Sentenza n. 9971/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento prot. n. 31727 del 17.7.2024 del MIM con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) per l’insegnamento nella classe di concorso A01 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado); - ove occorra, del parere prot. n. 2613 del 21.3.2024 del Dipartimento Politiche europee non meglio conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A01
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 17 luglio 2024, con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A01, Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado. Era stato inoltre impugnato, ove occorrente, il parere del Dipartimento per le Politiche europee del 21 marzo 2024. Nel corso del giudizio, il TAR aveva respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché alla ricorrente era già stata riconosciuta un'altra classe di concorso, idonea a consentirle l'esercizio del diritto al lavoro in attesa della decisione di merito. Il Consiglio di Stato aveva successivamente accolto l'appello cautelare ai fini del riesame della domanda relativa alla classe A01. In esecuzione di tale ordinanza, l'Amministrazione aveva riattivato l'istruttoria, esaminato l'ulteriore documentazione prodotta, inclusa l'Adeverinta ministeriale, e adottato un nuovo diniego il 28 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento del 28 aprile 2025 non è stato considerato una mera conferma del diniego originario, poiché conteneva una nuova valutazione delle competenze acquisite dalla ricorrente, fondata sull'esame dell'istanza iniziale, della documentazione allegata e della documentazione successivamente integrata, anche alla luce dell'Adeverinta ministeriale. Il provvedimento sopravvenuto ha quindi sostituito quello impugnato nel presente giudizio. Poiché la ricorrente non lo aveva impugnato con motivi aggiunti, non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità concreta dall'eventuale annullamento del primo diniego. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione dell'andamento complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse alla decisione, come nel caso in cui l'atto impugnato sia sostituito da un nuovo provvedimento non impugnato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto che comporta una rinnovata istruttoria e una nuova valutazione sostanziale della posizione dell'interessato, il nuovo atto non è meramente confermativo, ma sostituisce quello originario.
- Se il provvedimento sopravvenuto sostitutivo non viene impugnato con motivi aggiunti, il ricorrente non può ottenere un'utilità concreta dall'eventuale annullamento del provvedimento originario; il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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