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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della nota AGE.DR.MAR. PROT. -OMISSIS--09-2025 – di diniego relativa alla istanza di accesso agli atti datata 20/8/2025 e della nota AGE.DR.MAR. PROT. -OMISSIS--09-2025 – risposta a istanza di annullamento in autotutela, nonché per l’accertamento del diritto di accesso da parte dell’istante ai documenti richiesti e conseguente condanna alla integrale ostensione degli stessi.

Giustizia amministrativa202500642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso a documentazione dell’anagrafe tributaria e successiva conferma del diniego in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva l’accesso a contratti di locazione, comunicazioni degli operatori finanziari all’archivio dei rapporti finanziari e ulteriore documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale, comprese le dichiarazioni dei redditi, relative al controinteressato e ai rapporti eventualmente cointestati con terzi. L’istanza era collegata a un giudizio civile concernente la gestione del patrimonio e dei conti della defunta, nell’ambito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e della tutela delle quote ereditarie. L’Agenzia aveva negato l’accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, non dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la controversia civile e prevalente il diritto alla riservatezza del controinteressato. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 22, 23 e 24 della l. 241/1990, anche in relazione all’art. 210 c.p.c., violazione dei principi di trasparenza, eccesso di potere e illegittimità derivata. Sosteneva che l’accesso fosse necessario per individuare gli istituti finanziari e acquisire elementi utili alle proprie difese nel giudizio civile, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso dovessero anticipare una valutazione sulla decisività della prova nel processo civile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il diniego, ordinando all’Agenzia delle Entrate di esibire i documenti richiesti, mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La documentazione richiesta rientra nella nozione di documento amministrativo e l’istanza è stata ritenuta sufficientemente chiara e circostanziata. La ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla documentazione e alla tutela della propria posizione ereditaria nel giudizio civile. L’esclusione prevista per i procedimenti tributari dall’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990 opera soltanto durante la pendenza effettiva del procedimento tributario e non impedisce l’accesso agli atti relativi a procedimenti ormai definiti; pertanto, restano esclusi soltanto eventuali documenti riferiti a procedimenti tributari ancora pendenti. Le esigenze di riservatezza non giustificano il diniego integrale quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici. L’amministrazione dovrà tuttavia oscurare le parti contenenti categorie particolari di dati personali del controinteressato o di terzi ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale e richiedono la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento.

  • art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L’esclusione dell’accesso per i procedimenti tributari opera limitatamente alla fase di effettiva pendenza del procedimento; non impedisce l’accesso agli atti relativi a procedimenti tributari definiti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    La necessità difensiva consente l’accesso anche a documenti di natura fiscale e, ove sussistano i presupposti, comprende sia la visione sia l’estrazione di copia.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La nozione di documento amministrativo comprende la documentazione detenuta dall’amministrazione finanziaria, inclusi gli atti e i dati dell’anagrafe tributaria.

  • art. 210 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla necessità, per la parte che intenda chiedere al giudice civile un ordine di esibizione, di svolgere previamente le attività utili ad acquisire aliunde le informazioni e di indicare gli istituti cui rivolgere l’ordine.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    Impone l’oscuramento delle parti dei documenti contenenti categorie particolari di dati personali del controinteressato o di terzi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella pubblicazione della sentenza a tutela della dignità e dei diritti degli interessati.

Massime di principio

  • Chi dimostri di dover tutelare in sede giudiziale una posizione ereditaria può avere un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale detenuta dall’amministrazione finanziaria relativa a un altro soggetto, quando tale documentazione sia collegata alla controversia civile.
  • L’esclusione dell’accesso prevista per i procedimenti tributari opera soltanto finché il procedimento tributario è effettivamente pendente; una volta concluso con il provvedimento definitivo di accertamento, gli atti non sono sottratti all’accesso per il solo fatto della loro natura tributaria.
  • L’esigenza di riservatezza del controinteressato non giustifica il diniego integrale dell’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici; l’amministrazione deve preferire l’ostensione con oscuramento dei dati non pertinenti o appartenenti a categorie particolari di dati personali.
  • Quando ricorrono i presupposti dell’accesso difensivo, il diritto comprende sia la visione sia l’estrazione di copia dei documenti, anche se la disciplina regolamentare prevede una forma più limitata di conoscenza.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione deve verificare il collegamento tra la situazione giuridica tutelata e i documenti richiesti, ma non può negare l’ostensione sulla base di una valutazione anticipata e sostitutiva del giudice civile circa la definitiva ammissibilità o decisività della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoInvalidità del provvedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneTutela del terzo

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