifici recanti specifiche causali di imputazione ex art. 1193 c.c.; deduceva inoltre che non fosse applicabile l'art. 1194 c.c., perché non vi era pagamento parziale di un unico debito comprensivo di capitale, spese e interessi, ma pagamento integrale di debiti mensili distinti. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo applicabile l'art. 1193 c.c. sul presupposto che i crediti mensili della farmacia avessero autonoma causa petendi. La Corte d'appello riformò la decisione, affermando che il rapporto tra farmacia e SSN è un unico rapporto di durata e che, quindi, non era consentita l'imputazione discrezionale ai singoli mesi, dovendosi applicare l'art. 1194 c.c. con imputazione prima agli interessi e alle spese e poi al capitale; inoltre valorizzò la mancata contestazione dei prospetti di riconteggio inviati dalla farmacia dopo ciascun bonifico. In cassazione l'azienda sanitaria denunciò, con due motivi, violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. e, con il secondo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la pluralità di crediti mensili autonomi e non avesse verificato la prova dell'esistenza e dell'esigibilità del credito pregresso della farmacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili. Ha rilevato anzitutto la violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non consentiva una completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti. Nel merito ricostruito dalla Corte, è stato ribadito che le prestazioni di erogazione dei farmaci e i relativi rimborsi rientrano in un unico rapporto obbligatorio tra farmacie e SSN, sicché non si configura una pluralità di crediti distinti tale da rendere applicabile l'art. 1193 c.c.; la non applicabilità della prescrizione breve ex art. 2948 c.c. non implica affatto la pluralità dei crediti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo stata omessa l'indicazione del momento processuale in cui sarebbe stata proposta la contestazione dell'esistenza di debiti diversi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    si applica solo quando il debitore ha verso il medesimo creditore più debiti distinti; non è utilizzabile per imputare pagamenti quando il rapporto obbligatorio è unitario.

  • art. 1194 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello come criterio di imputazione del pagamento che opera nel caso di debito unico comprensivo di capitale, spese e interessi; la Cassazione non lo applica direttamente, ma ribadisce che non può essere invocato per fondare la pluralità dei crediti.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo che lo richiama è inammissibile perché non autosufficiente e non consente il controllo sulla dedotta mancanza di prova del credito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    i motivi devono essere specifici e autosufficienti; il ricorrente deve indicare puntualmente atti e documenti su cui fonda le censure.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'autosufficienza può essere soddisfatta indicando nel ricorso i riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati.

  • art. 2948 c.c.

    la Corte ribadisce che l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai rapporti farmacia/SSN non comporta la qualificazione delle singole mensilità come crediti autonomi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato per gli interessi moratori chiesti nel decreto ingiuntivo.

  • D.P.R. n. 371 del 1998

    è il quadro convenzionale/regolamentare del rapporto tra farmacie e SSN richiamato ai fini della cadenza dei rimborsi e dell'unicità del rapporto.

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale tra farmacia e servizio sanitario, le prestazioni di erogazione dei farmaci e i conseguenti rimborsi mensili vanno ricondotti a un unico rapporto obbligatorio di durata; la scansione mensile risponde a esigenze di rendicontazione e non trasforma ogni mensilità in un credito autonomo, salvo diversa specifica dimostrazione.
  • L'art. 1193 c.c. presuppone la presenza di più debiti distinti del medesimo debitore verso il medesimo creditore; se il rapporto è unitario, non è consentito fondare su tale norma l'imputazione del pagamento a singole mensilità.
  • La mancata applicabilità della prescrizione breve o di regole di periodicità non basta, da sola, a scomporre un rapporto unitario in una pluralità di obbligazioni separate.
  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti e la deduzione dei motivi devono essere autosufficienti: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti e le contestazioni rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se la censura non aggredisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile anche a prescindere dalla sua eventuale fondatezza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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