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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46231/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per realizzazione e gestione di discarica abusiva: motivo comune (Francesca e Antonio) sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deducendo che la natura "permanente" del reato era cessata con la bonifica (e/o il sequestro) e che quindi doveva essere valutata la particolare tenuità del fatto, con richiamo alla considerazione della condotta susseguente alla fattispecie (riforma "Cartabia") e alla documentazione di bonifica prodotta. Motivo personale di Francesca: vizio di valutazione della prova e dell'accertamento del concorso (art. 110 c.p.), censurando l'unificazione apodittica delle condotte con il fratello e sostenendo di non aver contribuito materialmente né intenzionalmente all'illecito, avendo ceduto il fondo in comodato e non avendone il possesso/uso (cancello con chiave in possesso del fratello, nessuna frequentazione) e dunque assumendo al più una condotta connivente non punibile come concorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. In particolare: 1) ha confermato che l'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla fattispecie, alla luce della gravità obiettiva dell'offesa (ampie quantità di rifiuti, eterogeneità, presenza anche di rifiuti speciali pericolosi, estensione di circa 1000 mq, modalità di deposito), e della natura permanente del reato, rilevando che la bonifica eseguita dai ricorrenti non è di per sé idonea a rendere "di particolare tenuità" un'offesa che non lo era al momento del fatto, soprattutto quando la bonifica è un adempimento imposto dalla legge (art. 256, comma 3, D.lgs. 152/2006); la Corte enuncia il principio che le condotte post delictum normativamente imposte non rendono tenui offese che non lo erano originariamente. 2) Ha respinto il motivo di Francesca sulla carenza di prove del concorso: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e logica nella valutazione complessiva degli indizi (parentela stretta, conferimento in uso del fondo, visibilità dei rifiuti dall'esterno, tolleranza/consenso implicito) e la Cassazione non ha sindacato nuovamente il merito, avendo solo il potere di verificare la logicità e completezza della motivazione; pertanto la condanna sostanziale è stata confermata in quanto i fatti non potevano qualificarsi come di particolare tenuità e il profilo concorsuale di Francesca era sufficientemente motivato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la causa speciale di non punibilità per particolare tenuità non fosse applicabile perché l'offesa non era di particolare tenuità al momento del fatto (quantitativi e caratteristiche dei rifiuti, natura "permanente" del reato). Ha inoltre precisato che la condotta successiva può essere valutata ma non è di per sé idonea a rendere tenue un'offesa che non lo era, soprattutto se la condotta successiva è richiesta da norme di legge.

  • art. 256, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    "Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi"

    La bonifica e gli obblighi di ripristino imposti dalla norma sono stati considerati dalla Corte come adempimenti legalmente obbligatori che, pur valutabili nel giudizio complessivo, non possono di per sé rendere l'offesa di particolare tenuità.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte conferma che il conferimento dell'uso della cosa propria, quando ne consegue un unico uso possibile di natura illecita, può integrare consenso e quindi responsabilità concorsuale; la valutazione della partecipazione è rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la valutazione della gravità dell'offesa e per il bilanciamento richiesto per l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha valutato i parametri di cui all'art. 133 (natura, mezzi, oggetto, danno, intensità del dolo/colpa ecc.) per escludere la particolare tenuità.

  • art. 192, comma 2 e art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai motivi di impugnazione e alle necessità di motivazione e autosufficienza del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio procedurale o di motivazione tali da permettere la riforma della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nei reati permanenti (es. gestione di discarica abusiva) l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è preclusa finché la permanenza non è cessata; la bonifica successiva può essere valutata, ma non è decisiva se la condotta di rimozione era un adempimento imposto dalla legge.
  • La condotta successiva al reato (resipiscenza, bonifica, rimozione danni) può concorrere al giudizio complessivo sulla tenuità, ma non basta da sola a trasformare un'offesa grave in un fatto di particolare tenuità, specialmente quando l'offensività oggettiva è rilevante (quantità, pericolosità, estensione).
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: sindaca solo la completezza, logicità e congruità della motivazione del giudice di merito; pertanto, se il tribunale o la corte d'appello hanno svolto un'adeguata analisi indiziaria, la Cassazione non ravvisa spazio per riforme.
  • La cessione dell'uso di un bene di proprietà a terzi che lo destinano esclusivamente a un'attività illecita può integrare concorso se emerge consapevolezza o consenso; la mera parentela o il fatto che i rifiuti fossero visibili dall'esterno non sono automaticamente decisivi, ma possono concorrere insieme ad altri indizi a formare una convincente inferenza di partecipazione.
  • Per chi voglia chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis dopo un reato ambientale è essenziale documentare non solo la bonifica materialmente eseguita, ma dimostrare la spontaneità, la tempestività e l'assenza di obblighi normativi che abbiano imposto l'intervento; inoltre è utile fornire elementi che ridimensionino l'offesa (quantitativi, pericolosità, continuità).
  • Per difendersi dall'accusa di concorso in reati commessi da terzi su cose proprie è strategico documentare la mancanza di potere di fatto (assenza di possesso/uso, controlli effettuati, chiavi e accessi non in suo possesso), l'assenza di iniziativa o di vantaggio, e ogni elemento che dimostri l'assenza di coscienza e volontà di contribuire all'illecito.

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