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Sentenza

Sentenza n. 6464/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 40427 del 21.06.2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202513559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. L'istanza era stata presentata il 21 giugno 2024. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla normativa generale e speciale, quantificato in complessivi 120 giorni, considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e quello di tre mesi per la decisione sul riconoscimento. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti del silenzio inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di alcun provvedimento espresso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza decisione, è stato accertato il silenzio inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura seriale e dell'elevato numero di procedimenti. È stato nominato commissario ad acta, per il caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al ministero precedentemente indicato dalla norma.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine di verifica e integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio inadempimento.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
  • Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La natura seriale del contenzioso e l'elevato numero di richieste possono giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale più ampio di quello ordinario, purché sia comunque imposto l'obbligo di adottare un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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