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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37840/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Balzano era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva: avrebbe venduto un immobile e ceduto beni strumentali dell'impresa fallita all'azienda della moglie, senza ricevere integralmente il corrispettivo e utilizzando i proventi per fini estranei all'impresa, continuando peraltro l'attività tramite l'impresa coniugale. In cassazione ha dedotto (1) errore di applicazione dell'art. 41 TUB sostenendo che il privilegio fondiario è solo processuale e le eccedenze della vendita rientrano nella massa, per cui la cessione non avrebbe diminuito le garanzie dei creditori; e che i beni ceduti erano di scarso valore; (2) assenza della circostanza aggravante della pluralità/continuazione dei fatti di bancarotta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ricordato che il privilegio ex art. 41 TUB ha natura processuale e che, sebbene il creditore fondiario possa soddisfarsi individualmente, la cessione dell'immobile prima del fallimento integra comunque una sottrazione patrimoniale idonea a ledere i creditori della fallita, soprattutto nella fattispecie in cui il bene è divenuto parte del patrimonio dell'impresa cessionaria; lo scarso valore dei beni mobili ceduti non esclude il reato. Ha però accolto il secondo motivo: la pluralità dei fatti di distrazione è stata ritenuta priva di autonomia ontologica rispetto alle singole condotte, essendo le azioni avvenute in breve tempo, con identica modalità e connessi alla prosecuzione dell'attività presso l'impresa della moglie; perciò l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta è esclusa. Poiché l'esclusione dell'aggravante non ha inciso sul trattamento sanzionatorio complessivo (prevalevano attenuanti generiche), la sentenza di merito è annullata senza rinvio limitatamente a tale aggravante; il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 41 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

    Il privilegio fondiario è riconosciuto come privilegio processuale che consente al creditore di proseguire l'esecuzione individuale anche dopo l'apertura del fallimento; tuttavia la natura processuale non esclude che la cessione di un bene prima del fallimento possa privare la massa dei creditori della garanzia sostanziale se il bene entra nel patrimonio dell'acquirente.

  • art. 2808 cod. civ.

    Richiamato in relazione al principio dello ius sequelae (diritto di seguito) del creditore ipotecario che può seguire il bene anche dopo la cessione.

  • art. 52 legge fallimentare

    Prevede la ripartizione tra creditori delle somme ricavate; sottolinea che le somme ottenute nell'esecuzione individuale possono rientrare nella massa e concorrere al riparto, ma non elimina l'effetto patrimoniale della cessione prefallimentare quando il bene è ormai nel patrimonio dell'acquirente.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma penale che contempla il delitto di bancarotta per distrazione; la corte ha esaminato se le molteplici condotte distrattive costituissero più reati o un unico fatto plurimo.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Disposizione che disciplina la continuazione tra reati fallimentari: non è una aggravante strutturale ma prevede una peculiare disciplina della continuazione da applicare ai reati fallimentari; la Corte ha valutato la sua applicabilità in relazione all'autonomia ontologica delle condotte.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per distinguere la disciplina ordinaria della continuazione da quella speciale prevista dalla legge fallimentare.

Massime di principio

  • La natura processuale del privilegio fondiario (art. 41 TUB) non impedisce che una cessione prefallimentare, se effettiva e qualificabile come distrazione, possa ledere la massa dei creditori: va valutato l'effettivo ingresso del bene nel patrimonio dell'acquirente e l'uso dei proventi.
  • La mera esiguità o obsolescenza dei beni ceduti non esclude automaticamente la rilevanza penale della cessione se l'operazione è avvenuta senza corrispettivo o ha avuto l'effetto di sottrarre patrimonio all'impresa fallita.
  • Per la configurazione della pluralità di reati fallimentari (continuazione ai sensi dell'art. 219 l. fall.), rileva l'autonomia ontologica delle singole condotte: se le diverse azioni appaiono unitariamente connesse nel tempo, nella modalità e nello scopo (es. cessioni ravvicinate alla stessa impresa con prosecuzione dell'attività), possono essere considerate un unico fatto plurimo e non dar luogo all'aggravante della pluralità dei fatti.
  • In presenza di cessioni anteriori al fallimento, la curatela può agire per dichiararne l'inefficacia o esperire revocatorie: la possibilità di tutela dei creditori passa anche attraverso iniziative giudiziali volte a recuperare i beni o il loro valore.
  • Nelle difese contro accuse di bancarotta distrattiva è utile dimostrare l'assenza di nesso di causalità tra l'atto dispositivoe il pregiudizio effettivo della massa creditoria (es. presenza di pagamenti integrali, formale corrispettivo ricevuto e destinato all'impresa, plurime cause legittime della cessione).

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