Sentenza del 19/11/2015 n. 9333 - Comm. Trib. Prov. Milano
EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE - Adeguamento studi di settore - Ammissibilità - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'impossibilità di correggere la dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998. L'errore riguardava l'esercizio dell'opzione per l'adeguamento agli studi di settore e non una scelta consapevole e definitiva del contribuente. La questione era se la dichiarazione potesse essere emendata entro il termine ordinario previsto per l'accertamento del periodo d'imposta.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'emendabilità della dichiarazione. Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per correggere l'errore materiale relativo all'adeguamento agli studi di settore entro il termine previsto per l'accertamento del periodo d'imposta interessato. Il termine più breve previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 non impedisce la correzione, ma limita soltanto l'utilizzabilità in compensazione delle somme che risultano dalla rettifica.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
Il termine previsto dalla norma è riferito esclusivamente alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito o le somme risultanti dalla rettifica della dichiarazione; non esclude la facoltà di correggere la dichiarazione entro il termine per l'accertamento.
D.P.R. 322/1998, disciplina delle dichiarazioni integrative
La dichiarazione fiscale può essere emendata per correggere errori materiali o di fatto, anche a favore del contribuente, entro il termine previsto per l'accertamento del periodo d'imposta cui si riferisce.
Studi di settore
L'errore materiale nell'esercizio dell'opzione per l'adeguamento agli studi di settore non rende necessariamente irrevocabile la dichiarazione e può essere corretto mediante dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- Un errore materiale nella dichiarazione dei redditi può essere corretto mediante dichiarazione integrativa entro il termine ordinario previsto per l'accertamento, anche quando la correzione è favorevole al contribuente.
- Il termine previsto per utilizzare in compensazione il risultato della rettifica non coincide necessariamente con il termine ultimo per correggere la dichiarazione.
- La mancata o errata indicazione dell'opzione per l'adeguamento agli studi di settore può essere emendata se deriva da un errore materiale e non da una scelta fiscale consapevole e definitiva.
- Quando si intende correggere una dichiarazione, occorre distinguere tra il diritto a emendare l'errore e le eventuali limitazioni temporali all'utilizzo del credito o delle somme risultanti dalla rettifica.
- La possibilità di correggere la dichiarazione non esclude l'eventuale applicazione di specifiche regole probatorie: il contribuente deve poter dimostrare la natura materiale dell'errore e la correttezza dei dati rettificati.
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