Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerneva la legittimità della limitazione, prevista per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, di una specifica lista di generi alimentari acquistabili al sopravvitto (modello speciale) diversa e più ristretta rispetto al "modello 72" applicabile ai detenuti ordinari. Lamari aveva proposto reclamo ottenendo dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il diritto ad acquistare gli stessi generi del "modello 72"; il Dipartimento penitenziario ha impugnato sostenendo che la limitazione è giustificata da esigenze di sicurezza e dalla necessità di evitare esibizioni di potere all'interno del circuito differenziato, nonché dalla minore disponibilità economica (potere di spesa) dei detenuti 41-bis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero confermando l'ordinanza che aveva accolto il reclamo di Lamari. Il Collegio ha ritenuto che la differenziazione degli elenchi di generi alimentari non risulti funzionale alle finalità specifiche del regime 41-bis (prevenire contatti e flussi informativi con l'organizzazione criminale) e si traduca in un inutile e ingiustificato surplus afflittivo, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte ha osservato che le limitazioni quantitativo-economiche (potere di spesa ridotto) e le esclusive del "modello 72" ordinario escludono già possibilità di acquisizione di beni di pregio e di anomale posizioni di supremazia; le genericità addotte dall'Amministrazione (rischi legati a imballaggi o confezioni) non sono state adeguatamente motivate e, se presenti, sono gestibili con misure individuali. Il ricorso è stato dunque respinto; il Ministero, pur soccombente, è stato esentato dal pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 41-bis
La limitazione contenuta nel comma (ad es. divieto di cuocere cibi) è stata oggetto di scrutinio costituzionale (Corte cost. n.186/2018); la Corte di Cassazione rileva che le misure restrittive in forza dell'art. 41-bis devono essere strettamente funzionali a prevenire contatti e flussi informativi con l'associazione criminale e non possono avere valenza meramente afflittiva
Ordinamento penitenziario - art. 35-bis
Prevede il rimedio giurisdizionale esperibile contro atti dell'Amministrazione penitenziaria, strumento utilizzato dal detenuto per tutelare posizioni soggettive qualificate come "diritto"
Ordinamento penitenziario - art. 69, comma 6, lett. b)
Qualifica la posizione soggettiva del detenuto tutelabile come "diritto" ai fini del reclamo giurisdizionale quando derivi un attuale e grave pregiudizio
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 14, comma 2
Richiamato dall'Amministrazione come fonte di norme organizzative e di sicurezza; la Corte osserva che le disposizioni generali di sicurezza non giustificano, senza specifica motivazione, una limitazione generalizzata dei generi alimentari per i detenuti 41-bis
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 14-bis
Indicata dalla Corte come strumento idoneo ad affrontare comportamenti o pericolosità individuali all'interno dell'istituto, là dove sussistano specifiche esigenze di sicurezza
Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (2 ottobre 2017; 17 ottobre 2018)
Le circolari definiscono i limiti e i divieti applicabili; la Corte valuta che l'inclusione di alcuni alimenti da cuocere nel "modello 72" ordinario non legittima automaticamente una lista più ristretta per il 41-bis se manca adeguata motivazione funzionale
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 3 e 27
Richiamati come parametri di giudizio: le misure detentive e le limitazioni devono rispettare i principi di uguaglianza, dignità umana e funzione rieducativa; le disposizioni afflittive e non proporzionate possono essere censurate come lesive di tali principi
Massime di principio
- Le restrizioni applicate ai detenuti in regime 41-bis devono essere motivate come funzionali alla specifica finalità di neutralizzare i contatti e i flussi informativi con l'organizzazione criminale; limitazioni generiche o meramente afflittive sono illegittime.
- La differenza di potere di spesa e le regole ordinarie sul "modello 72" possono già prevenire fenomeni di esibizione di potere: per limitare ulteriormente l'accesso a specifici generi alimentari l'Amministrazione deve fornire motivazioni concrete e proporzionate.
- Il sindacato del giudice di sorveglianza riguarda la legittimità, la ragionevolezza e la proporzionalità delle misure amministrative che incidono su diritti fondamentali; quindi il magistrato può annullare provvedimenti amministrativi carenti di adeguata motivazione.
- Rischi di sicurezza generici (es. pericolosità di imballaggi) devono essere specificati e, ove possibile, affrontati con misure individuali e non con divieti generali che incidono sul trattamento, a tutela del principio di personalizzazione delle misure.
- Le circolari e atti amministrativi che limitano diritti dei detenuti devono sempre essere letti e applicati alla luce dei principi costituzionali (artt. 3 e 27) e della giurisprudenza della Corte costituzionale che censura misure incongrue e meramente afflittive.
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