Cassazione Penale, Sentenza n. 30358/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due condanne definitive per cessione di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, una riferita a fatti commessi tra giugno e luglio 2016 e l'altra a fatti del luglio 2017. Il ricorso denunciava erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato su criteri giuridicamente scorretti e su una motivazione solo apparente: in particolare, il giudice avrebbe valorizzato in modo decisivo la distanza temporale tra i fatti e la diversità dei soggetti acquirenti, mentre per la difesa gli elementi rilevanti sarebbero stati gli indici di serialità e l'omogeneità delle condotte, senza necessità di una progettazione minuta di ogni episodio fin dall'origine. Si sosteneva inoltre che l'intervallo temporale non fosse tale da spezzare la continuità e che la diversa identità degli acquirenti non escludesse l'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione secondo cui, ai fini dell'art. 81, comma 2, c.p., occorre verificare la presenza di concreti indici della preventiva e unitaria ideazione dei reati, e non una mera tendenza a commettere reati analoghi. Nel caso concreto, è stato ritenuto decisivo l'intervallo di circa un anno tra le due violazioni, indice di una rinnovata determinazione criminosa; la diversa identità degli acquirenti è stata considerata al più non decisiva. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede una unitaria programmazione originaria delle diverse violazioni, almeno nelle loro linee essenziali; non basta la mera reiterazione di condotte analoghe o una generica tendenza a delinquere. La distanza temporale significativa tra i fatti può essere indice di autonome risoluzioni criminose.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
È la norma incriminatrice dei reati oggetto delle due condanne poste a base dell'istanza di continuazione, entrambe relative a condotte di cessione di sostanze stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la verifica di concreti indici rivelatori della sostanziale unicità del disegno criminoso; il giudice deve accertare che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.
- La continuazione non coincide né con la mera serialità di condotte analoghe né con una generica propensione a delinquere: è necessario un fine unitario, specifico e circoscritto, sia pure con programmazione solo di massima delle modalità esecutive.
- La ridotta distanza temporale tra i fatti, l'omogeneità delle violazioni, le modalità della condotta, la causale e le condizioni di tempo e luogo sono indici utili, ma devono essere significativi e convergenti; un consistente intervallo temporale può legittimamente orientare per una nuova e autonoma decisione criminosa.
- Nel reato continuato non è richiesta la contestualità delle condotte né una progettazione analitica di ogni singolo episodio; tuttavia, la programmazione iniziale deve essere ricostruita in modo concreto e non attraverso formule astratte o automatismi favorevoli.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando contesti una valutazione di merito sorretta da criteri giuridicamente corretti e fondata su un elemento decisivo, come un significativo distacco temporale tra le condotte, tale da escludere l'unità del disegno criminoso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →