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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21170/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; riscossore)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa all’esito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per imposte dichiarate e non versate relative agli anni d’imposta 2006 e 2007. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia delle Entrate e, in altro ricorso contro la stessa sentenza, Equitalia Sud deducevano, in sostanza, due questioni: a) la regolarità della notifica della cartella e la conseguente tardività del ricorso introduttivo, sostenendo che la notificazione effettuata presso la sede sociale con raccomandata ricevuta da un impiegato fosse valida; b) l’erroneità della CTR nell’escludere la debenza delle somme in ragione della pendenza della procedura di concordato preventivo, ritenuta dai ricorrenti non ostativa all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella per crediti sorti prima della procedura.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva, ha accolto sia il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sia quello di Equitalia Sud, nonché il ricorso incidentale dell’Agenzia nel giudizio riunito, ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i ricorrenti. La Corte ha ritenuto, da un lato, non rituale la notificazione della cartella così come eseguita e quindi non tardivo il ricorso della contribuente; dall’altro, ha affermato che la pendenza del concordato preventivo non impedisce l’accertamento e la riscossione del credito tributario tramite iscrizione a ruolo e cartella quando il presupposto impositivo sia anteriore alla procedura.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 274 c.p.c.

    richiamato per disporre la riunione dei procedimenti connessi

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione delle impugnazioni è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento.

    le impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere riunite

  • art. 140 c.p.c.

    artt. 140, 143, 145 c.p.c.

    la notificazione ex art. 140 è utilizzabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza per le persone fisiche rappresentanti l’ente, non per l’ente in forma impersonale

  • art. 143 c.p.c.

    artt. 140, 143, 145 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle notifiche a destinatario irreperibile

  • art. 145 c.p.c.

    artt. 140, 143, 145 c.p.c.

    per le persone giuridiche occorre il previo esperimento delle forme previste dalla norma, e solo dopo si può ricorrere alle forme sostitutive, ma con notifica alla persona fisica rappresentante

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato come disciplina della notificazione presso il destinatario/persona fisica

  • art. 141 c.p.c.

    artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla notificazione presso il legale rappresentante

  • art. 138 c.p.c.

    artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

    richiamato nel sistema delle notificazioni alla persona fisica rappresentante

  • art. 156 c.p.c.

    violazione degli artt. 139, 140 e 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla sanatoria delle nullità della notificazione

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma sulla notificazione degli atti tributari richiamata nei motivi

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    norma sulla notificazione della cartella di pagamento richiamata per sostenere la validità della notifica

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ai fini della tempestività dell’impugnazione tributaria

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    in relazione agli artt. 168 e 184 l. fall.

    la liquidazione automatizzata consente l’iscrizione a ruolo del credito tributario

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base della liquidazione automatizzata in materia IVA

  • art. 168 l. fall.

    in relazione agli artt. 168 e 184 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel confronto con gli effetti della procedura concorsuale

  • art. 184 l. fall.

    in relazione agli artt. 168 e 184 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel confronto con gli effetti della procedura concorsuale

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento a una società deve rispettare le regole proprie delle persone giuridiche; se l’ufficiale giudiziario non rinviene alcun soggetto legittimato a ricevere l’atto presso la sede, il ricorso alle forme sostitutive non legittima una notificazione in forma impersonale all’ente, ma richiede che l’atto sia indirizzato alla persona fisica che ne rappresenta l’ente secondo il sistema degli artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c.
  • Una notificazione non rituale della cartella non fa decorrere validamente il termine per impugnare, con conseguente insussistenza della tardività del ricorso del contribuente.
  • La pendenza di una procedura di concordato preventivo non impedisce, di per sé, l’accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo e emissione della cartella quando il presupposto impositivo e le violazioni sono anteriori alla procedura.
  • La procedura concorsuale non può essere invocata come forza maggiore estintiva dell’obbligazione tributaria relativa a fatti imponibili già perfezionati prima dell’apertura della procedura stessa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossioneConcordato preventivo
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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