Sentenza n. 1589/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INPS di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione del TFS che non li aveva computati
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenente alle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, cessato dal servizio a domanda dopo aver raggiunto l’età e l’anzianità di servizio indicate in sentenza, ha impugnato il diniego INPS dell’8 aprile 2025 alla richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS aveva subordinato il riconoscimento del beneficio alla produzione di una specifica sentenza. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e del prospetto di liquidazione del 30 gennaio 2023 nella parte in cui ometteva i sei scatti, nonché l’accertamento del diritto alla riliquidazione e agli interessi. L’INPS ha eccepito la prescrizione del credito e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale. Poiché il TFS, determinato il 30 gennaio 2023, era stato pagato in due rate successive e l’istanza era stata presentata entro due anni dall’ultimo ordinativo, la pretesa era tempestiva. Nel merito, ha accolto il ricorso: il diritto ai sei scatti nel calcolo dell’indennità di fine servizio spetta al personale delle forze di polizia interessato che cessi dal servizio, anche a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; il beneficio non dipende dal fatto che la quiescenza sia d’ufficio né dalla data della richiesta, non essendo decadenziale il termine previsto. La disciplina richiamata dal d.lgs. n. 165/1997 non modifica tale conclusione, poiché il rinvio all’art. 21 della legge n. 232/1990 riguarda la maggiorazione pensionistica e non è estensibile alla diversa disciplina del TFS. L’INPS è stato quindi obbligato a ricalcolare la buonuscita includendo i sei scatti e a corrispondere gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Pronunce che chiariscono come il diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio è esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio, anche su richiesta, con un’età di almeno 55 anni e almeno 35 anni di servizio effettivo, a prescindere dal fatto che il collocamento in quiescenza sia avvenuto su domanda e dal momento in cui il beneficio è stato richiesto, non essendo decadenziale il termine previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.
Il beneficio dei sei scatti è computabile nel TFS per il personale delle forze di polizia che cessi dal servizio, anche a domanda, avendo almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; il termine per richiederlo non è decadenziale.
art. 21 legge n. 232/1990
Né può essere rilevante la modifica dell’ambito di applicazione della norma apportato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha modificato l’art. 6 bis del D.P.R. n. 387 del 1987, ma nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione prevedendo la relativa maggiorazione: si tratta di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. n. 42 del 2024).
Il richiamo dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 all’art. 21 della legge n. 232/1990 riguarda la maggiorazione del calcolo pensionistico e non può essere esteso per modificare la disciplina dei sei scatti ai fini del TFS.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Né può essere rilevante la modifica dell’ambito di applicazione della norma apportato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha modificato l’art. 6 bis del D.P.R. n. 387 del 1987, ma nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione prevedendo la relativa maggiorazione: si tratta di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. n. 42 del 2024).
Il rinvio normativo opera limitatamente alla disciplina della maggiorazione pensionistica e non si estende al calcolo dell’indennità di fine servizio.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Sugli importi dovuti si riconoscono gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Gli accessori riconosciuti sul credito sono gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, i sei scatti stipendiali previsti per il personale delle forze di polizia spettano anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; il diritto non dipende dalla cessazione d’ufficio né dalla data in cui il beneficio è richiesto.
- Il termine previsto per chiedere il riconoscimento dei sei scatti nel trattamento di fine servizio non è decadenziale.
- Quando il credito principale è pagato in rate, la prescrizione del credito accessorio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento, cui è riconosciuta efficacia interruttiva in quanto espressione del riconoscimento del debito.
- Il rinvio normativo alla disciplina della maggiorazione pensionistica non può essere esteso, in assenza di una previsione normativa, alla distinta determinazione del trattamento di fine servizio.
- Sugli importi dovuti a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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