Cassazione Civile, Ordinanza n. 22968/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino ucraino ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma per trattenimento ritenuto illegale nel territorio nazionale. Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo legittimo il decreto e osservando che il ricorrente non aveva dimostrato un titolo di soggiorno idoneo per permanere in Italia per esigenze familiari. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata comunicazione dell'udienza di comparizione, lamentando la violazione degli artt. 101 e 24. Con il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 8 CEDU, per asserita lesione del diritto all'unità familiare e mancata considerazione dei limiti all'espulsione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che nel giudizio camerale di opposizione al decreto prefettizio di espulsione il contraddittorio richiede la tempestiva comunicazione dell'udienza alle parti e, per il ricorrente, al procuratore costituito. Dal fascicolo risultava che la comunicazione della fissazione dell'udienza non era stata correttamente indirizzata all'indirizzo fax indicato dal difensore, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità degli atti successivi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal giudice di merito come base legale del decreto di espulsione per trattenimento illegale nel territorio nazionale
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
richiamato per il regime del giudizio camerale di opposizione al decreto di espulsione dopo la modifica del 2002
art. 12, legge 30 luglio 2002, n. 189
indicato come norma che ha modificato l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998
art. 101 c.p.c.
richiamato quale parametro del principio del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 170, primo comma, c.p.c.
indicato come regola generale per la comunicazione al procuratore costituito
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente come parametro normativo in materia di espulsione
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente come limite all'espulsione
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dell'unità familiare
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, non è più necessaria l'audizione personale del ricorrente, ma resta imprescindibile la tempestiva comunicazione dell'udienza a entrambe le parti, in ossequio al contraddittorio.
- Per il ricorrente, la comunicazione dell'udienza e del provvedimento conclusivo è validamente effettuata mediante avviso al procuratore costituito, secondo la regola generale dell'art. 170 c.p.c.
- La mancata corretta comunicazione dell'udienza al difensore determina violazione del contraddittorio e nullità degli atti successivi, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione per vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi attinenti al merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
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