Parere n. 1807/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, contro Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, per l’annullamento della deliberazione del Comitato di verifica delle cause di servizio n. 4185 del 24 luglio 2024 di mancato riconoscimento di status “di vittima del dovere”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione del Comitato di verifica delle cause di servizio n. 4185 del 24 luglio 2024, recante il diniego del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, assegnata a una sede disagiata della Dogana, riferisce di aver subito il 27 febbraio 1997 un grave infortunio stradale mentre percorreva una strada privata che costituiva percorso obbligato per raggiungere la sede di servizio. L’invalidità conseguente all’infortunio era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma l’Amministrazione aveva negato lo status di vittima del dovere, ritenendo che l’infermità non fosse derivata da circostanze straordinarie e aggravanti rispetto all’ordinario servizio. Con il ricorso straordinario la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 113 Cost. per mancata tutela e reiterata inerzia, ha chiesto il riconoscimento dello status ai sensi della l. n. 266/2005 e del d.P.R. n. 243/2006 con i relativi benefici, e ha domandato ogni ulteriore tutela ritenuta opportuna. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e, in subordine, la non definitività dell’atto, la tardività, irregolarità concernenti sottoscrizione e PEC e l’infondatezza nel merito. La questione preliminare decisiva è se la controversia sul riconoscimento dello status e dei benefici appartenga alla giurisdizione amministrativa, requisito necessario per l’ammissibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e dichiara il ricorso straordinario inammissibile. La spettanza dei benefici previsti dall’art. 1 della l. n. 266/2005 configura, in presenza dei requisiti di legge, un diritto soggettivo, poiché l’Amministrazione non dispone di discrezionalità circa l’erogazione delle provvidenze o la loro misura. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, e in particolare del giudice del lavoro, in ragione della finalità assistenziale dei benefici. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Le ulteriori eccezioni e le censure di merito non sono esaminate, essendo assorbite dalla declaratoria d’inammissibilità. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione.
Osservazioni
Giurisdizione e ammissibilità del ricorso straordinario
La controversia sul riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici assistenziali connessi riguarda una posizione di diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario, nello specifico al giudice del lavoro. Poiché il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
Va, infatti, considerato che ai sensi dell’articolo 7, comma 8, Cod. proc. amm., «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa».
Il ricorso straordinario è esperibile solo se la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; quando la posizione azionata è un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, il rimedio è inammissibile.
art. 1 l. 23 dicembre 2005, n. 266
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nell’affermare che la spettanza dell’insieme dei benefici stabiliti dall’articolo 1 L. n. 266/2005 costituisce per il beneficiario una posizione di diritto soggettivo, «in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse» (così, Cass. S.U., sentenza n. 23300/2016, nello stesso senso, ex plurimis, ordinanza n. 8982/2018).
La pretesa ai benefici previsti dalla disposizione ha natura di diritto soggettivo quando sussistono i requisiti richiesti, poiché l’Amministrazione non ha discrezionalità né sulla loro erogazione né sulla misura.
art. 113 Cost.
La disposizione è richiamata soltanto tra i motivi formulati dalla ricorrente; il Consiglio di Stato non ne esamina la portata, avendo definito il ricorso in rito per difetto di giurisdizione.
d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 243
Il decreto è menzionato quale fonte invocata dalla ricorrente per il riconoscimento dello status, ma il parere non ne interpreta le disposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata nella statuizione finale a fondamento dell’oscuramento dei dati personali; il parere non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata nella statuizione finale quale presupposto per l’oscuramento dei dati relativi alla salute; non è oggetto di ulteriore interpretazione.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101/2018, è richiamata per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute; il parere non ne precisa ulteriormente la portata.
Massime di principio
- La spettanza dei benefici previsti per le vittime del dovere configura, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, un diritto soggettivo, poiché l’Amministrazione non dispone di discrezionalità sull’erogazione delle provvidenze né sulla loro misura.
- Le controversie sul riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici assistenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria e, in particolare, alla giurisdizione del giudice del lavoro.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. ne limita l’ammissibilità alle controversie di giurisdizione amministrativa.
Diniego dello status di vittima del dovere e giurisdizione
Il parere della Sezione I riguarda un ricorso straordinario contro il diniego dello status di vittima del dovere a una lavoratrice civile già operatrice doganale. Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile perché la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria.
Fatti e domanda
La ricorrente riferisce di aver subito un grave infortunio stradale il 27 febbraio 1997 mentre percorreva una strada privata, percorso obbligato per raggiungere la sede disagiata della Dogana cui era assegnata. L’invalidità conseguente era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma non le era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della l. n. 266/2005 e del d.P.R. n. 243/2006, sul presupposto che l’infermità non fosse riconducibile a circostanze straordinarie e aggravanti rispetto all’ordinario servizio.
La ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 113 Cost. per la mancata tutela e la reiterata inerzia dell’Amministrazione, chiedendo il riconoscimento dello status e dei benefici economici e morali, oltre a ogni ulteriore tutela ritenuta opportuna.
Questione preliminare: giurisdizione
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, oltre a contestare, in via subordinata, la definitività dell’atto, la tempestività e la regolarità formale del ricorso e la fondatezza della pretesa. Il Consiglio di Stato ha dato atto del rispetto del contraddittorio, rilevando che la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente.
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La Sezione richiama l’indirizzo della Corte di cassazione secondo cui la spettanza dei benefici previsti dall’art. 1 della l. n. 266/2005 costituisce un diritto soggettivo: in presenza dei requisiti, l’Amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all’erogazione delle provvidenze né quanto alla loro misura.
Giudice competente ed esito
Poiché la controversia concerne un diritto soggettivo e i benefici hanno finalità assistenziale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, nello specifico al giudice del lavoro. Il ricorso straordinario è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le ulteriori eccezioni e le questioni di merito non sono esaminate.
In caso di diffusione del parere, la Segreteria è incaricata di oscurare le generalità e qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone menzionate.
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