Cassazione Civile, Ordinanza n. 06594/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente aveva ottenuto in primo grado la condanna del gestore idrico al risarcimento di 500 euro per inadempimento contrattuale, perché l'acqua erogata risultava non potabile; era stata anche proposta dal gestore domanda di manleva verso la Regione Lazio, poi rigettata. In appello il Tribunale aveva confermato la decisione, escludendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, negando la legittimazione passiva della Regione rispetto alla manleva e rilevando che il gestore non aveva allegato né provato specifiche iniziative idonee a fronteggiare l'emergenza idrica. In cassazione il gestore ha dedotto quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia, incidendo su una tariffa stabilita in sede amministrativa, spettasse al giudice amministrativo; 2) violazione della normativa ambientale e di settore (T.U. Ambiente, D.Lgs. 31/2001, O.P.C.M. 3921/2011 e art. 1218 c.c.), assumendo che la Regione avesse assunto un ruolo sostitutivo/ingerenza operativa nella gestione dell'emergenza arsenico-fluoruri; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel ruolo diretto e attivo della Regione nella vicenda e nella documentazione prodotta. La Regione Lazio ha resistito con controricorso; l'utente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che la domanda risarcitoria dell'utente contro il gestore del servizio idrico integrato, quando riguarda la fornitura di acqua non conforme ai limiti di legge, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività pubblicistica di programmazione del servizio è solo il presupposto del rapporto individuale di utenza. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo: il secondo perché dedotto in modo non corretto e privo della necessaria specificazione del contenuto degli atti e delle censure di merito, oltre a non confrontarsi con la ratio della sentenza sull'assenza di legittimazione passiva della Regione; il terzo perché la dedotta carenza di motivazione era prospettata attraverso elementi esterni alla sentenza e senza rispettare l'onere di specifica indicazione; il quarto perché l'omesso esame di fatti decisivi era riferito a documenti e allegazioni senza indicare con precisione dove fossero stati prodotti e come i relativi fatti fossero stati dedotti nel giudizio di merito, in violazione dei requisiti richiesti per il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 1 c.p.c.
viene richiamato per il motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione, ritenuto infondato
art. 374, 1° co. c.p.c.
la Corte semplice può esaminare la questione di giurisdizione perché già decisa dalle Sezioni Unite
art. 366, n. 6 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando non indica specificamente il contenuto degli atti e delle sentenze richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura avrebbe dovuto essere prospettata come omesso esame di un motivo di appello
artt. 141 e ss. D.Lgs. 152/2006
sono invocati dalla ricorrente a sostegno del preteso ruolo sostitutivo della Regione nella gestione dell'emergenza idrica
artt. 9, 12 e 13 D.Lgs. 31/2001
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere obblighi e competenze della Regione in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano
O.P.C.M. 3921/2011
è richiamata dalla ricorrente per sostenere la sostituzione/ingerenza regionale nella gestione dell'emergenza
art. 1218 c.c.
è evocato in relazione all'inadempimento del gestore del servizio idrico e alla responsabilità contrattuale
art. 132 c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché basata su elementi estranei alla sentenza
art. 111 Cost.
è richiamato in tema di motivazione della decisione
art. 360, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile per difetto di specificità e di corretta allegazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene applicato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'azione risarcitoria proposta dall'utente contro il gestore del servizio idrico integrato per l'erogazione di acqua non conforme ai limiti di legge rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'attività pubblicistica di programmazione del servizio costituisce soltanto il presupposto del rapporto privatistico di utenza.
- La parte che deduce in cassazione violazioni di legge o omessi esami deve indicare con precisione il contenuto degli atti e dei motivi di merito rilevanti, nonché il loro specifico collocamento processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente non può fondarsi su elementi esterni al testo della decisione, ma deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente introdotto e discusso nel giudizio di merito e che il ricorrente ne indichi puntualmente la sede processuale e la decisività; altrimenti la doglianza non è scrutinabile.
- Quando il giudice di merito esclude la legittimazione passiva di un ente pubblico in una domanda di manleva, la censura di legittimità deve confrontarsi direttamente con tale ratio decidendi, non limitarsi a richiamare in modo generico la normativa di settore.
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