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Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della nota prot. n. 116 di SO.GE.M.I. S.P.A., datata 30 gennaio 2024, nella parte in cui, nell'esprimersi in merito a chiarimenti richiesti circa il compimento delle operazioni societarie di cui all'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Milano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31 maggio 2021 (il “Regolamento di Mercato”), consistenti nel trasferimento - per effetto di cessione d'azienda e/o di un suo ramo - di parte dei Punti di Vendita del Nuovo Mercato Ortofrutticolo assegnati in concessione, quali Punti di Vendita “doppi o multipli”, a uno stesso operatore di mercato, SO.GE.M.I S.P.A. dichiara che “il contratto di concessione è unitario e inscindibile” e che “non può essere ceduto, né sub assegnato, neppure in parte”, vietando dunque il compimento delle citate operazioni societarie di cessione di azienda e/o di un suo ramo allorquando riguardino solo parte dei Punti di Vendita assegnati a uno stesso operatore economico nel Nuovo Mercato, in realtà espressamente ammesse dal Regolamento di Mercato (doc. 1); - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente; nonché per accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti affinché gli operatori economici titolari di Punti di Vendita nel Nuovo Mercato Ortofrutticolo, quali gli odierni ricorrenti, possano essere interessati – in qualità di cedenti e/o di cessionari - da operazioni di cessione di azienda e/o di ramo d'azienda anche di una parte del totale dei Punti di Vendita assegnati in concessione, quali Punti di Vendita “doppi o multipli”, a un dato operatore economico, - costituendo il singolo Punto di Vendita un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività commerciale esercitata, ex art. 2112, comma 5, c.c. -, in forza dell'art.6 comma 2 del Regolamento di Mercato e degli artt. 1 e 2 del Regolamento sulla gestione dei subingressi nei rapporti concessori dei punti di vendita del mercato agroalimentare di Milano approvato con delibera del CdA di SO.GE.M.I. S.P.A. n. 1 del 30 novembre 2022 (“Il Regolamento sulla gestione dei subingressi”), che ne ammettono, in via generale, il compimento.

Giustizia amministrativa202400810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di SO.GE.M.I. del 30 gennaio 2024 che qualificava il contratto di concessione come unitario e inscindibile e vietava la cessione o subassegnazione anche parziale dei punti vendita assegnati allo stesso operatore

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del mercato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti, titolari di concessioni relative a punti vendita singoli, doppi o multipli, hanno impugnato la nota con cui SO.GE.M.I. aveva escluso la possibilità di cedere, mediante cessione d'azienda o di ramo d'azienda, soltanto una parte dei punti vendita assegnati al medesimo operatore. Hanno sostenuto che la nota introducesse illegittimamente un divieto non previsto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento del mercato ortofrutticolo, dal Regolamento sulla gestione dei subingressi e dalle clausole contrattuali, che ammettono il trasferimento della concessione per effetto di cessione d'azienda o di un suo ramo. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della normativa regionale e regolamentare richiamata, dell'art. 2112, comma 5, c.c., nonché l'eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste, insieme alla violazione degli artt. 41 e 97 Cost. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto l'accertamento della possibilità di effettuare operazioni di cessione relative anche soltanto a una parte dei punti vendita doppi o multipli. SO.GE.M.I. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse una mera circolare interpretativa priva di effetti innovativi e lesivi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente qualificato la nota in base al suo contenuto sostanziale, ritenendo che essa non fosse una mera circolare interpretativa, ma un atto a contenuto normativo con cui SO.GE.M.I. aveva introdotto un nuovo divieto, non ricavabile dalla lettura coordinata delle norme regolamentari e contrattuali. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. Nessuna delle società titolari di punti vendita doppi o plurimi aveva infatti presentato una richiesta di autorizzazione alla cessione di un solo punto vendita o di una parte dei punti assegnati; pertanto, la nota non aveva ancora prodotto una lesione attuale e immediata della loro sfera giuridica. Il precedente diniego opposto a una società ricorrente è stato ritenuto irrilevante, poiché anteriore alla nota impugnata e non impugnato. Il TAR ha precisato che il pregiudizio potrà diventare attuale soltanto mediante l'adozione di atti applicativi di rigetto di future istanze. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda di accertamento, poiché l'azione di annullamento degli eventuali atti concreti di diniego costituiva uno strumento tipizzato e adeguato di tutela. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, Regolamento del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Milano

    È ammesso il trasferimento della concessione per effetto di cessione d’azienda o di un suo ramo, anche nell’ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge

    La disposizione ammette il trasferimento della concessione mediante cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ma il TAR non ha esaminato nel merito se essa consenta necessariamente la cessione di una parte dei punti vendita, poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • artt. 1, 2 e 4 Regolamento sulla gestione dei subingressi nei rapporti concessori dei punti di vendita del mercato agroalimentare di Milano

    Le disposizioni regolamentari disciplinano il subingresso e il trasferimento della concessione; il TAR ha ritenuto che non contenessero una disciplina espressa sulla scindibilità delle unità immobiliari né un divieto di cessione limitata ad alcuni punti vendita.

  • art. 12 del contratto di concessione

    È ammesso il trasferimento della concessione per effetto di cessione d’azienda o di un suo ramo, anche nell’ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge

    La clausola vieta la cessione o subassegnazione parziale del punto vendita, ma ammette il trasferimento della concessione in caso di cessione d’azienda o di ramo; il TAR ha rilevato che non disciplina il caso della cessione di una parte dei punti vendita assegnati allo stesso operatore.

  • art. 2112, comma 5, c.c.

    È stato invocato dalle ricorrenti per sostenere che il singolo punto vendita costituisca un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività commerciale, ma il TAR non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve essere concreto e attuale e deve consistere in un'utilità pratica, diretta e immediata conseguibile attraverso la decisione giudiziale.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno consente l'applicazione al processo amministrativo dell'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e diretto: non è sufficiente la mera prospettazione di un contrasto dell'atto con norme di legge o regolamentari, se l'atto non ha ancora inciso immediatamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
  • Un atto che, pur presentandosi come chiarimento o circolare, introduca una regola nuova e un divieto non ricavabile dalla disciplina vigente deve essere qualificato in base al suo contenuto sostanziale e può avere natura normativa; ciò non esclude tuttavia la necessità di una lesione concreta e attuale ai fini della sua immediata impugnazione.
  • Quando un atto generale o regolamentare non abbia ancora prodotto effetti lesivi immediati, l'interesse all'impugnazione può sorgere con l'adozione di un successivo atto applicativo che concretamente neghi la posizione del destinatario, come il diniego di una specifica istanza.
  • L'azione generale di accertamento nel processo amministrativo è utilizzabile solo quando sia necessaria per colmare una lacuna di tutela non adeguatamente soddisfabile mediante le azioni tipizzate; se l'interessato può ottenere tutela attraverso l'impugnazione di un concreto provvedimento lesivo, la domanda di accertamento è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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