Cassazione Penale, Sentenza n. 23150/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Borgonovo impugnava la sentenza del G.I.P. che, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena (2 anni di reclusione, condizionalmente sospesa) e disposto la revoca della patente per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 222, comma 2, C.d.S. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non aveva dato specifica e puntuale motivazione in ordine alla scelta della sanzione amministrativa più afflittiva (revoca) senza considerare l'intervento correttivo della Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) che esclude l'automatismo della revoca nelle ipotesi non aggravate da stato di ebbrezza o uso di stupefacenti e riconosce al giudice il potere di valutare, caso per caso, l'applicazione alternativa della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 e la giurisprudenza secondo cui, in assenza delle aggravanti legate a ebbrezza o stupefacenti, il giudice deve motivare in modo puntuale la scelta della revoca (sanzione più grave) rispetto alla sospensione, sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S. Poiché la sentenza impugnata era priva di tale motivazione, la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa alla revoca della patente e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, limitatamente a quell'aspetto, al Tribunale di Bolzano, Ufficio G.I.P. (composizione diversa). Rimangono inalterati il patto di applicazione della pena e la condanna rispetto alla pena detentiva sospesa.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il patto tra le parti convalidato dal giudice resta in piedi e, in questo caso, non comprendeva la determinazione della sanzione amministrativa accessoria impugnata
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; rilevante perché la condanna per tale reato può comportare sanzioni amministrative accessorie come la revoca o la sospensione della patente
art. 590-bis cod. pen.
Norma sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime; richiamata insieme all'art. 589-bis nella giurisprudenza costituzionale che limita l'automatismo della revoca
art. 222, comma 2, C.d.S.
"(parte richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.88/2019)"
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che impediva al giudice, in caso di condanna o applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p., di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non ricorrono le aggravanti previste dagli artt.589-bis e 590-bis; ne consegue che la revoca non può essere automatica nelle ipotesi non aggravate
art. 218, comma 2, C.d.S.
Fornisce i parametri che il giudice deve considerare per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. gravità della condotta, grado di colpa, personalità dell'autore, pericolo sociale, esigenze di prevenzione, ecc.); la motivazione deve esplicitare il richiamo a tali parametri quando si opta per la revoca
Sentenza Corte Costituzionale n.88 del 19/02/2019 (depositata il 17/04/2019)
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (...), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (...) e 590-bis (...), il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa (...) allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste"
Ha escluso l'automatismo della revoca della patente per le ipotesi non aggravate e ha riconosciuto al giudice il potere discrezionale di applicare la sospensione in alternativa, imponendo un obbligo motivazionale in caso di scelta della revoca
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, "Vivaldi", Rv. 279139)
Conferma l'orientamento secondo cui il giudice che applica la revoca, in assenza delle aggravanti connesse a ebbrezza o stupefacenti, deve motivare puntualmente la scelta richiamando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.; la mancata motivazione comporta annullamento e rinvio
Massime di principio
- Dopo la sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale la revoca della patente non è più automatica per condanne per omicidio o lesioni stradali quando mancano le aggravanti di ebbrezza o uso di stupefacenti: il giudice deve valutare caso per caso e può applicare la sospensione come misura alternativa
- Quando il giudice opta per la revoca in assenza delle aggravanti, è obbligato a motivare in modo puntuale e specifico la scelta richiamando i parametri indicati dall'art. 218, comma 2, C.d.S. (gravità della condotta, grado di colpa, pericolosità sociale, esigenze di prevenzione e rieducazione, situazione personale dell'imputato, ecc.)
- La mancanza di motivazione su tale punto può portare all'annullamento della sola sanzione amministrativa accessoria (revoca) con rinvio per nuovo esame, mentre il resto dell'accordo di applicazione della pena (art.444 c.p.p.) può rimanere confermato
- In un ricorso simile conviene richiamare espressamente la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 e la giurisprudenza successiva per contestare l'automatismo della revoca e sollecitare una motivazione puntuale del giudice
- Nei casi da valutare, le parti (difesa o P.M.) dovrebbero fornire al giudice elementi concreti e comparativi rispetto ai parametri dell'art.218 c.d.s. (es. comportamento post-evento, responsabilità, esigenze lavorative/familiari, percorsi di recupero) per influenzare la scelta tra revoca e sospensione
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