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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20234/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello a otto mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. In particolare, ha contestato anche l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso con un coimputato, sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato il suo contributo alle condotte di detenzione e cessione già riferite al coimputato, la cui condanna era divenuta irrevocabile. La Corte ha però rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in larga parte una riproposizione di argomentazioni già vagliate in appello e che si risolvesse in una richiesta di nuova lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale sulla collaborazione dell'imputato con il coimputato nell'attività di spaccio, descrivendo il coordinamento con gli acquirenti, la consegna della sostanza, la riscossione del denaro, la simultaneità delle condotte in un'area limitata e la ripresa video dell'azione congiunta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie contestata è quella della detenzione e cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera ripetizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del compendio probatorio o a una lettura alternativa delle emergenze processuali, salvo che sia dedotto e specificamente individuato un travisamento decisivo della prova.
  • In tema di concorso nella cessione di stupefacenti, può desumersi il contributo concorsuale dalla collaborazione coordinata tra più soggetti nella interlocuzione con gli acquirenti, nella consegna della droga e nella riscossione del prezzo, specie quando le condotte risultino svolte contestualmente e in sincronia, anche con supporto di videoregistrazioni.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in presenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

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