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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26640/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Un detenuto ha impugnato il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso una decisione resa in materia di provvedimenti disciplinari dal Magistrato di sorveglianza. La difesa ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost., 666, comma 2, 667 c.p.p. e 35-bis ord. pen., sostenendo che il provvedimento fosse nullo perché emesso senza contraddittorio in un'ipotesi non consentita dalla legge; ha inoltre contestato la ritenuta carenza di interesse sopravvenuta per effetto del trasferimento, lamentando l'assenza di motivazione, e ha affermato che il Presidente del Tribunale non avrebbe potuto dichiarare de plano l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis ord. pen. Il Pubblico ministero presso la Corte di cassazione aveva concluso per l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il reclamo proposto contro la decisione del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinare rientra nel genus dell'impugnazione e che, pertanto, l'inammissibilità può essere dichiarata solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 591 c.p.p., con ordinanza del giudice dell'impugnazione. Poiché il Presidente del Tribunale aveva invece dichiarato inammissibile il reclamo facendo ricorso all'art. 666, comma 2, c.p.p. in difetto dei presupposti, la Corte ha ravvisato una violazione di legge dirimente, rilevabile anche d'ufficio, e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perché proceda al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della necessità del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento impugnato.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    ritenuto erroneamente applicato dal Presidente del Tribunale; la Corte afferma che non poteva essere utilizzato in mancanza dei relativi presupposti di legge.

  • art. 667 c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme violate, nel contesto della censura sul modo di definizione del reclamo.

  • art. 35-bis ord. pen.

    norma che disciplina il reclamo in materia di provvedimenti del magistrato di sorveglianza; la Corte la considera nel qualificare l'impugnazione e nel censurare la declaratoria di inammissibilità de plano.

  • art. 40 ord. pen.

    indicato come norma sulla base della quale era stata pronunciata la decisione del Magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo.

  • art. 69, comma 6, lett. a, ord. pen.

    richiamato per individuare il regime del reclamo in materia disciplinare.

  • art. 591 c.p.p.

    indicato come fonte dei soli casi tassativi in cui l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio del vizio in sede di legittimità.

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    richiamati per qualificare il vizio come nullità rilevabile anche d'ufficio.

Massime di principio

  • Il reclamo avverso una decisione del magistrato di sorveglianza in materia disciplinare va qualificato come impugnazione; di conseguenza, la sua inammissibilità può essere dichiarata soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 591 c.p.p. e con le forme proprie del giudice dell'impugnazione.
  • Il giudice non può applicare il procedimento de plano dell'art. 666, comma 2, c.p.p. se mancano i presupposti di legge per farlo; un uso improprio di tale potere determina invalidità del provvedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità emessa fuori dai casi consentiti e senza il necessario contraddittorio integra un vizio rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
  • Quando il vizio processuale incide radicalmente sulla struttura del provvedimento impugnato e impedisce la corretta celebrazione del giudizio di reclamo, la Cassazione può annullare senza rinvio e restituire gli atti al giudice competente per la trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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