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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36197/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruno Gianluca era stato condannato dal Tribunale di Torino per i reati di falsità relativi a certificati (artt. 477 e 482 c.p.) per aver prodotto un certificato medico contraffatto a sostegno di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento. La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna. In Cassazione l'imputato ha dedotto, con due motivi: (1) omessa notifica della fissazione dell'udienza di discussione (sostiene che la notifica era stata fatta solo al difensore e non a lui); (2) vizio di motivazione e natura del documento: sostiene che il documento prodotto era in realtà una falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente e, secondo la sua interpretazione della giurisprudenza, tale copia non sarebbe idonea a integrare i reati contestati (artt. 477, 482 e 485 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la notifica al difensore, con consegna ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., era regolare in quanto la notificazione presso il domicilio eletto era risultata impossibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per più ragioni: (a) manifestamente infondato nella sostanza poiché il fax prodotto aveva l'apparenza di un certificato medico su carta intestata, con timbro e firma, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite limita la rilevanza penale delle copie di atti inesistenti solo quando la copia assume l'apparenza di un originale; nel caso il documento avevano caratteri idonei a farlo sembrare riproduzione di un originale; (b) comunque il motivo era inammissibile per carenza di specificità rispetto a quanto dedotto in appello (non era stato dedotto in appello che si trattava di una falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Riferimento al reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico o equiparato; la Corte valuta la natura del documento e la sua idoneità a presentarsi come originale

  • art. 482 c.p.

    Riferimento alla falsità materiale in documenti; la Corte ha ritenuto integrabile quando la copia assume làapparenza di un atto originale idoneo a ingenerare la fede nel destinatario

  • art. 485 c.p.

    Norma collegata alla falsità in atti; citata nel motivo di ricorso ma la sentenza sottolinea che la relativa doglianza non era specificamente dedotta in appello

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Consente la notifica all'imputato mediante consegna al difensore quando la notifica presso il domicilio eletto risulti impossibile; la Corte ha ritenuto regolare la procedura di notificazione all'imputato tramite difensore

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili; applicata con condanna al pagamento di euro 3.000,00

  • Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)

    Principio di diritto: la formazione della copia di un atto inesistente integra reato solo se la copia assume l'apparenza di un atto originale; la rilevanza penale si concentra sull'apparenza di originalità e sulla volontà dell'agente di attribuire al documento una parvenza di autenticità tale da ingannare la fede pubblica

Massime di principio

  • La notifica dell'atto all'imputato tramite consegna al difensore è valida ai sensi dell'art. 161 c.p.p. se la notifica presso il domicilio eletto risulta impossibile; l'omessa notifica diretta all'imputato non necessariamente rende nullo l'atto processuale
  • La sola circostanza che un documento sia copia di qualcosa di inesistente non esclude automaticamente la rilevanza penale: rileva se la copia si presenta come un originale e quindi idonea a indurre in errore l'autorità (Sez. U. Marcis)
  • Questioni nuove o non specificamente dedotte in sede di appello rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione per carenza di specificità/temporalità delle doglianze
  • Quando si contesta la natura di un documento prodotto in giudizio, è cruciale dimostrare sia tecnicamente (perizia, confronto con l’originale se esistente) sia processualmente che il punto era stato tempestivamente e specificamente dedotto nei gradi precedenti
  • Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio economico prima di proporre ricorso manifestamente infondato

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