Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 542/2024 pubbl. il 20/03/2024 RG n. 3410/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202504921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata attivazione, da parte del Ministero, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciutale da una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. L'azione riguardava esclusivamente l'attivazione della carta e non il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 24 luglio 2024; il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 18 aprile 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima dell'introduzione del giudizio. Nel merito, constatata la mancata esecuzione non contestata del giudicato, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari; nessun compenso è dovuto per tale attività, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a garantirla, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato presupposto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza costituente titolo esecutivo sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della notificazione del ricorso.
  • Quando l'inottemperanza al giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari a dare integrale esecuzione alla decisione, fissando un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche nel dirigente dell'Amministrazione competente, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso autonomo quando il relativo onere è ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.