Sentenza n. 249/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che imponeva l'assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, per il valore complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto: l'ordine di pagamento; la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il TAR ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non modifica né costituisce il diritto di credito, ma mira esclusivamente a renderlo effettivo; pertanto, il calcolo del capitale residuo e degli interessi indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di astreinte è stata respinta: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consente la penalità quando essa risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative e, nel caso concreto, l'esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, incaricato di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico nominato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto è stata esclusa perché sproporzionata rispetto all'esiguità del debito.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del beneficio riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici prima dell'esecuzione coattiva per obbligazioni pecuniarie.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono la base processuale per la regolazione delle spese e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può dare esecuzione anche a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e l'amministrazione non vi abbia adempiuto.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché il conteggio del creditore non vincola definitivamente l'amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
- Prima dell'esecuzione coattiva di un titolo pecuniario nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto all'entità del debito.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente alla sentenza, attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'adempimento.
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