Cassazione Penale, Sentenza n. 17179/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato con sentenza del GIP del Tribunale di Pescara (rito abbreviato, 18/01/2024) per la violazione del divieto di fare ritorno nel comune di Montesilvano imposto con foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011) commesso il 4/02/2023. In appello la condanna fu confermata e fu esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che non era stata adeguatamente valutata la sua condotta successiva al reato (in particolare l'inizio di un'attività lavorativa).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello, che ha escluso le attenuanti generiche poiché l'unico elemento positivo (l'avvio di un'attività lavorativa dopo il fatto) non dimostrava, di per sé, un definitivo cambiamento di vita. La Corte ha ricordato che il giudice del merito può prendere in considerazione anche un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133 c.p. se ritenuto preponderante. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 76, comma 3
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
Norma sanzionatoria applicata per la violazione del divieto imposto con foglio di via obbligatorio; la Corte ha confermato la responsabilità penale per il fatto commesso a Montesilvano il 4/02/2023.
codice penale, art. 133
comma secondo, nn. 1) e 3)
Il giudice, nella concessione o diniego delle attenuanti generiche, deve considerare anche la condotta successiva dell'imputato; tuttavia il giudice del merito valuta gli elementi di fatto e la motivazione è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o manifestamente illogica.
codice penale, art. 62-bis
Riferimento alle attenuanti 'innominate' richiamate nel ricorso: la Corte territoriale ha valutato i presupposti per il riconoscimento di tali attenuanti e li ha ritenuti non sussistenti nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento di censura utilizzato dal ricorrente per prospettare la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche.
codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Norma richiamata con riferimento alla requisitoria resa dal Pubblico Ministero in udienza di cassazione.
codice di procedura penale, art. 173, disp. att.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata con riguardo ai limiti della riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; il motivo è stato riprodotto nei limiti di tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 616
Base giuridica per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto e la sua motivazione è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria, illogica o manifestamente insufficiente.
- La condotta successiva al reato (es. avvio di lavoro) è un elemento rilevante ai fini delle attenuanti generiche, ma da sola può non essere sufficiente a dimostrare un reale e definitivo cambiamento di vita.
- Il giudice del merito può basare il proprio apprezzamento su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. se lo ritiene decisivo; non è obbligato a considerare tutti gli elementi elencati.
- In sede di impugnazione, chi contesta la decisione deve dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; la mera richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi non è sufficiente.
- Nei ricorsi per Cassazione il PM può depositare requisitoria e chiedere l'inammissibilità o il rigetto; la mancata richiesta di trattazione in presenza comporta il procedimento in forma cartolare.
- La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso salvo giustificato motivo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto i ricorrenti devono valutare il rischio economico di un ricorso infondato.
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