Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia origina da un ulteriore giudizio di equa riparazione promosso nel 2021 per denunciare la non ragionevole durata di un precedente processo di equa riparazione iniziato nel giugno 2012 e definito nel luglio 2017, seguito da un giudizio di ottemperanza instaurato nel settembre 2019 e definito nel febbraio 2020; la durata complessiva indicata è di 5 anni, 6 mesi e 22 giorni. In sede monitoria erano stati liquidati € 1.000 per indennizzo, € 600 per spese e € 27 per esborsi; in opposizione la liquidazione era stata portata a € 1.600 per equo indennizzo, € 1.300 per spese e € 54 per esborsi. Il ricorrente in cassazione ha proposto nove motivi: i primi due contestavano la regolazione delle spese della fase monitoria e la motivazione sul punto; il terzo e il settimo censuravano la liquidazione complessiva delle spese delle due fasi perché inferiore ai minimi tariffari; il quarto, quinto e sesto denunciavano l'omessa attribuzione della maggiorazione fino al 30% per il deposito telematico di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione; l'ottavo e il nono motivo riguardavano il mancato rimborso di una commissione bancaria di € 1 per pagamento telematico. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il settimo motivo nei limiti indicati, ha rigettato il primo e il secondo, ha respinto il quarto, quinto e sesto, e ha dichiarato inammissibili l'ottavo e il nono. In applicazione della cassazione con decisione nel merito, ha rideterminato le spese complessive per le due fasi del procedimento di equa riparazione in € 1.850,55 oltre € 54 per esborsi, da corrispondere direttamente al difensore del ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
L'opposizione nel procedimento di equa riparazione non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase, a contraddittorio pieno, di un procedimento unitario; le spese vanno quindi regolate complessivamente sull'intera vicenda processuale secondo soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e, nel caso di accoglimento dell'opposizione, vanno valutate sull'intero procedimento e non sulla sola fase di opposizione.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso integra vizio denunciabile in cassazione e può condurre a cassazione sostitutiva con decisione nel merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione, ma la Corte rileva che sul punto decisivo una motivazione esiste ed è effettiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alla disciplina sulla motivazione, senza che la Corte ravvisi il vizio lamentato.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale, in combinazione con la normativa forense e tariffaria.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamato come base normativa per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi dell'avvocato.
art. 2, commi 1 e 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione dei compensi e degli esborsi secondo i parametri forensi.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
«Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»
La maggiorazione è giustificata quando le tecniche informatiche rendono effettivamente più agevole la consultazione di atti e documenti di dimensioni significative; nei procedimenti di equa riparazione, normalmente caratterizzati da documentazione esigua, la regola pratica è l'esclusione della maggiorazione.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non è il fondamento decisivo della soluzione adottata.
art. 47, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, senza incidenza decisiva sul dispositivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente nelle censure sulle spese e sulla disciplina applicata.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per le doglianze sulla motivazione sia in relazione al giusto processo, ma non conduce all'accoglimento dei motivi di vizio motivazionale.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'effetto espansivo interno e alla reformatio in peius.
art. 333 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione e sugli effetti della decisione.
art. 334 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione e sugli effetti della decisione.
art. 336 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione e sugli effetti della decisione.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione e sugli effetti della decisione.
art. 13, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato nel motivo relativo al rimborso della commissione bancaria, senza che la Corte entri nel merito per l'inammissibilità.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Richiamato nel motivo sul rimborso della commissione bancaria, senza decisione di merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel motivo sul rimborso della commissione bancaria, senza decisione di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo grado di giudizio ma la seconda fase di un procedimento unitario a contraddittorio pieno; le spese devono essere liquidate considerando complessivamente entrambe le fasi.
- Quando l'opposizione nel procedimento di equa riparazione è accolta, la statuizione sulle spese deve essere regolata in modo unitario sulla base della soccombenza dell'intera vicenda processuale, salva una diversa ripartizione espressamente motivata tra fase monitoria e fase di opposizione.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su una specifica voce di compenso può essere decisa in cassazione anche con ricognizione diretta degli atti, se il fatto processuale è sufficientemente specificato.
- La maggiorazione del 30% prevista per gli atti depositati telematicamente redatti con tecniche informatiche agevolative non opera automaticamente: richiede che tali tecniche offrano un'effettiva utilità di consultazione, soprattutto in presenza di atti o documenti di dimensioni rilevanti; in procedimenti documentativamente esigui la maggiorazione può essere esclusa.
- Il rimborso di spese minute o di importi accessori non liquidati, quando dipenda da un mero errore materiale, va fatto valere con il procedimento di correzione dell'errore materiale e non con il ricorso per cassazione.
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