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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-239/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2024. — Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung contro Land Baden-Württemberg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articoli 31 e 32 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Zone montane – Indennità compensativa – Disposizioni amministrative nazionali che escludono il pagamento di tale indennità per zone ammissibili situate in una regione dello stesso Stato membro diversa da quella in cui ha sede l’azienda agricola – Disposizioni che utilizzano la sede dell’azienda agricola come condizione per la concessione dell’indennità compensativa. — Causa C-239/23

Giurisprudenza europea62023CJ0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’assetto delle indennità compensative per zone montane e altre zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento n. 1305/2013. Gli Stati membri e le regioni dispongono di un margine di scelta nella programmazione, ma i criteri di delimitazione delle zone ammissibili restano quelli oggettivi e biofisici previsti dal regolamento. È quindi incompatibile il requisito della sede dell’azienda situata nella regione, mentre, se la misura è inclusa nel programma regionale, l’agricoltore in attività ha un diritto diretto al pagamento nei confronti dell’ente che ha adottato il programma.

Indennità compensativa PAC per zone montane: è illegittimo usare la sede dell’azienda come criterio di esclusione e, se la misura è prevista nel programma regionale, il diritto al pagamento sorge direttamente per gli agricoltori aventi i requisiti di cui al regolamento n. 1305/2013.

La questione giuridica

Se gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 consentano a uno Stato membro o a una regione di escludere l’indennità compensativa per superfici ammissibili solo perché situate fuori dalla regione del programma, e soprattutto se la sede dell’azienda agricola possa essere usata come requisito aggiuntivo; se, inoltre, quando la misura è prevista nel programma di sviluppo rurale, l’agricoltore abbia un diritto UE al pagamento e nei confronti di chi esso sia azionabile.

Principio di diritto

Gli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1305/2013 non ostano a che una regione limiti territorialmente l’indennità compensativa alle sole zone ammissibili ricomprese nel proprio programma di sviluppo rurale, ma ostano a che, per negarla, si utilizzi la sede dell’azienda agricola come criterio di ammissibilità, perché tale criterio non è previsto dal regolamento, non ha alcun nesso con i requisiti biofisici delle zone e compromette l’effetto utile della disciplina nonché il principio di non discriminazione. Inoltre, quando uno Stato membro o una regione ha scelto di prevedere nel programma tale misura, l’articolo 31 attribuisce direttamente agli agricoltori in attività che gestiscono superfici in zone designate un diritto al pagamento, azionabile nei confronti dell’ente che ha deciso la misura nel proprio programma.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 5, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 6, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 13, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 31, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 32, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 60, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 65, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 9
  • Articolo 40, paragrafo 2, TFUE

Indennità compensativa per zone montane e criterio della sede dell’azienda

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Sigmaringen in una controversia tra una società agricola e il Land Baden-Württemberg, con intervento del Freistaat Bayern. La questione nasce dal diniego di un’indennità compensativa per superfici agricole situate in Baviera, ma gestite da un’impresa con sede in Baden-Württemberg.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente gestisce un’azienda lattiero-casearia con terreni sia in Baden-Württemberg sia in Baviera; tutti i terreni sono in zona montana. Fino al 2018 aveva ottenuto il pagamento anche per le superfici in Baviera, ma per il 2019 l’autorità del Baden-Württemberg ha riconosciuto solo l’aiuto riferito ai terreni situati nel proprio Land, respingendo la domanda per le superfici bavaresi. Il ricorso amministrativo è stato respinto e il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di chiarire la compatibilità della disciplina regionale con il regolamento n. 1305/2013.

Normativa rilevante

La Corte interpreta in particolare gli articoli 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), 31, 32, 60, paragrafo 2, 65, paragrafo 2, e 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, oltre al richiamo all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sul concetto di "agricoltore in attività". Rileva inoltre l’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, in relazione al principio di non discriminazione.

Quadro interpretativo del regolamento n. 1305/2013

La Corte ricorda che il regolamento n. 1305/2013 stabilisce un quadro comune di programmazione, gestione e attuazione del sostegno allo sviluppo rurale, lasciando agli Stati membri la scelta tra un programma nazionale, programmi regionali o una combinazione dei due. Tale margine discrezionale riguarda le modalità di attuazione delle misure, ma deve restare entro i limiti posti dal regolamento e dalle sue finalità.

Secondo la Corte, quando uno Stato membro opta per programmi regionali, ciascuna regione può programmare le misure solo nel proprio ambito territoriale. Ne deriva che una regione non può delimitare zone ammissibili né concedere indennità compensative al di fuori del proprio territorio.

Criteri di ammissibilità delle zone e illegittimità della sede dell’azienda come requisito

La Corte osserva che gli articoli 31 e 32 del regolamento fissano criteri relativi alle caratteristiche biofisiche e naturali delle zone ammissibili. Il considerando 26 conferma che la delimitazione deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e, per le zone soggette a vincoli naturali, di parametri biofisici suffragati da prove scientifiche.

Da ciò deriva che la sede dell’azienda agricola non può essere utilizzata come criterio aggiuntivo di ammissibilità: non compare tra i criteri elencati dal regolamento e non ha alcun collegamento con le caratteristiche naturali della superficie. Una regola regionale che escluda il pagamento solo perché la sede dell’azienda si trova in un’altra regione dello stesso Stato membro compromette l’effetto utile degli articoli 31 e 32 e viola il principio di non discriminazione di cui all’articolo 40, paragrafo 2, TFUE.

Diritto diretto al pagamento quando la misura è prevista nel programma

Quanto alla terza questione, la Corte afferma che l’indennità compensativa di cui all’articolo 31 non è una misura obbligatoria per gli Stati membri. Tuttavia, se uno Stato membro o una sua regione sceglie di inserirla nel proprio programma di sviluppo rurale e le zone interessate sono designate ai sensi dell’articolo 32, allora l’articolo 31, paragrafi 1 e 2, attribuisce direttamente un diritto al pagamento agli agricoltori in attività che soddisfino i requisiti previsti.

Questo diritto è esigibile nei confronti dell’ente territoriale che ha deciso la misura nel proprio programma e solo per le zone ammissibili situate nel suo territorio.

Questioni ulteriori e inammissibilità

La Corte dichiara irrilevante la quarta questione, poiché la risposta alla terza è sufficiente per decidere la controversia. Inoltre, dichiara inammissibile la seconda sottoquestione della seconda parte della terza questione, poiché il giudice del rinvio non indica con precisione quali ulteriori condizioni nazionali o regionali intenda scrutinare oltre a quelle già esaminate.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • è legittimo che una regione limiti l’indennità alle zone ammissibili ricomprese nel proprio territorio e nel proprio programma;
  • è invece incompatibile con il regolamento n. 1305/2013 usare la sede dell’azienda agricola come criterio di esclusione;
  • se la misura è prevista nel programma di sviluppo rurale, l’agricoltore in attività ha un diritto diretto al pagamento;
  • tale diritto è azionabile nei confronti dello Stato membro o della regione che ha deciso di concedere l’indennità per le zone ammissibili situate nel proprio territorio.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruraleindennità compensativa aree svantaggiateprogrammazione regionalediscriminazione tra agricoltori

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