Cassazione Penale, Sentenza n. 42854/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il riconoscimento della sentenza rumena (Tribunale di Timis 7/10/2015, confermata Corte d'appello di Timisoara 10/3/2016) limitato a due reati: rapina aggravata e detenzione/porto di fucile senza autorizzazione. I motivi dedotti: (i) violazione dell'art.13, comma 1, lett. a), d.lgs. n.161/2010: mancata verifica della doppia incriminabilità con riferimento all'apposizione di un silenziatore (denominato "porto d'arma aggravato"); (ii) violazione dell'art.13, comma 1, lett. e), d.lgs. n.161/2010: estinzione della pena per prescrizione in relazione alla qualificazione come contravvenzione della detenzione e porto di fucile senza autorizzazione; (iii) violazione dell'art.10, comma 3, d.lgs. n.161/2010: mancata attivazione del meccanismo di consultazione tra Stato di emissione e Stato di esecuzione dopo un riconoscimento parziale della sentenza straniera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla verifica della doppia incriminabilità per i reati residui (la Corte d'appello aveva correttamente individuato la corrispondenza con i reati italiani), ma ha censurato un errore nella determinazione della pena: la Corte d'appello aveva preso in considerazione la pena (8 mesi) relativa al silenziatore invece della pena corretta (5 mesi) per la detenzione del fucile senza licenza. Ha inoltre rilevato d'ufficio l'illegittimità del riconoscimento e dell'applicazione della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici), perché le decisioni quadro e il d.lgs. attuativo riguardano esclusivamente le pene detentive e non consentono l'automatica applicazione di pene accessorie italiane tramite il meccanismo del mutuo riconoscimento. Il secondo motivo (prescrizione) è stato respinto: le fattispecie riconosciute sono delitti nel diritto italiano (richiamata la L. n.895/1967, art.7) e quindi il termine estintivo rilevante è di 10 anni, non ancora decorso. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello, avendo operato un riconoscimento parziale della sentenza straniera, avrebbe dovuto attivare la procedura di consultazione con lo Stato di emissione ai sensi dell'art.10, comma 3, d.lgs. n.161/2010; l'assenza di tale consultazione rendeva illegittimo il riconoscimento parziale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio, con indicazione di correggere gli errori sulla determinazione della pena e di attivare la consultazione ove opportuno.
Norme richiamate
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161
art. 10, comma 1, lett. f) "previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato"; art. 10, comma 3 "se la Corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato"; art. 11 (deroga alla doppia incriminazione)
Stabilisce i criteri del mutuo riconoscimento delle sentenze UE: la doppia incriminabilità richiede che il fatto sia punito anche in Italia, senza necessità di coincidenza perfetta della fattispecie astratta; inoltre, il riconoscimento parziale richiede preventiva consultazione e accordo con lo Stato di emissione, altrimenti il certificato è ritirato.
Decisione quadro 2008/909/GAI
Quadro europeo che disciplina il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali per l'esecuzione di pene detentive; da esso deriva l'obbligo di consultazione e i limiti al riconoscimento parziale.
Decisione quadro 2008/675/GAI e d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73
Attuazione delle norme europee relative ad altri aspetti del mutuo riconoscimento; la Corte richiama che non è possibile introdurre pene accessorie italiane dalla sentenza straniera tramite il meccanismo disciplinato da tali atti.
L. 24 dicembre 1967, n. 895 (art. 7)
Norma italiana che disciplina le fattispecie relative ad armi: la detenzione e il porto di fucile senza autorizzazione rientrano nei delitti previsti dall'ordinamento italiano, con conseguente computo del termine estintivo della pena secondo le regole sui delitti.
Codice penale (art. 12)
La Corte evidenzia che l'applicazione di pene accessorie ex art.12 c.p. non può essere automatica mediante il meccanismo del mutuo riconoscimento previsto per le pene detentive.
Codice di procedura penale (art. 731 e art. 730)
Richiamate per chiarire le differenze procedurali: la procedura ex d.lgs. n.161/2010 si attiva con la trasmissione della sentenza corredata di certificato e il procuratore generale è 'sentito', mentre il procedimento ex art.731 c.p.p. è promosso dal procuratore generale per altri tipi di riconoscimento; art.730 riguarda il riconoscimento di misure accessorie (non avviato nel caso).
Massime di principio
- La doppia incriminabilità per il riconoscimento di una sentenza UE non richiede l'identità formale della fattispecie astratta: è sufficiente che la condotta concreta sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti.
- In caso di riconoscimento parziale della sentenza straniera lo Stato di esecuzione deve avviare la consultazione con lo Stato di emissione (art.10, comma 3 d.lgs. n.161/2010); senza tale consultazione il riconoscimento parziale è illegittimo e il certificato può essere ritirato.
- Le pene accessorie previste dal diritto interno non possono essere automaticamente applicate sulla base del mutuo riconoscimento delle sole pene detentive previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal relativo d.lgs.: per l'applicazione di misure/accessori occorrono procedure specifiche.
- In caso di discrepanze nella determinazione della pena derivata dalla sentenza straniera (es. errata indicazione dei mesi/anni), il giudice di esecuzione italiano deve correggere l'errore e determinare la pena eseguibile con riferimento alle risultanze certificate.
- Per il calcolo della prescrizione o dell'estinzione della pena si applicano le regole italiane in relazione alla qualificazione della fattispecie nel nostro ordinamento; il dies a quo può essere la data di esecutività della sentenza straniera passata in giudicato.
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