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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16250/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di variazione di classamento emesso ai sensi del D.M. n. 701/1994 su un immobile di proprietà di una banca, a seguito di dichiarazione DOCFA presentata dalla stessa per effetto di fusione di particelle catastali e modifica della destinazione d’uso. La banca aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario e, respinto il ricorso in primo grado, aveva proposto appello. In cassazione deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla conciliazione giudiziale e sul rinvio della causa, lamentando che la CTR avesse deciso nonostante l’istanza di conciliazione e la richiesta congiunta di rinvio; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione della causa al primo grado; 3) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell’avviso di variazione catastale; 4) omessa pronuncia sul motivo relativo all’onere della prova della rendita accertata, che la banca riteneva gravasse sull’Ufficio; 5) violazione della disciplina sulla determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali, sostenendo che, dopo la l. n. 208/2015, la rendita dovesse essere rideterminata con stima diretta da parte dell’Ufficio e secondo criteri nuovi, non potendo essere valorizzata la precedente DOCFA presentata prima della riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto, in primo luogo, che il rinvio dell’udienza in presenza di istanza di conciliazione giudiziale fosse rimesso alla discrezionalità del giudice tributario e non costituisse un obbligo. Ha poi escluso l’omessa pronuncia sulla motivazione dell’atto, richiamando il principio per cui, in caso di DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda i fatti posti dal contribuente, mentre è richiesta una motivazione più ampia solo se siano contestati elementi di fatto diversi. Quanto all’onere della prova, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente valutato le prove prodotte dall’Amministrazione e non avesse invertito l’onere probatorio. Infine, sul regime dei fabbricati speciali, la Corte ha affermato che la disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015 consente, dal 1° gennaio 2016, la rideterminazione della rendita mediante aggiornamento DOCFA per escludere dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; tuttavia, nel caso concreto la banca non aveva dimostrato che la precedente DOCFA includesse tali componenti, sicché la censura era generica e, in ogni caso, involgeva accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione nei limiti dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di nullità e omessa pronuncia, ma i motivi sono stati ritenuti infondati perché la CTR aveva comunque esaminato o implicitamente respinto le questioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del quinto motivo, ma la Corte ha escluso la violazione della disciplina catastale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conciliazione giudiziale e al rinvio della trattazione.

  • art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    rinvio "eventualmente" della causa

    La Corte ha affermato che, nella versione ratione temporis, la norma attribuiva al giudice tributario una facoltà discrezionale e non un obbligo di rinviare la causa per favorire la conciliazione.

  • art. 49, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla trattazione della controversia e alla conciliazione giudiziale.

  • art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per la rimessione della causa al primo grado; la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 10 d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del sistema di determinazione della rendita catastale.

  • art. 1, comma 21, l. 21 dicembre 2015, n. 208

    La Corte ha affermato che la norma ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo dalla base imponibile i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.

  • art. 1, comma 22, l. 21 dicembre 2015, n. 208

    La Corte ha rilevato che la disposizione consente, dal 1° gennaio 2016, la presentazione di atti di aggiornamento Docfa per rideterminare la rendita degli immobili già censiti secondo i nuovi criteri.

  • art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura Docfa per l’aggiornamento catastale.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere il sindacato in cassazione su un accertamento di fatto in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario, l’istanza di conciliazione giudiziale non impone automaticamente il rinvio della trattazione: il giudice dispone di un potere discrezionale di rinvio, esercitabile solo quando ritenga concretamente utile favorire l’accordo conciliativo.
  • In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se l’Ufficio non contesta gli elementi di fatto prospettati dal contribuente; una motivazione più analitica è necessaria solo quando l’Ufficio discosti la propria determinazione su elementi di fatto diversi.
  • L’eventuale censura sull’onere della prova è infondata se la sentenza di merito ha effettivamente valutato le prove offerte dalla parte gravata e non ha invertito la ripartizione dell’onere probatorio.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015 sui fabbricati speciali consente di escludere dalla stima catastale i componenti impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo, ma l’applicazione della nuova regola presuppone che sia dimostrato, nel caso concreto, quali componenti fossero stati inclusi nella precedente stima.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito se la censura non si confronta con i limiti del vizio motivazionale dedotto e, in presenza di doppia conforme, tali margini sono ulteriormente ristretti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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