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Ordinanza

Ordinanza n. 4279/2026 - Roma, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. II, n. 8664/2026, pubblicata il 11.05.2026;

Giustizia amministrativa202606365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento di diniego adottato dal Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza relativo a una precedente sentenza del TAR Lazio, ha reclamato il provvedimento di diniego adottato dal Commissario ad acta, deducendo la violazione del giudicato e chiedendone la sospensione cautelare. Il giudizio di ottemperanza era stato definito con sentenza parziale di accoglimento e contestuale nomina del Commissario ad acta. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento al requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. In primo luogo, era ormai scaduto il 30 giugno 2026, termine previsto dalla circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca per il perfezionamento amministrativo delle immatricolazioni. In secondo luogo, il decreto di proroga del Rettore depositato dal ricorrente è stato ritenuto irrilevante, poiché aveva efficacia limitata al periodo anteriore all'adozione del provvedimento commissariale, che nel frattempo era intervenuto con esito negativo. Infine, la tutela cautelare non avrebbe comunque assicurato l'utilità richiesta, essendo già conclusa l'attività accademica e formativa relativa all'anno 2025/2026. Le spese sono state compensate. Il reclamo è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 per la trattazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e attuale derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, tale da giustificare l'intervento interinale del giudice.
  • Il periculum in mora difetta quando sia ormai scaduto il termine amministrativo rilevante per conseguire l'utilità richiesta e la misura cautelare non possa più produrre effetti utili per il ricorrente.
  • Una proroga amministrativa temporalmente limitata all'adozione del provvedimento commissariale non conserva efficacia né rilevanza dopo l'intervento del provvedimento stesso.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando, alla data della decisione, l'attività accademica e formativa cui l'istanza è funzionale si sia ormai conclusa, rendendo non utile la misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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