Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di credito risarcitorio, fino a concorrenza di euro 200.000, effettuata da una debitrice a favore di una terza persona. Un istituto di credito, creditore della cedente, ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sostenendo che l’atto dispositivo fosse pregiudizievole per le proprie ragioni, perché posto in essere dopo la pubblicazione di una sentenza non definitiva che aveva riconosciuto alla debitrice una provvisionale in un diverso giudizio per responsabilità professionale. La cessionaria ha resistito sostenendo che la cessione avesse natura solutoria di un debito pregresso e che, comunque, non vi fosse eventus damni per la presenza di altre garanzie patrimoniali e fideiussorie. Il Tribunale ha accolto la revocatoria e la Corte d’appello ha confermato. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 2901, 1988, 2720, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse mal qualificato la cessione, erroneamente dubitato dell’esistenza del rapporto di mutuo sottostante e invertito l’onere probatorio; (2) violazione degli artt. 1218, 2740, 2901, 2697 c.c., 115 e 132 c.p.c., per errata valutazione della consistenza del patrimonio della debitrice e per omesso esame di fatti decisivi; (3) violazione degli artt. 2740, 2901, 2697 c.c. e 132 c.p.c. per avere ritenuto irrilevante il patrimonio del fideiussore; (4) violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. e 132 c.p.c. per avere desunto scientia damni e consilium fraudis dalla dichiarazione della debitrice di non poter rimborsare il debito, senza valorizzare il giudizio di responsabilità professionale pendente; (5) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., anche in relazione al preteso abuso del diritto connesso al sequestro conservativo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano a una rivalutazione del merito e non si confrontavano con la ratio decidendi; ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, affermando che, per atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale; che l’elemento soggettivo può essere provato per presunzioni; che la vicinanza familiare tra disponente e terzo può fondare la prova presuntiva della conoscenza del pregiudizio; e che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, perché risolti in una richiesta di nuova valutazione del fatto e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre respinto le doglianze sulla scientia damni e sulla pretesa motivazione apparente, rilevando che, in tema di actio pauliana, per gli atti di disposizione a titolo oneroso successivi al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale e che tale elemento soggettivo può essere desunto anche per presunzioni, specie in presenza di rapporti familiari o di stretta vicinanza tra le parti. La Corte ha confermato la legittimità della revocatoria e del sequestro conservativo e ha condannato le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; per atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, e l'atto può essere revocato se diminuisce la garanzia patrimoniale del creditore.
art. 1988 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di ricognizione di debito, ma la Corte non ha accolto la tesi difensiva perché ha ritenuto la censura diretta a contestare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
art. 2720 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'efficacia probatoria della ricognizione di debito; la Corte ha però escluso che vi fosse una falsa applicazione della norma, trattandosi di critica alla valutazione del fatto e delle prove.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso un'inversione dell'onere della prova, affermando che le censure delle ricorrenti miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso che il giudice di merito avesse utilizzato prove inesistenti o non ritualmente acquisite; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha respinto la censura perché rivolta alla rivalutazione del patrimonio della debitrice e alla ricostruzione dei fatti.
art. 2740 c.c.
Richiamato per contestare la valutazione della garanzia patrimoniale del debitore; la Corte ha ribadito la rilevanza della riduzione della garanzia generica ai fini dell'actio pauliana.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso sia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, sia la motivazione apparente, ritenendo la decisione d'appello chiara, lineare ed esaustiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non comprende l'erronea ricognizione della fattispecie concreta; le doglianze che mirano a una diversa valutazione del fatto sono inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità della sentenza devono essere specificamente argomentate; in mancanza, sono inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo specifico le ragioni dell'errore denunciato.
art. 2905 c.c.
Richiamato in relazione al sequestro conservativo, ritenuto legittimo nel quadro dell'azione revocatoria e della insufficienza della garanzia patrimoniale.
art. 671 c.p.c.
Richiamato per il sequestro conservativo disposto nel corso del giudizio, poi confermato in reclamo.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la regola della c.d. doppia conforme, che limita la deduzione di censure sul vizio di motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, secondo la formula di rito conseguente al rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione è a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del terzo circa la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, non essendo necessaria una prova di frode in senso forte.
- L'elemento soggettivo dell'actio pauliana può essere provato anche per presunzioni, e la relativa valutazione è riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti stretti del vizio motivazionale.
- In sede di legittimità, il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- Il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte nei gradi di merito non consente l'accesso al sindacato di cassazione.
- Ai fini dell'actio pauliana, la sufficienza patrimoniale di altri coobbligati o fideiussori non esclude automaticamente l'interesse del creditore a impugnare l'atto dispositivo compiuto da uno solo dei debitori, se il patrimonio di quest'ultimo risulta idoneo a incidere sulla garanzia generica.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia oggettivamente incomprensibile; non basta un dissenso della parte rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
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