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Ordinanza

Ordinanza n. 3284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare contro il rigetto, da parte del TAR, della domanda volta a ottenere l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Le censure d’appello erano eterogenee: alcune contestavano vizi radicali dell’intera procedura del cosiddetto semestre filtro; altre riguardavano esclusivamente il mancato collocamento della candidata in una posizione utile della graduatoria. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da garantirle l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stata dedotta l’illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria rispetto ai posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti, con lesione del principio meritocratico e del diritto di proseguire gli studi nella disciplina prescelta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando in parte l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che le censure dirette contro l’intera procedura non fossero, allo stato cautelare, funzionali alla misura concretamente richiesta, consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero: l’eventuale fondatezza di tali censure avrebbe infatti comportato la riedizione complessiva della procedura. Per tale gruppo di doglianze è stata quindi ravvisata carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la valutazione di merito del TAR. È stata invece ritenuta prima facie fondata e assistita da periculum la censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. La disciplina del semestre filtro, secondo la Sezione, non sembra consentire la riassegnazione dei posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari secondo l’ordine della graduatoria, determinando l’esclusione definitiva di candidati con punteggi potenzialmente utili e la permanenza di posti vacanti. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata: prima effettuando gli scorrimenti necessari per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. L’appello cautelare è stato accolto e l’ordinanza del TAR parzialmente riformata. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate; gli atti sono stati trasmessi al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il dispositivo richiama la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la compatibilità tra le censure dedotte e la misura richiesta deve essere valutata anche sotto il profilo del periculum in mora: se la censura mira alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva può non essere funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito.
  • In una procedura selettiva universitaria, la mancata riassegnazione dei posti divenuti vacanti agli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria può risultare prima facie lesiva del principio meritocratico, soprattutto quando il sistema determina l’esclusione definitiva di candidati con punteggi utili o elevati.
  • Quando il giudice cautelare ravvisa fumus e periculum nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, può ordinare all’Amministrazione una riedizione conformata dell’attività, imponendo prima lo scorrimento dei posti vacanti, poi la verifica della posizione individuale e infine l’assegnazione del posto solo se il punteggio e le preferenze espresse lo consentono.
  • La tutela cautelare derivante dal mancato scorrimento non comporta automaticamente l’ammissione o l’assegnazione del candidato, ma impone all’Amministrazione di procedere secondo l’ordine della graduatoria e di verificare concretamente la spettanza di un posto vacante.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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