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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9385/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che confermava la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per un anno, deducendo violazione di legge (art. 1 L. 1423/1956) e vizio di motivazione (art. 125 n. 3 c.p.p.). Ha sostenuto che la valutazione dell'attualità della pericolosità si sarebbe basata esclusivamente su precedenti condanne e non avrebbe considerato la situazione attuale (svolgimento di attività lavorativa, modificato modus vivendi e assenza di ulteriori denunce), per cui la motivazione sarebbe apparente e apodittica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui i ricorsi in materia di misure di prevenzione sono ammessi in Cassazione solo per violazione di legge (artt. 10 e 27 D.Lvo 159/2011) e che i vizi di motivazione non sono sindacabili se non quando la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: ha valutato i numerosi precedenti penali (dal 1994 al 2011), una condanna non definitiva per rapina impropria, un reato di furto nel 2019 e le frequentazioni con soggetti pregiudicati, oltre allo svolgimento dell'attività lavorativa che è stato ritenuto, allo stato, non sufficiente ad escludere l'attualità della pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 21 dicembre 1956, n. 1423, art. 1

    Norma richiamata a fondamento della contestazione formale del ricorrente; la Corte non ritiene che la sola richiamata norma imponga una diversa valutazione attuale della pericolosità quando la motivazione di merito è adeguata.

  • D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, art. 27

    "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"

    L'art. 27 stabilisce che le impugnazioni contro provvedimenti di misure di prevenzione seguono le disposizioni dell'art. 10, limitando i rimedi e il perimetro di sindacabilità in Cassazione.

  • D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, art. 10

    "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore..."

    Stabilisce che il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, escludendo in linea di principio il sindacato sulla motivazione di merito salvo casi di motivazione completamente carente o illogica.

  • Codice di procedura penale, art. 125 n. 3

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza motivazionale; la Corte rileva che le censure attengono alla valutazione di merito e non integrano una violazione di legge tale da rendere ammissibile il ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna per spese e il pagamento di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è manifestamente infondato o emerge colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; i motivi di merito sono in genere inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità può fondarsi anche su precedenti penali e su elementi fattuali concreti (condanne, reati recenti, frequentazioni), e non è escluso che tali elementi prevalgano su circostanze positive attuali come lo svolgimento di un lavoro.
  • La semplice deduzione che il ricorrente abbia cambiato vita (lavoro, assenza di denunce) non è automaticamente sufficiente a escludere la pericolosità; è necessario che tali elementi siano adeguatamente valutati e provati e che risultino idonei a escludere il rischio valutato dal giudice di merito.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario formulare censure di diritto chiare e autonome; riproporre in altro grado le stesse critiche di merito equivale a una richiesta di rivedere valutazioni che spettano al giudice di merito ed è generalmente inammissibile.
  • Chi propone ricorso infondato in materia di misure di prevenzione rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto è consigliabile valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo prima di impugnare.

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