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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-605/21

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 October 2023. — TestBioTech eV v European Commission. — Environment – Genetically modified products – Genetically modified maize containing, consisting of or produced from MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and its subcombinations – Rejection of an application for internal review of an authorisation for placing on the market – Manifest error of assessment – Article 10 of Regulation (EC) No 1367/2006 – Articles 4 to 6 and 16 to 18 of Regulation (EC) No 1829/2003 – Article 5 of Implementing Regulation (EU) No 503/2013. — Case T-605/21

Giurisprudenza europea62021TJ0605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di TestBioTech contro la decisione della Commissione che negava il riesame interno dell’autorizzazione al mais OGM stacked MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603. La Corte ha ritenuto infondate le censure relative a siccità, erbicidi e loro combinazione, valorizzando il margine di discrezionalità scientifica della Commissione ed EFSA. Ha inoltre escluso che il principio di precauzione imponesse ulteriori prove in assenza di un rischio concreto scientificamente dimostrato.

Annullamento del diniego della Commissione di riesaminare internamente l’autorizzazione all’immissione sul mercato di mais geneticamente modificato stacked (MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e subcombinazioni), per asseriti errori manifesti nella valutazione dei rischi ambientali e sanitari.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel respingere la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, abbia commesso errori manifesti di valutazione e/o violato gli articoli 4 e 16 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013, nel ritenere sufficienti i dati scientifici relativi: (i) all’esposizione del mais a condizioni di siccità, (ii) all’esposizione all’applicazione di erbicidi, e (iii) alla combinazione di siccità e trattamento erbicida.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: ha ritenuto che TestBioTech non avesse dimostrato, con elementi fattuali e scientifici sufficientemente solidi, che la Commissione fosse incorsa in errori manifesti nel considerare adeguata la valutazione EFSA e nel concludere che il mais modificato e le sue subcombinazioni non sollevavano problemi di sicurezza ai sensi degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1829/2003. In particolare, la Corte ha affermato che non incombeva alla Commissione imporre prove in condizioni estreme o ulteriori trial su basi meramente ipotetiche; il principio di precauzione non consente un approccio fondato su congetture non verificate scientificamente; e le critiche rivolte direttamente all’autorizzazione o al contenuto della domanda del richiedente erano inammissibili nell’ambito del ricorso contro il solo diniego di riesame interno.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013
  • Direttiva 2001/18/CE
  • Articoli 4, 5, 6, 10, 12, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003

Mais geneticamente modificato stacked e diniego di riesame interno

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da TestBioTech eV contro la decisione della Commissione del 8 luglio 2021, che aveva respinto la richiesta di riesame interno dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti contenenti, consistenti o prodotti da mais geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e relative subcombinazioni. Il contenzioso si colloca nel settore degli OGM, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale.

Fatti e procedimento amministrativo

Monsanto aveva presentato nel 2016 una domanda di autorizzazione per l’importazione, trasformazione e altri usi del mais modificato, esclusa la coltivazione, ai sensi degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’EFSA, nel parere del 3 luglio 2019, aveva concluso che il mais e le sue subcombinazioni erano sicuri quanto i comparatori convenzionali sotto il profilo della salute umana e animale e dell’ambiente. La Commissione, con decisione di esecuzione 2021/61 del 22 gennaio 2021, aveva quindi autorizzato il prodotto; successivamente TestBioTech aveva chiesto il riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, ma la Commissione aveva rigettato la richiesta.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, sulla richiesta di riesame interno degli atti amministrativi in materia ambientale;
  • gli articoli 4, 6, 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, che impongono che alimenti e mangimi OGM non abbiano effetti avversi sulla salute umana, animale o sull’ambiente;
  • l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 e gli allegati pertinenti, relativi ai dati e alle prove richieste nelle domande di autorizzazione;
  • la direttiva 2001/18/CE, richiamata per la nozione di OGM;
  • l’articolo 47 della Carta, invocato nell’interpretazione delle censure;
  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso.

