Sentenza n. 111/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - degli atti della procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico/community hub nel quartiere Don Bosco, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS) “La scuola al centro del futuro. La rigenerazione dell’area sud-ovest di Brescia” - Strategia ID 4351827 - Operazione 6 ID 4967705 AZ06 - LOTTO 1, nella parte in cui dispongono l’esclusione della ricorrente dalla gara; - delle note del RUP di data 18 marzo 2025, 20 marzo 2025 e 2 aprile 2025, con le quali è stata dichiarata e confermata la tardività dell’offerta della ricorrente; - della nota del RUP di data 11 aprile 2024, con la quale è stato comunicato che sono ancora in corso gli ulteriori approfondimenti tecnici resisi necessari a seguito del richiesto riesame da parte della ricorrente; - di tutti i verbali gara, ancorché non conosciuti; - della legge di gara, se interpretata nel senso che anche in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica tutti i rischi siano a carico dell’operatore economico; - con richiesta, in subordine, di condanna al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara e quindi all’esecuzione dell’appalto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una gara telematica per tardiva presentazione dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico/community hub, nella parte in cui la sua offerta è stata considerata tardiva ed esclusa. Il termine per la presentazione era fissato alle ore 12:00 del 18 marzo 2025. Dal log della piattaforma risultava che l’operatore aveva svolto numerose operazioni di caricamento, ma aveva iniziato il caricamento della busta economica soltanto alle 11:58:44; alcune integrazioni erano state completate alle 12:00:26 e alle 12:03:46, mentre il comando finale di presentazione dell’offerta era stato impartito alle 12:04:08, quando la piattaforma non accettava più l’invio. La ricorrente ha sostenuto che il ritardo fosse dovuto a rallentamenti o malfunzionamenti della piattaforma telematica e non a propria negligenza. Ha inoltre contestato la clausola del disciplinare che poneva a carico dei concorrenti il rischio dei malfunzionamenti informatici, sostenendo che avrebbe dovuto essere previsto un meccanismo di soccorso istruttorio o una modalità alternativa di ricezione dell’offerta, anche tramite PEC. In via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di concorrere all’aggiudicazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, dopo l’aggiudicazione dell’appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, non impugnata, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta aggiudicazione non impugnata. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sui motivi di annullamento. La sentenza richiama tuttavia le valutazioni già svolte in sede cautelare: il disciplinare non può escludere in via generale la responsabilità della stazione appaltante per il malfunzionamento della piattaforma e dovrebbe essere previsto un meccanismo sostitutivo informatico, tempestivo e conoscibile dai concorrenti, idoneo a preservare anonimato e parità di trattamento. Nel caso concreto, però, il log non evidenziava un malfunzionamento impeditivo della piattaforma: le operazioni risultavano regolari e non emergevano caricamenti bloccati dall’applicazione. Anche ipotizzando che una disconnessione fosse dipesa dalla piattaforma, l’intervallo interessato era ridotto. Il problema era stato ricondotto soprattutto all’avvio tardivo del caricamento della busta economica, con conseguente assunzione del rischio di non completare entro il termine. Il modesto sforamento temporale non consentiva la rimessione in termini, considerata la precisione delle registrazioni telematiche. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della prevalente concentrazione della controversia nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alla disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta aggiudicazione della gara, se non impugnata dal concorrente escluso, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l’esclusione e comportare l’improcedibilità del giudizio.
- Nelle gare telematiche, la stazione appaltante non può trasferire integralmente sui concorrenti il rischio di un effettivo malfunzionamento della piattaforma; deve predisporre un meccanismo sostitutivo, anch’esso informatico, tempestivo, previamente conoscibile e idoneo a garantire anonimato e parità di trattamento.
- Il normale tempo tecnico necessario per caricare documenti, anche se non istantaneo, non integra di per sé un malfunzionamento della piattaforma; il concorrente deve programmare le operazioni in modo da conservare un margine sufficiente per completare l’invio entro il termine perentorio.
- Quando la piattaforma registra con precisione le operazioni e non risultano caricamenti bloccati o anomalie imputabili al sistema, il ritardo derivante dall’avvio tardivo delle operazioni resta a carico dell’operatore economico e non giustifica la rimessione in termini.
- La modesta entità dello sforamento del termine di presentazione dell’offerta non consente la rimessione in termini quando il termine è tassativo e il sistema telematico consente di individuare con certezza l’orario delle operazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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