Sentenza n. 793/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 278/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 29/08/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Tribunale di Rimini il 29 agosto 2024, munito di formula esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del 7 dicembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante la notificazione e la definitività esecutiva del titolo, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non già pagate. In caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del provvedimento di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche risulta richiamato nella vicenda processuale come termine previamente decorso dopo la notificazione del titolo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inadempienza dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione delle statuizioni patrimoniali entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inadempimento, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del titolo.
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