Ammissibilità e criteri di controllo giurisdizionale

Il Tribunale ribadisce che, nel ricorso contro il diniego di riesame interno, il controllo giurisdizionale non riguarda direttamente la decisione di autorizzazione, ma la risposta della Commissione ai motivi sollevati nella richiesta di riesame. La valutazione tecnica della Commissione e di EFSA è sindacabile solo in caso di errore manifesto, abuso di potere o eccesso manifesto di discrezionalità. Il ricorrente deve fornire elementi fattuali o scientifici capaci di rendere implausibili le valutazioni contenute nell’atto impugnato.

Primo profilo: siccità e condizioni di stress idrico

TestBioTech sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto pretendere prove in condizioni di siccità, criticando la rappresentatività dei siti dei field trials, il peso attribuito ai dati sul parental event MON 87460 e il trattamento di studi scientifici che suggerivano effetti pleiotropici e variazioni dell’espressione genica sotto stress ambientale. Il Tribunale respinge tali censure perché il ricorrente non dimostra che il criterio scientifico adottato da EFSA fosse errato: EFSA non richiedeva prove in condizioni estreme, ma prove su un gradiente naturale di stress o tramite manipolazione locale dell’ambiente. Inoltre, il ricorrente non confuta in modo sostanziato i dati che indicavano l’assenza di interazioni tali da compromettere l’integrità degli eventi stacked o i livelli delle proteine espresse.

Studi scientifici e principio di precauzione

Quanto agli studi richiamati da TestBioTech, il Tribunale osserva che i lavori su MON 810, Arabidopsis thaliana, riso o altre specie non erano di per sé idonei a imporre ulteriori sperimentazioni sul mais oggetto di causa, soprattutto in presenza di dati specifici sul prodotto valutato. Il principio di precauzione, pur applicabile in caso di incertezza scientifica, non legittima un approccio basato su rischi puramente ipotetici o congetturali. In questa fattispecie, la semplice possibilità astratta che lo stress alteri l’espressione proteica non integra una vera incertezza sull’esistenza o sulla portata di un rischio per la salute o l’ambiente.

Secondo profilo: esposizione ad erbicidi

La ricorrente sosteneva che i field trials non fossero rappresentativi delle pratiche agronomiche reali perché avrebbero impiegato dosi troppo basse di glyphosate e non avrebbero considerato applicazioni ripetute o più intense. Il Tribunale respinge l’argomento rilevando che la dose impiegata nelle prove era coerente con le raccomandazioni del produttore e che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di pratiche agricole tali da richiedere sistematicamente dosi molto più elevate. Le critiche rivolte allo studio Miyazaki et al. (2019) sono giudicate non decisive, perché riferite alla soia OGM e non al mais in esame.

Terzo profilo: combinazione di siccità e erbicidi

Quanto alla pretesa interazione sinergica tra siccità e trattamento erbicida, il Tribunale dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure. Sono inammissibili le doglianze rivolte direttamente contro la domanda di autorizzazione di Monsanto o contro la decisione di autorizzazione in sé, poiché nel presente giudizio si impugna solo il diniego di riesame interno. In ogni caso, il Tribunale osserva che le analisi della composizione e della fenotipizzazione del prodotto non evidenziavano differenze biologicamente rilevanti e che EFSA aveva già valutato i risultati statistici significativi, ritenendoli non tali da suscitare preoccupazioni di sicurezza.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che TestBioTech non ha dimostrato alcun errore di diritto né alcun errore manifesto di valutazione idoneo a viziarne la decisione della Commissione. Il ricorso viene quindi integralmente respinto e la ricorrente è condannata alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nelle controversie sul riesame interno di atti ambientali relativi a OGM, la censura deve colpire la motivazione del diniego della Commissione, non l’autorizzazione originaria. Inoltre, il sindacato del giudice dell’Unione resta limitato quando l’istituzione si fonda su valutazioni scientifiche complesse: il ricorrente deve fornire elementi specifici e verificabili, non mera critica teorica o ipotesi non dimostrate.

Come è indicizzato

Materieogmsicurezza alimentarevalutazione del rischiodiritto ambientalecontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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