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Sentenza

Sentenza n. 2830/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 179/2025

Giustizia amministrativa202504277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 179/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 179/2025, notificata al Ministero il 15 febbraio 2025 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 29 agosto 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni del personale di ruolo, per il servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare perché il titolo giudiziale era divenuto definitivo e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo. Ha nominato, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche quale commissario ad acta. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, disciplinandone modalità e termini di presentazione della parcella. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare, anche contestualmente, un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale anche in relazione al servizio a tempo determinato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per le ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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