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Sentenza

Sentenza n. 449/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento della Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali – datato 8 aprile 2021 avente ad oggetto “Lavori di ripascimento a mezzo idrovora dell'antistante arenile dello Stabilimento balneare Piccolo Lido s.a.s. sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli. Riscontro Vs nota prot. n. 8823 del 31/03/2021” con il quale è stata dichiarata esaurita nei suoi effetti la Determinazione della Provincia di Lecce n. 116 del 24.3.2016 di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, per i lavori di ripascimento presso lo stabilimento balneare nella titolarità della ricorrente; b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202100676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Provincia di Lecce dell'8 aprile 2021 che aveva dichiarato esauriti gli effetti della precedente valutazione di impatto ambientale, integrata dalla valutazione di incidenza ambientale, relativa ai lavori di ripascimento dell'arenile antistante lo stabilimento balneare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento provinciale che aveva dichiarato esauriti gli effetti della determinazione di valutazione di impatto ambientale, integrata dalla valutazione di incidenza ambientale, rilasciata per i lavori di ripascimento dell'arenile. La Provincia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e contestando le deduzioni della società. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla controversia, avendo avviato un nuovo procedimento diretto a ottenere le autorizzazioni necessarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il provvedimento provinciale. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo: quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può sostituirsi a lui nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere all'esame del merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la ragione decisoria dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice amministrativo di procedere all'esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire e deve rispettare la sua volontà di non proseguire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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