Ordinanza n. 1328/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 31 marzo 2024, recante “Modifiche al decreto 23 giugno 2023, recante: “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, (24A02162) pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 101 del 02.05.2024 con il quale è stata rinviata l’entrata in vigore delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, approvate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2023 viene prorogata al 1° gennaio 2025, nella parte relativa alle tariffe inerenti alle prestazioni di dialisi ed emodialisi erogate in regime di accreditamento dalle società ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale del 31 marzo 2024, nella parte in cui ha prorogato al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle tariffe per le prestazioni di dialisi ed emodialisi erogate in regime di accreditamento
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 31 marzo 2024, recante la proroga dell’entrata in vigore delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, limitatamente alle tariffe relative alle prestazioni di dialisi ed emodialisi erogate in regime di accreditamento. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Richiamati gli artt. 63, 64, comma 4, 65 e 84, comma 4, c.p.a., ha disposto un incombente istruttorio volto ad acquisire dalle società ricorrenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una dichiarazione circa la perdurante volontà di ottenere la trattazione nel merito oppure la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che l’inerzia rispetto alla richiesta potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche con decreto presidenziale decisorio. Ha inoltre rilevato che la mera dichiarazione di permanenza dell’interesse, se priva di elementi ulteriori, potrebbe concorrere a provare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla prosecuzione e alla calendarizzazione del giudizio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale e dell’inerzia della parte ai fini della prova della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’attività istruttoria disposta dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere dal comportamento processuale della parte elementi idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare entro un termine se persista l’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mera dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione, se non accompagnata dall’indicazione di elementi ulteriori e attuali che ne dimostrino la persistenza, può essere valutata, unitamente agli altri elementi processuali, ai fini della prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →