Cassazione Civile, Sentenza n. 2132/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente aveva pagato l'imposta sostitutiva per la rivalutazione di un compendio immobiliare (versamenti 2002-2004) ma sosteneva di aver perduto la proprietà del bene sin dal 1990 per occupazione d'urgenza/esproprio in favore del Comune di Roma. Dopo un accertamento della Corte EDU che riconosceva allo Stato italiano il dovere di corrispondere un'equa riparazione, la contribuente chiese il rimborso delle imposte versate ritenendole indebitamente pagate. In sede nazionale l'Ufficio e i giudici tributari avevano negato il rimborso: la CTR ritenne che la sentenza CEDU non accertasse la data di perdita della proprietà, che la pronuncia vincola solo lo Stato e che l'imposta di rivalutazione era frutto di una scelta volontaria del contribuente. In Cassazione la contribuente contestava (1) la mancata valorizzazione della sentenza CEDU come accertamento della perdita di proprietà e la conseguente illegittimità dei versamenti; (2) la valutazione probatoria sulla riferibilità dei versamenti al terreno oggetto dell'ablazione. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale per decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e, conseguentemente, inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto che: (i) la sentenza CEDU non contenga un accertamento vincolante sulla data effettiva di perdita della proprietà utile a determinare l'ininfluenza dell'obbligo tributario; (ii) l'azione civile proposta nel 1990 presso il Tribunale di Roma era formulata in termini alternativi (domanda principale per il mantenimento della proprietà e, in via subordinata, richiesta di risarcimento), perciò non costituisce una rinuncia univoca alla proprietà; (iii) la pronuncia di Strasburgo obbliga lo Stato al ristoro ma non automaticamente l'Amministrazione finanziaria o gli enti locali a rimborsare imposte corrisposte per una facoltà di rivalutazione; (iv) l'imposta sostitutiva per rivalutazione è frutto di una scelta negoziale del contribuente e, se prevista da legge come opzione, non è rimborsabile secondo le regole dell'indebito tributario salvo diversa dimostrazione che l'Amministrazione conosceva o avrebbe potuto conoscere l'errore. Per questi motivi i motivi principali del ricorso sono stati ritenuti inammissibili e la contribuente è stata condannata alle spese di Cassazione in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 12.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 38 DPR n. 600/1973
Riferita nella censura ma interpretata dalla Corte come norma relativa al rimborso/decadenza dell'indebito tributario: la sentenza ha ritenuto che, nel caso di versamento derivante da una scelta volontaria di rivalutazione, non si tratti di indebito tale da determinare automatica restituzione. Inoltre il giudice ha fatto riferimento alla decorrenza dei termini per il rimborso quando la non-debito è originaria.
art. 38 DPR n. 602/1973 (art. 38, primo comma)
Centrale nel ricorso incidentale dell'Amministrazione come norma che disciplina la decadenza dal diritto al rimborso; la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale condizionato inammissibile dopo il rigetto del principale, senza entrare nel merito della decorrenza.
art. 2033 Codice Civile
Richiamato nel primo motivo (principio dell'indebito), ma la Corte ha ritenuto che l'imposta di rivalutazione fosse frutto di un atto negoziale/manifestazione di volontà e non un indebito recuperabile automaticamente mediante le regole sull'indebito civile.
art. 46 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
La Corte ha ricordato che le sentenze della Corte EDU impongono allo Stato di offrire un'equa riparazione, ma non costituiscono di per sé un accertamento vincolante di circostanze di fatto (come la data di perdita della proprietà) nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nazionale.
art. 10 e art. 11 legge n. 342/2000
Richiamati come base normativa per il meccanismo di rivalutazione dei beni immobili (modalità e imposta sostitutiva). La Corte evidenzia che la rivalutazione è una facoltà concessa al proprietario e il relativo versamento segue la libera scelta del contribuente.
art. 7 d.lgs. n. 448/2001
Citato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte in tema di liberalità della manifestazione di volontà del contribuente per beneficiare di misure fiscali; la Corte ha richiamato orientamenti secondo cui dichiarazioni che realizzano una scelta negoziale sono irrevocabili salvo casi particolari.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dall'Amministrazione nel ricorso incidentale in relazione alla decorrenza biennale per la richiesta di rimborso dalla definitività di una sentenza estera/fondante la restituzione; la Corte non è intervenuta nel merito dopo aver ritenuto inammissibile il principale.
art. 360, nn. 3 e 4, codice di procedura civile
Fondamento delle censure proposte in Cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione; vizi nel riparto probatorio). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale (primo motivo stato ritenuto fuori dalla ratio decidendi e quindi inammissibile; secondo motivo privo di interesse dopo il rigetto del primo).
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Richiamato nella parte finale della sentenza per dare atto di presupposti per eventuali effetti (la frase era tronca nel testo fornito). Viene normalmente invocato per questioni relative ai rimborsi e alla compensazione, ma la Corte qui non ne ha fatto un uso decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte EDU che riconosce un diritto a un'equa riparazione vincola lo Stato ma non costituisce automaticamente, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o di altri enti, un accertamento di fatti interni (es. data di perdita della proprietà) utilizzabile per ottenere il rimborso di imposte.
- Quando in un'azione civile si formula una richiesta alternativa (principale e subordinata), la domanda subordinata non costituisce una rinuncia univoca e inequivoca al diritto; quindi non può essere interpretata come atto di abdicazione alla proprietà salvo chiara e univoca manifestazione.
- I versamenti effettuati in esecuzione di una facoltà tributaria (es. rivalutazione con imposta sostitutiva) sono spesso qualificati come scelte negoziali del contribuente e, per questo, difficilmente rimborsabili come indebito fiscale, salvo prova che l'Amministrazione era a conoscenza o poteva conoscere l'errore.
- Nel giudizio tributario l'onere della prova sulla riferibilità dei versamenti a uno specifico cespite grava sul contribuente; tuttavia, l'accertamento della inefficacia del diritto al rimborso può rendere inutile l'accertamento oggettivo della riferibilità.
- I termini per richiedere il rimborso possono dipendere dalla natura del diritto: se la non-debito è originaria decorre dalla data del versamento; se la restituzione dipende dalla decisione di un giudice estero o da evento sopravvenuto, decorrono termini diversi (es. biennio dalla definitività), per cui è necessario valutare attentamente il titolo e il momento da cui far decorrere il termine.
- I provvedimenti internazionali (CEDU) devono essere valorizzati coerentemente con la loro portata: impongono un obbligo di ristoro allo Stato e possono influenzare i giudizi nazionali, ma non sostituiscono automaticamente le valutazioni probatorie e di diritto interno su questioni specifiche come l'an e il quando della perdita di diritto di proprietà.
- Prima di proporre azioni per ottenere rimborsi tributari a seguito di pronunce internazionali è opportuno verificare (i) la natura del versamento (obbligatorio vs facoltativo), (ii) la chiara identificazione del bene a cui si riferiscono i versamenti, e (iii) la decorrenza dei termini di decadenza/prescrizione applicabili.
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