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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47195/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 44938/05.10.2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili, per genericità e contraddittorietà del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo, i ricorsi proposti dall'odierno ricorrente e dal padre MICELI Salvatore. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva utilizzato elementi probatori (es. la consegna di un 'pizzino' da parte del padre) riferibili a un diverso arco temporale e a contestazioni non identiche per valutare la sua responsabilità nel reato contestato al capo 14), sostenendo che tali elementi non potevano concorrere a fondare la sua condanna essendo posteriori o riferiti a reati diversi (capo 15) e a una presunta gestione della cassa del gruppo, mentre l'associazione era stata esclusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate attengono a valutazioni di merito (errori di giudizio) e non a veri errori di fatto percepibili come svista o equivoco (che sono l'unico oggetto del rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p.). Pertanto il ricorso non ricade nella tutela prevista dalla norma. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza esonero.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    Il rimedio è circoscritto agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non può essere usato per contestare valutazioni giudiziali o errori di merito.

  • artt. 125, 191, 192, 521, 546, comma 1, lett. e), 530 c.p.p.

    artt. 125, 191, 192, 521, 546 comma 1 lett. e), 530 cod. proc. pen.

    Le doglianze di violazione di norme di rito e di valutazione dei fatti sono state considerate generiche e intrinsecamente contraddittorie; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già esaminate in sede d'appello e fondamentalmente attinenti al merito valutativo.

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di detenzione e traffico di stupefacenti; è il capo d'imputazione per cui il ricorrente è stato condannato (capo 14). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria relativa alla partecipazione al reato.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990

    Richiamata in relazione all'aggravante applicata; la Corte non ha trovato profili di illegittimità nella valutazione che ha portato all'applicazione dell'aggravante.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in tema di esonero dal pagamento delle spese: la decisione precisa che non sussistono ragioni per esonerare il ricorrente dal pagamento della somma destinata alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) e non tutela le critiche sulla valutazione del materiale probatorio o sull'apprezzamento dei fatti, che costituiscono errori di giudizio esclusi dal rimedio.
  • Se la censura riguarda la congruità temporale o la rilevanza probatoria di atti ed elementi (es. uso di elementi successivi alla presunta consumazione), la Corte qualifica la questione come valutativa e ne dichiara l'inammissibilità quando proposta con il rito d'urgenza ex art. 625-bis.
  • Motivi formulati in termini generici o intrinsecamente contraddittori sono inammissibili in sede di legittimità; il ricorrente deve specificare in modo chiaro l'errore percettivo e i documenti in cui lo stesso si manifesta.
  • La presentazione di ricorsi analoghi da parte di coimputati non impedisce che la Corte valuti la specificità delle contestazioni; tuttavia, la mancata identità puntuale delle deduzioni non trasforma questioni di merito in errori di fatto utilizzabili con il ricorso straordinario.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo giustificato esonero non ravvisato nel caso concreto.

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