Cassazione Penale, Sentenza n. 26352/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 10/10/2024 deducendo violazione di legge (con riferimento all'art. 164 cod. pen.) e omessa pronuncia sul quarto motivo di appello: la mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di primo grado. La difesa aveva motivato che il ricorrente aveva ottenuto in precedenza la sospensione condizionale per una condanna del 1998 (poi revocata per depenalizzazione) e che le successive condanne avevano comportato solo sanzioni pecuniarie, elementi rilevanti ai fini della valutazione dei presupposti per la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato in quanto la Corte d'appello non ha esaminato né motivato sul quarto motivo di appello relativo alla sospensione condizionale della pena. Pur non potendo la Cassazione entrare nel merito prognostico (art. 163 cod. pen.), ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 55, comma 9, D.Lgs. n.231/2007 e aveva rideterminato la pena per la residua imputazione di ricettazione in anni 1, mesi 4 di reclusione e euro 364,00 di multa.
Norme richiamate
D.Lgs. n.231 del 21/11/2007, art. 55, comma 9
La Corte territoriale ha pronunciato la non punibilità per estinzione del reato per prescrizione ai sensi di questa norma relativamente al profilo contestato; la questione è stata lasciata intatta dalla Cassazione salvo il profilo della sospensione condizionale.
Il ricorrente sosteneva violazione di questa norma; la Corte di Cassazione ha ritenuto il vizio della sentenza impugnata nella mancata pronuncia su un motivo di appello (quarto motivo) e ha accolto il ricorso limitatamente a tale omissione.
Riferimento al giudizio prognostico necessario per concedere la sospensione condizionale della pena; la Cassazione ha precisato di non poter sostituirsi al giudice di merito nella valutazione prognostica e pertanto ha disposto il rinvio per un nuovo esame da parte della Corte d'appello.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
La Cassazione ha preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza ai sensi di tali disposizioni; è un elemento procedurale richiamato nel fascicolo ma non decisivo sul merito del ricorso.
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello ha un dovere di esercitare il potere di riconoscere i benefici di legge quando gli elementi di fatto lo consentono e, se non decide, la mancata pronuncia ingiustificata costituisce violazione di legge e difetto di motivazione.
Giurisprudenza dominante (Sez. 3, n. 46588/2019 Bercigli; Sez. 3, n. 35949/2019 Liberti; Sez. 6, n. 47222/2015 Arcone)
Principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di secondo grado che non abbia esaminato un motivo d'appello manifestamente infondato. La Cassazione ha verificato che nel caso concreto il motivo omesso non era manifestamente infondato e quindi la omissione era deducibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente su tutti i motivi di appello non manifestamente infondati; l'omessa decisione su un motivo rilevante può essere motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
- Quando l'imputato invoca la concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena), il giudice d'appello ha un dovere di valutare e motivare tale richiesta se sussistono elementi di fatto che lo consentono; la mancata motivazione costituisce vizio di legge.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nel giudizio prognostico (art. 163 cod. pen.): se il profilo non è stato valutato, il rimedio è l'annullamento con rinvio perché sia il giudice di merito a compiere la valutazione.
- Se un motivo di appello è manifestamente infondato fin dall'origine, la mancata pronuncia sulla relativa censura da parte della Corte d'appello non è rilevabile in cassazione per carenza d'interesse; occorre pertanto valutare, caso per caso, la fondatezza potenziale del motivo omesso.
- Nel valutare l'idoneità a beneficiare della sospensione condizionale occorre considerare la storia processuale e penale del soggetto (condanne pregresse, benefici già ottenuti o revocati), ma la valutazione concreta e prognostica spetta al giudice di merito che deve adeguatamente motivare la decisione.
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