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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31404/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per falsità ideologica nella dichiarazione catastale (Docfa) trasmessa all’Agenzia delle Entrate, relativa a un’unità immobiliare ampliata di circa 65 mq mediante incorporazione parziale di una particella di proprietà altrui, senza darne conto nella dichiarazione. Uno degli imputati era il tecnico incaricato della predisposizione dell’atto, l’altro il proprietario/committente. Nel ricorso, il primo imputato contestava: la sussistenza del dolo, sostenendo di avere compilato la documentazione secondo l’incarico ricevuto e che restava incerto se l’ampliamento fosse avvenuto in forza di un titolo reale di godimento; la qualificazione della Docfa come atto pubblico; la qualifica del funzionario catastale come pubblico ufficiale; il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo non integrata l’abitualità ostativa e comunque non prodotto alcun danno; il diniego della sospensione condizionale della pena. L’altro imputato deduceva essenzialmente il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando che l’abitualità fosse stata desunta da precedenti troppo risalenti e, peraltro, estinti, e che la motivazione sulla non particolare tenuità fosse apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso dell’imputato tecnico, in quanto le sentenze di merito non chiarivano se l’ampliamento dell’immobile fosse avvenuto in forza di un titolo qualificato di godimento: solo in tal caso, secondo la Corte, sussisteva l’obbligo di dichiararlo nella Docfa, con conseguente incidenza sia sulla configurabilità del falso sia sul dolo. Tale vizio si è riverberato anche sulla posizione del coimputato ai sensi dell’art. 587 c.p.p. Gli ulteriori motivi relativi alla natura della Docfa, alla qualifica del funzionario catastale e agli altri profili processuali sono stati ritenuti infondati o assorbiti. Il rinvio è stato disposto per nuovo giudizio sulla base del punto decisivo non adeguatamente accertato in fatto.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma contestata per la falsità ideologica del privato in atto pubblico; la Corte richiama che la fattispecie può riguardare l’attestazione mendace resa dal privato in un documento destinato ad alimentare un’attività certificativa della pubblica amministrazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato nei motivi difensivi per la particolare tenuità del fatto; la Corte non decide nel merito del relativo diniego perché assorbe il motivo o lo ritiene non decisivo rispetto alla questione principale.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato solo ai fini del calcolo del cumulo e della sospensione condizionale della pena nel ricorso dell’imputato.

  • art. 611 c.p.p.

    Indicato come base della trattazione del ricorso con intervento delle parti nel rito camerale riformato.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l’esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 587 c.p.p.

    Applicato per estendere l’effetto favorevole dell’accoglimento del primo motivo al coimputato, poiché la doglianza non era esclusivamente personale.

  • art. 48 c.p.

    Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sul falso per induzione del pubblico ufficiale indotto in errore dal privato.

  • art. 479 c.p.

    Richiamato nella distinzione tra falso ideologico del pubblico ufficiale e falso del privato in atto pubblico, rilevante per la qualificazione della condotta.

  • r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, art. 3

    Norma ritenuta decisiva per individuare i soggetti legittimati e obbligati alla dichiarazione catastale: proprietario o possessore dell’immobile.

  • r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, art. 17

    Richiamato per chiarire che il catasto deve essere costantemente aggiornato con le mutazioni relative alla persona del proprietario/possessore e alle caratteristiche dell’immobile.

  • r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, art. 20

    Richiamato per l’obbligo di denunciare le variazioni nello stato e nel possesso degli immobili e, nei casi di mutazione della consistenza, di corredare la dichiarazione con planimetria.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, art. 41

    Richiamato per affermare che ciascuna unità immobiliare deve essere intestata alla ditta che ne è in possesso, con indicazione dei proprietari/possessori e delle quote o diritti spettanti.

Massime di principio

  • Nella dichiarazione catastale il contenuto dell’obbligo dichiarativo va individuato in relazione al titolo che giustifica il possesso o il godimento dell’immobile: se l’ampliamento o la modificazione dell’unità deriva da occupazione o incorporazione di bene altrui, occorre verificare se esista un titolo reale di godimento che renda dovuta l’indicazione anche di quella porzione.
  • Per configurare la falsità ideologica del privato nella Docfa non basta accertare l’omessa indicazione di un ampliamento: è necessario chiarire se, alla luce della disciplina catastale, quel bene o quella porzione fosse effettivamente oggetto dell’obbligo di denuncia del dichiarante.
  • Quando il punto decisivo è la sussistenza stessa dell’obbligo dichiarativo, il vizio di motivazione su tale profilo incide anche sull’accertamento del dolo, perché l’elemento soggettivo dipende dalla consapevolezza di dover rappresentare proprio quel dato nella denuncia.
  • Le dichiarazioni catastali redatte da professionisti e presentate all’amministrazione sono destinate ad alimentare l’attività certificativa e di aggiornamento degli archivi pubblici; il controllo successivo della P.A. non esclude, di per sé, la natura certificativa dell’atto né la rilevanza penale di dichiarazioni false.
  • I funzionari dell’ufficio catastale, nell’ambito delle attestazioni e dei controlli loro attribuiti, operano come pubblici ufficiali, anche se la certificazione catastale ha rilievo soprattutto fiscale e non probatorio in tema di proprietà.
  • L’effetto favorevole dell’annullamento può estendersi al coimputato quando il vizio accolto non riguarda una posizione esclusivamente personale ma investe un presupposto comune dell’accertamento di reato.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

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